Art. 3
     (Norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese di
assicurazione)

  1.  Dopo  l'articolo  12-bis  della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
introdotto  dall'articolo  1,  comma  1,  della  presente  legge,  e'
inserito il seguente:
  "Art.  12-ter  -  1.  Le imprese di assicurazione esercenti il ramo
dell'assicurazione    obbligatoria   della   responsabilita'   civile
derivante  dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono
tenute  a  garantire,  a  coloro  che stipulino con esse contratti di
assicurazione  riguardanti  tale  ramo,  nonche'  ai  danneggiati, il
diritto  di  accesso  agli  atti  a  conclusione  dei procedimenti di
valutazione,   constatazione   e   liquidazione   dei  danni  che  li
riguardano.  Al  danneggiato o all'assicurato non sono opponibili gli
accordi associativi stipulati tra imprese di assicurazione.
  2. Al fine di cui al comma 1 ciascuna impresa di assicurazione deve
garantire  all'assicurato  nonche' al danneggiato l'accesso agli atti
di  cui al medesimo comma 1. Se entro sessanta giorni dalla richiesta
l'assicurato  o il danneggiato non e' messo in condizione di prendere
visione  degli atti richiesti, egli puo' rivolgersi all'ISVAP al fine
di veder garantito il proprio diritto.
  3.  Il  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
adotta,  con  proprio decreto, le disposizioni attuative del presente
articolo".
  2.   Il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  di  cui al comma 3 dell'articolo 12-ter della legge
24  dicembre  1969,  n.  990,  introdotto  dal  comma  1 del presente
articolo,  e'  emanato  entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.