Art. 20
       (Norme in materia di apertura di esercizi commerciali)
   1. Fino alla definizione da parte delle regioni delle modalita' di
attuazione  dell'articolo  10,  comma  3,  del decreto legislativo 31
marzo   1998,   n.  114,  non  puo'  essere  negata  l'autorizzazione
all'apertura  di  un  esercizio  avente una superficie di vendita non
superiore  a  1.500  mq.  in  caso  di  concentrazione di esercizi di
vendita  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  lettera d), del citato
decreto  legislativo  n. 114 del 1998, operanti nello stesso comune e
autorizzati  ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n.
426,  per  la  vendita  di  generi  di  largo  e generale consumo. La
superficie  di  vendita del nuovo esercizio non puo' essere superiore
alla  somma  dei  limiti  massimi indicati alla citata lettera d) del
comma  1  dell'articolo  4  del  decreto legislativo n. 114 del 1998,
tenuto  conto  del  numero  degli  esercizi  concentrati. Il rilascio
dell'autorizzazione  comporta  la  revoca  dei  titoli  autorizzatori
preesistenti.