Art. 25
                         (Norme applicative)
   1.  Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni
a  statuto  speciale  e alle province autonome di Trento e di Bolzano
nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative
norme di attuazione.
   2.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
       La  presente  legge,  munita  del  sigillo  dello Stato, sara'
inserita   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
         Data a Roma, addi' 5 marzo 2001
                               CIAMPI
                                 Amato,  Presidente del Consiglio dei
                              Ministri
                                 Visco,   Ministro  del  tesoro,  del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
                                 Letta,  Ministro dell'industria, del
                              commercio e dell'artigianato
                                 Nesi, Ministro dei lavori pubblici
   Visto, il Guardasigilli: Fassino