Art. 24 Delega per il completamento della rete interportuale nazionale 1. Al fine di consentire l'ottimale e razionale svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e all'articolo 9, comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 413, per il completamento e il riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto di rete logistica, il Governo e' delegato ad emanare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa vigente in materia di procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi nonche', nel rispetto dei decreti legislativi emanati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) definire le modalita' e i requisiti per l'ammissione ai contributi di infrastrutture intermodali, anche diverse dagli interporti come definiti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1990, n. 240; b) prevedere, al fine dell'ammissione a contributo, il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura; c) definire la rete interportuale nazionale e le infrastrutture intermodali ad essa complementari, finalizzate alla realizzazione del riequilibrio modale e territoriale attraverso la creazione di un sistema integrato tra le varie tipologie di trasporto, nell'ambito della elaborazione del Piano generale dei trasporti; d) rafforzare le misure per l'integrazione tra le reti di trasporto e tra le infrastrutture intermodali esistenti, per la fruibilita' dei servizi e per la riduzione dell'inquinamento; e) completare funzionalmente gli interporti gia' individuati e ammessi al finanziamento; f) privilegiare le infrastrutture intermodali collegate o collegabili alle grandi direttrici internazionali mediante il sistema autostradale, le reti ferroviarie ad alta capacita', il sistema portuale ed aeroportuale a rilievo internazionale ed intercontinentale. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni concernenti il piano quinquennale degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, al decreto-legge 1o aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e alla legge 23 dicembre 1997, n. 454. A decorrere dalla medesima data, sono altresi' abrogate le disposizioni concernenti procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi da erogare, sulla base di criteri previamente determinati in conformita' alle previsioni di cui al comma 1, a valere sui finanziamenti previsti dalle disposizioni richiamate nel medesimo comma 1. Sono fatti salvi i procedimenti gia' avviati alla predetta data ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, e quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 7 dicembre 1999, n. 472. 3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, e dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni, e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, il decreto e' emanato anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 1 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1. 5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione.