Art. 17 
(Misure  atte  a  favorire  la  riqualificazione  delle  imprese   di
            facchinaggio e di movimentazione delle merci) 
   1. Le imprese che esercitano  attivita'  di  facchinaggio  debbono
essere iscritte nel registro delle  imprese  di  cui  alla  legge  29
dicembre 1993, n. 580, oppure nell'albo delle  imprese  artigiane  di
cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. L'iscrizione al
registro  o  all'albo  e'  subordinata   alla   dimostrazione   della
sussistenza     di     specifici     requisiti      di      capacita'
economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e  di  onorabilita'  che
saranno  indicati  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato da emanare, di concerto con il  Ministro
del lavoro e della previdenza sociale,  entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 
   2. Con il decreto di cui al comma  1  sono  previste  altresi'  le
fasce di classificazione delle imprese, in  relazione  al  volume  di
affari, le sanzioni, nonche' i casi e le modalita' di sospensione, di
cancellazione  e  di  reiscrizione  delle  imprese  nel  registro   e
nell'albo di cui al medesimo comma 1. 
   3. Per attivita' di  facchinaggio  si  intendono  quelle  previste
dalla tabella allegata al decreto del Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  3  dicembre  1999,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999.