Art. 18
            (Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39)
   1.  Alla  legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti
modificazioni:
   a)  all'articolo  2,  comma  3,  la lettera e) e' sostituita dalla
seguente:
   "e)  avere  conseguito  un diploma di scuola secondaria di secondo
grado,  avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un
esame  diretto ad accertare l'attitudine e la capacita' professionale
dell'aspirante  in  relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure
avere  conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed
avere  effettuato  un  periodo  di  pratica  di  almeno  dodici  mesi
continuativi  con  l'obbligo  di  frequenza di uno specifico corso di
formazione  professionale.  Le  modalita'  e  le  caratteristiche del
titolo  di  formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro
dei   praticanti   sono   determinate   con   decreto   del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;";
   b) all'articolo 3, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
   "5-bis. Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere
prestata   idonea   garanzia  assicurativa  a  copertura  dei  rischi
professionali ed a tutela dei clienti";
   c) all'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
   "3. L'esercizio dell'attivita' di mediazione e' incompatibile:
   a)  con  l'attivita'  svolta in qualita' di dipendente da persone,
societa'  o  enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di
mediazione;
   b)  con  l'esercizio di attivita' imprenditoriali e professionali,
escluse quelle di mediazione comunque esercitate".