Art. 19
 (Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti)
   1.  Al fine di assicurare la qualita' e l'efficienza del servizio,
il  contenimento  dei  prezzi  di  vendita ed il raggiungimento degli
obiettivi   di   razionalizzazione   del   sistema  distributivo  dei
carburanti  di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato adotta,
d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto  1997, n. 281, entro sessanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, il Piano
nazionale  contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema
distributivo  dei  carburanti. In coerenza con il Piano nazionale, le
regioni,   nell'ambito  dei  poteri  programmatori  loro  attribuiti,
provvedono  a  redigere  i  piani  regionali  sulla base dei seguenti
indirizzi:
   a) determinazione degli obiettivi prioritari e delle modalita' per
la chiusura degli impianti incompatibili;
   b)  definizione  sul  territorio  regionale di bacini di utenza da
individuare con parametri omogenei;
   c)  determinazione  di  criteri,  in  coerenza  con  la  tipologia
individuata  dall'articolo  2,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  29
ottobre  1999,  n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
dicembre  1999,  n.  496,  per  l'apertura di un nuovo punto vendita,
incluse  le  superfici  e  le  distanze  minime  obbligatorie tra gli
impianti;
   d)  determinazione  di  regole  transitorie  durante il periodo di
attuazione del processo di ammodernamento della rete;
   e) determinazione di parametri di individuazione degli impianti di
pubblico servizio al fine di assicurare, in zone periferiche o
   particolarmente  disagiate,  nonche'  in  zone  montane, i servizi
   minimi;
f) definizione di modalita' per l'aumento dell'automazione degli
impianti  in  misura  non  inferiore  al  50  per cento dei volumi di
vendita;
   g)  individuazione  della necessaria flessibilita' degli orari nel
rispetto  di  quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo
11 febbraio 1998, n. 32;
   h)   definizione   delle   modalita'   di  sviluppo  di  attivita'
commerciali  integrative  presso  gli  impianti  di distribuzione dei
carburanti della rete stradale e autostradale;
   i)   determinazione,   nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo  3,  comma  4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, degli
indirizzi,  dei  criteri  e delle priorita' di base ai quali i comuni
individuano  il  numero delle autorizzazioni rilasciabili ai soggetti
titolari  della  licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico
di  finanza,  in  possesso  dei requisiti di cui all'articolo 2 della
medesima  legge  n.  287  del  1991,  per  l'attivazione  nei  locali
dell'impianto  di  un esercizio per la somministrazione di alimenti e
bevande  di  cui  all'articolo  5,  comma  1, lettera b), della legge
stessa.  L'attivita'  di  somministrazione e' effettuata nel rispetto
delle  disposizioni  di  cui  all'articolo 3, comma 7, della medesima
legge  n.  287  del  1991, e non e' trasferibile in altra sede. Resta
fermo  che  l'attivazione  di  un  esercizio della suddetta tipologia
presso  gli  impianti  di  distribuzione  dei  carburanti da parte di
soggetti  diversi  dai titolari delle licenze di esercizio rilasciate
dall'ufficio  tecnico  di finanza e' soggetta alle disposizioni della
citata legge n. 287 del 1991.
   2.   Sono  fatte  salve  le  disposizioni  emanate  dalle  regioni
compatibili con gli indirizzi di cui al comma 1.
   3.  In  conformita' alle prescrizioni dettate dal regolamento (CE)
n.  2790/1999  della  Commissione,  del  22 dicembre 1999, i rapporti
economici  fra  i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o
fornitori  e  le associazioni di categoria dei gestori di impianti di
distribuzione  dei  carburanti  sono  regolati  secondo  modalita'  e
termini   definiti   nell'ambito   di  specifici  accordi  aziendali,
stipulati   tra   ciascun   soggetto   titolare   di  autorizzazione,
concessione,  o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative  a  livello  nazionale dei gestori, aventi ad oggetto
l'individuazione  dei  criteri  di  formazione  dei prezzi di vendita
consentiti   nel  medesimo  regolamento  nell'ambito  di  predefinite
tipologie  di contratti. Negli stessi accordi aziendali sono regolati
rapporti contrattuali ed economici inerenti le attivita' aggiuntive a
quella  di  distribuzione  dei  carburanti.  Gli  accordi definiscono
altresi'  le  modalita'  per  esperire  il  tentativo obbligatorio di
conciliazione delle controversie individuali.
   4.  All'articolo  1,  comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio
1998,  n. 32, le parole "tutte le attrezzature fisse e mobili" devono
intendersi  riferite  anche  alle  attrezzature per l'erogazione e il
pagamento sia anticipato che posticipato del rifornimento.