Art. 2
                  Funzioni di vigilanza dell'ISVAP

  1. Le funzioni di vigilanza assegnate all'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  (ISVAP)
dall'articolo  4  della  legge  12  agosto 1982, n. 576, e successive
modificazioni,  sono  estese,  senza  nuovi  o  maggiori oneri per il
bilancio  dello  Stato,  alle  disposizioni contenute nell'articolo 1
nonche' nel presente articolo.
  2.  Il  ritardo,  l'erroneita'  o  l'incompletezza nell'adempimento
degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 12-bis
della  legge  24  dicembre  1969, n. 990, introdotto dall'articolo 1,
comma   1,  della  presente  legge,  comportano  l'irrogazione  della
sanzione amministrativa pecuniaria da cinque a venti milioni di lire.
In  caso  di  omissione  o  ritardo  superiore  a sessanta giorni, la
sanzione  e'  raddoppiata.  La  violazione  delle disposizioni di cui
all'articolo  12-quater, comma 3, della citata legge n. 990 del 1969,
introdotto   dall'articolo   4   della   presente   legge,   comporta
l'irrogazione  della  sanzione  amministrativa pecuniaria da lire tre
milioni  a  lire  nove milioni in relazione a ciascun illecito, ferme
restando  le  disposizioni  di  cui  al comma 2 del medesimo articolo
12-quater.
  3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti
e  della  realizzazione  di un sistema di monitoraggio permanente sui
premi  relativi  all'assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile   derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,  il
Consiglio  nazionale  dei consumatori e degli utenti (CNCU) istituito
dalla  legge  30  luglio  1998,  n.  281,  e' autorizzato a stipulare
apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
a cofinanziare, secondo modalita' e criteri stabiliti con decreto del
Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, programmi
di  informazione  e  orientamento  rivolti  agli  utenti  dei servizi
assicurativi  promossi  dalle  associazioni  dei  consumatori e degli
utenti,  a  valere sulle disponibilita' finanziarie assegnate al CNCU
stesso  dalla  legge 30 luglio 1998, n. 281, e senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.
  4. All'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000,
n.  70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n.
137, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al  terzo  periodo  le  parole:  "con  cadenza  trimestrale"  sono
   soppresse;
b) il quarto periodo e' soppresso.
  5.   All'articolo  2  del  decreto-legge  28  marzo  2000,  n.  70,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 maggio 2000, n. 137,
dopo il comma 5-quater, e' inserito il seguente:
"5-quater 1. Le procedure e le modalita' di funzionamento della banca
dati  di  cui  al  comma  5-quater  sono  definite  con provvedimento
dell'ISVAP  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale. Con lo stesso
provvedimento   sono   stabiliti   le   modalita'   di  accesso  alle
informazioni  raccolte  dalla  banca dati per gli organi giudiziari e
per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione
e   contrasto   di   comportamenti   fraudolenti  nel  settore  delle
assicurazioni  obbligatorie,  nonche'  le  modalita'  e  i limiti per
l'accesso  alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
Il  trattamento  e  la  comunicazione  ai  soggetti indicati dei dati
personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono consentiti
per lo svolgimento delle funzioni previste nel presente comma".