Art. 16
          (Agevolazioni per l'informazione al consumatore)
   1.  E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2001 per
il  finanziamento  fino  alla  misura  del  70 per cento, di progetti
promossi  dalle  associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte
nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281,
per   servizi  di  assistenza,  informazione  ed  educazione  resi  a
consumatori e utenti compresi quelli della pubblica amministrazione.
   2.  Con  decreto  del  Ministero  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato,  da  emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data di
entrata  in  vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di
erogazione  dei contributi di cui al comma 1, nonche' le modalita' ed
i termini di presentazione dei relativi progetti.
   3.  All'onere  derivante  dall'attuazione del presente articolo si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2001-2003, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   per   l'anno  2001,  utilizzando
parzialmente  l'accantonamento  relativo al Ministero dei trasporti e
della navigazione.