Art. 23
       (Contributi a favore delle emittenti televisive locali)
   1.   Ai   soggetti   titolari   di   emittenti  televisive  locali
legittimamente   operanti   alla  data  del  1o  settembre  1999,  e'
riconosciuto  un contributo non superiore al 40 per cento delle spese
sostenute,  comprovate da idonea documentazione, per l'adeguamento al
piano  nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze  radiotelevisive
adottato  dall'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni, e per
l'ammodernamento  degli  impianti,  nel  rispetto  della normativa in
materia di inquinamento elettromagnetico.
   2.  Con  decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente legge, sono definiti i criteri e le modalita'
di attribuzione del contributo.
   3.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite di
lire  165,3  miliardi nell'anno 2000, di lire 84,8 miliardi nell'anno
2001 e di lire 101,7 miliardi nell'anno 2002, si provvede, per l'anno
2000,  mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
ai  fini  del  bilancio  triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita'
previsionale  di  base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno  2000, allo scopo parzialmente
utilizzando    l'accantonamento    relativo    al   Ministero   delle
comunicazioni,  e,  per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
2001,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle comunicazioni.