Art. 18 (Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39) 1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 3, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacita' professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Le modalita' e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;"; b) all'articolo 3, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti"; c) all'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'esercizio dell'attivita' di mediazione e' incompatibile: a) con l'attivita' svolta in qualita' di dipendente da persone, societa' o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione; b) con l'esercizio di attivita' imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate".