Art. 21
    (Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese)
   1.  All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, della legge 24 aprile
1990,  n.  100,  dopo  le  parole:  "enti pubblici," sono inserite le
seguenti:  "da  regioni  nonche'  dalle province autonome di Trento e
Bolzano  e  da  societa'  finanziarie  di  sviluppo controllate dalle
regioni o dalle province autonome,".
   2.  All'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), della legge 24 aprile
1990, n. 100, e successive modificazioni, le parole: "e di factoring"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  ",  di  factoring  e  di  general
trading".
   3.  L'articolo  4,  comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
   "1.  Il  soggetto  gestore  del  fondo di cui all'articolo 3 della
legge  28  maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi
agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della
loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle societa'
o  imprese  all'estero  partecipate dalla SIMEST Spa, alle modalita',
condizioni  ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, di concerto
con  il Ministro del commercio con l'estero. Si applica l'articolo 3,
commi  1,  2  e  5,  della legge 26 novembre 1993, n. 489. I relativi
oneri  sono  a  carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n.
295".
   4.   Le  disponibilita'  del  fondo  di  cui  all'articolo  2  del
decreto-legge  28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  luglio  1981,  n.  394, e successive modificazioni,
possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli
interessi  a  fronte di finanziamenti a favore di soggetti esteri che
realizzino  nei  loro  Paesi,  diversi da quelli dell'Unione europea,
strutture  e  reti di vendita di prodotti italiani, quali strutture e
reti   in  franchising.  Con  successivo  decreto  del  Ministro  del
commercio  con  l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio   e   della  programmazione  economica  e  con  il  Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, sono stabiliti le
condizioni,  le  modalita'  ed i termini dell'intervento agevolativo.
Per  la  gestione degli interventi di cui al presente comma la SIMEST
Spa  stipula  con  il  Ministero  del commercio con l'estero apposito
addendum  alla  convenzione  sottoscritta  il  16 ottobre 1998 con il
predetto  Ministero  per  la  gestione  degli  interventi  di  cui al
decreto-legge  28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  luglio 1981, n. 394, anche al fine di determinare i
relativi compensi e rimborsi, in ogni caso a carico del fondo stesso,
sostenuti per la gestione degli interventi di cui al presente comma.
   5.  Dopo  il  comma  6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, e' inserito il seguente:
   "6-bis.  Una  quota  delle  disponibilita'  finanziarie  del fondo
rotativo  istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.
394,  puo'  essere  utilizzata  per  la  concessione  di una garanzia
integrativa  e  sussidiaria ai soggetti beneficiari dei finanziamenti
agevolati   concessi   ai   sensi   del   predetto   articolo  2.  La
determinazione  della quota massima delle disponibilita' da destinare
alla concessione della garanzia, nonche' la percentuale massima della
garanzia rispetto all'ammontare del finanziamento, sono stabilite con
i decreti di attuazione di cui al comma 7 del presente articolo.".
   6.  Il  comma  4 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n.
41, e' abrogato.
   7.  Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 37 della legge
25  luglio  1952,  n. 949, e successive modificazioni, possono essere
utilizzate  anche  per  agevolare il sostegno finanziario ai processi
esportativi  delle  imprese  artigiane e ai programmi di penetrazione
commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse
e  dai  consorzi  export a queste collegati, secondo finalita', forme
tecniche, modalita' e condizioni da definire con decreto del Ministro
del  commercio  con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro,
del  bilancio e della programmazione economica. Al fine di assicurare
il miglior servizio alle imprese artigiane e ai loro consorzi export,
il  soggetto  gestore  del  predetto  fondo  si  avvale  anche  degli
interventi  di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e
successive   modificazioni,  e  stipula  apposito  contratto  con  il
Ministero  del  commercio con l'estero nel quale puo' essere previsto
un regime di convenzionamento con la SIMEST Spa.
   8.  L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  143, si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e
indirette  e  da  tasse  le  operazioni di soppressione della sezione
speciale  per  l'assicurazione  del  credito  all'esportazione  e  di
successione  dell'Istituto  per  i servizi assicurativi del commercio
estero alla medesima, incluse le operazioni di determinazione, sia in
via  provvisoria  sia  in  via  definitiva,  del patrimonio netto del
medesimo   Istituto;  non  concorrono  alla  formazione  del  reddito
imponibile  i  maggiori  valori  iscritti  nel  bilancio del medesimo
Istituto  in  seguito alle predette operazioni; detti maggiori valori
sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.
   9.  Alla  legge  25  marzo 1997, n. 68, sono apportate le seguenti
modificazioni:
   a)  all'articolo  2,  comma  2,  la lettera h) e' sostituita dalla
seguente:
   "h)  promuove e assiste le aziende del settore agro-alimentare sui
mercati esteri;";
   b) all'articolo 3, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
   "4.  Le unita' operative dell'ICE all'estero sono notificate nelle
forme  che  gli  Stati  esteri  richiedono per concedere lo status di
Agenzia  governativa  e le conseguenti esenzioni fiscali anche per il
personale  che vi presta servizio. Ove necessario, il Ministero degli
affari  esteri  promuove a tal fine la stipula di specifici accordi o
intese  con  gli  Stati  ospitanti  le  unita' operative dell'ICE. In
presenza  di  particolari situazioni il Ministero degli affari esteri
puo'  valutare  l'opportunita'  di  notificare  come  personale delle
rappresentanze diplomatiche il personale di ruolo che presta servizio
presso  le  unita'  operative  dell'ICE  all'estero  senza  che  cio'
comporti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".
   10.  Ad  integrazione  di  quanto gia' previsto dall'articolo 103,
comma  5,  della  legge  23  dicembre  2000,  n. 388, e al fine dello
sviluppo  del  commercio elettronico e dei collegamenti telematici in
sostegno  dell'internazionalizzazione  delle imprese, con particolare
riferimento  al  settore  produttivo  tessile,  dell'abbigliamento  e
calzaturiero, e' stanziata la somma di lire 110 miliardi a valere sul
fondo  di  cui  all'articolo  14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Allo   scopo   il   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  adotta  specifiche  misure  per  la  concessione, a
valere  su  detta  somma,  di contributi in conto capitale nei limiti
degli aiuti de minimis. Sulla stessa somma gravano altresi' gli oneri
per   le  azioni  e  le  iniziative  per  la  formazione  di  tecnici
specializzati  nelle  metodologie, nelle procedure gestionali e nelle
tecnologie  anzidette,  con  riferimento  alle filiere produttive del
settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. Al relativo onere
si  provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2000, dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.