Art. 15
    (Agevolazioni regionali e disposizioni in materia di turismo)
   1.  Il  comma  2-bis  dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto
1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
   1994,  n.  598,  e  successive  modificazioni,  e'  sostituito dal
   seguente:
"2-bis. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla
lettera  b)  del  comma  2  sono  concesse,  anche  nella  forma  del
contributo    in    conto   capitale,   alle   condizioni   stabilite
nell'esercizio   delle  funzioni  conferite  alle  regioni  ai  sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
   2.  All'articolo  21,  comma  2,  del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  111, le parole: "allo 0,5 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "al 2 per cento".