Art. 24
   Delega per il completamento della rete interportuale nazionale

  1.  Al  fine di consentire l'ottimale e razionale svolgimento delle
procedure  e  la realizzazione degli interventi previsti all'articolo
9,  comma  2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e all'articolo 9,
comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 413, per il completamento e
il  riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto di
rete  logistica,  il  Governo  e'  delegato  ad  emanare, senza oneri
aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  su  proposta del
Ministro  dei trasporti e della navigazione, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
il riordino della normativa vigente in materia di procedure, soggetti
e  strutture  da  ammettere  ai  contributi nonche', nel rispetto dei
decreti  legislativi  emanati  ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
59,   e  successive  modificazioni,  con  l'osservanza  dei  seguenti
principi e criteri direttivi:
a) definire le modalita' e i requisiti per l'ammissione ai contributi
   di infrastrutture intermodali, anche diverse dagli interporti come
   definiti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1990, n. 240;
b) prevedere,  al  fine  dell'ammissione  a  contributo,  il  maggior
   apporto  possibile  di  altre risorse rese disponibili da soggetti
   pubblici     o     privati    interessati    alla    realizzazione
   dell'infrastruttura;
c) definire  la  rete  interportuale  nazionale  e  le infrastrutture
   intermodali  ad essa complementari, finalizzate alla realizzazione
   del  riequilibrio modale e territoriale attraverso la creazione di
   un   sistema  integrato  tra  le  varie  tipologie  di  trasporto,
   nell'ambito della elaborazione del Piano generale dei trasporti;
d) rafforzare le misure per l'integrazione tra le reti di trasporto e
   tra  le  infrastrutture  intermodali esistenti, per la fruibilita'
   dei servizi e per la riduzione dell'inquinamento;
e) completare   funzionalmente  gli  interporti  gia'  individuati  e
   ammessi al finanziamento;
f) privilegiare le infrastrutture intermodali collegate o collegabili
   alle   grandi   direttrici   internazionali  mediante  il  sistema
   autostradale,  le  reti  ferroviarie ad alta capacita', il sistema
   portuale    ed    aeroportuale   a   rilievo   internazionale   ed
   intercontinentale.
  2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del decreto
legislativo  di  cui  al  comma  1,  sono  abrogate  le  disposizioni
concernenti  il piano quinquennale degli interporti di cui alla legge
4  agosto  1990, n. 240, e successive modificazioni, al decreto-legge
1o  aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
maggio  1995,  n.  204,  e  alla  legge  23  dicembre 1997, n. 454. A
decorrere dalla medesima data, sono altresi' abrogate le disposizioni
concernenti   procedure,   soggetti   e  strutture  da  ammettere  ai
contributi  da erogare, sulla base di criteri previamente determinati
in  conformita'  alle  previsioni  di  cui  al  comma 1, a valere sui
finanziamenti  previsti  dalle  disposizioni  richiamate nel medesimo
comma  1.  Sono fatti salvi i procedimenti gia' avviati alla predetta
data ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240,
e  successive modificazioni, e quanto previsto dall'articolo 3, comma
6, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.
  3.  Lo  schema  di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito
della  deliberazione  preliminare  del Consiglio dei ministri, e dopo
aver  acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano,  da  esprimere entro trenta giorni, e' trasmesso alla Camera
dei  deputati  e  al  Senato  della Repubblica perche' su di esso sia
espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere
delle  Commissioni  parlamentari competenti per materia; decorso tale
termine,  il  decreto  e'  emanato anche in mancanza di detto parere.
Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma
1 o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
  4.  Entro  due  anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati,
il  Governo  puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 1 e 3,
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato
ai sensi del comma 1.
  5.  Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera  b),  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, sono definite le
procedure  di  attuazione  del  decreto legislativo di cui al comma 1
secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione.