Art. 5 
Modifiche  al  decreto-legge  n.  857  del  1976,   convertito,   con
              modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977 
 
  1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 del decreto-legge
23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla  legge
26 febbraio 1977, n. 39, sono sostituiti dai seguenti: 
  "Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento,
presentata secondo le modalita' indicate nell'articolo 22 della legge
24 dicembre 1969, n. 990, e  successive  modificazioni,  deve  essere
corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 5  del
presente decreto-legge e recare l'indicazione del luogo, dei giorni e
delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione
diretta ad accertare l'entita' del danno. Entro sessanta giorni dalla
ricezione  di  tale   documentazione,   l'assicuratore   formula   al
danneggiato congrua offerta per il  risarcimento  ovvero  comunica  i
motivi per i quali  non  ritiene  di  fare  offerta.  Il  termine  di
sessanta giorni e' ridotto a trenta quando il modulo di denuncia  sia
stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. 
  L'obbligo  di  proporre  al  danneggiato  congrua  offerta  per  il
risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non  si
ritiene di fare offerta, sussiste anche per i  sinistri  che  abbiano
causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di  risarcimento
deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con  le
modalita' indicate al primo comma. La  richiesta  deve  contenere  la
descrizione  delle  circostanze  nelle  quali  si  e'  verificato  il
sinistro ed essere accompagnata, ai fini  dell'accertamento  e  della
valutazione del  danno  da  parte  dell'impresa,  dai  dati  relativi
all'eta', all'attivita' del danneggiato, al suo reddito,  all'entita'
delle lesioni subite, da attestazione medica  comprovante  l'avvenuta
guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso,  dal
certificato  di  morte.  L'assicuratore  e'   tenuto   a   provvedere
all'adempimento del  predetto  obbligo  entro  novanta  giorni  dalla
ricezione di tale documentazione. 
  Il danneggiato non puo'  rifiutare  gli  accertamenti  strettamente
necessari  alla  valutazione  del  danno  alla   persona   da   parte
dell'impresa. 
  L'assicuratore e' tenuto al rispetto dei diversi termini  stabiliti
dai commi primo e  secondo  anche  in  caso  di  sinistro  che  abbia
determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso. 
  In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa  per
tale  incompletezza  formulare  congrua  offerta   di   risarcimento,
richiede al danneggiato entro trenta  giorni  dalla  ricezione  della
stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini  di  cui  ai
commi primo e secondo decorrono nuovamente dalla  data  di  ricezione
dei dati o dei documenti integrativi". 
  2. In attesa di una disciplina  organica  sul  danno  biologico  il
risarcimento dei danni alla persona di lieve  entita',  derivanti  da
sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli  a  motore  e  dei
natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: 
   a) a titolo di danno  biologico  permanente  e'  liquidato  per  i
postumi da lesioni pari  o  inferiori  al  9  per  cento  un  importo
crescente in misura piu' che proporzionale in relazione ad ogni punto
percentuale  di  invalidita';  tale  importo  e'  calcolato  in  base
all'applicazione a  ciascun  punto  percentuale  di  invalidita'  del
relativo coefficiente di cui all'allegato  A  annesso  alla  presente
legge.  L'importo  cosi'  determinato  si  riduce  con  il   crescere
dell'eta' del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per  ogni  anno
di eta' a partire dall'undicesimo anno di eta'. Il valore  del  primo
punto e' pari a lire un milione duecentomila; 
   b) a titolo di danno biologico temporaneo e' liquidato un  importo
di lire settantamila per ogni giorno di inabilita' assoluta; in  caso
di  inabilita'  temporanea  inferiore  al   cento   per   cento,   la
liquidazione avviene in misura  corrispondente  alla  percentuale  di
inabilita' riconosciuta per ciascun giorno. 
  3. Agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico  si  intende
la lesione all'integrita' psicofisica della persona, suscettibile  di
accertamento  medico-legale.  Il  danno  biologico   e'   risarcibile
indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacita'  di  produzione
di reddito del danneggiato. 
  4. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  2,  il  danno  biologico
viene  ulteriormente  risarcito   tenuto   conto   delle   condizioni
soggettive del danneggiato. 
  5. Con decreto del Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  e  con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  si  provvede  alla
predisposizione di  una  specifica  tabella  delle  menomazioni  alla
integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita'. 
  6. Gli importi indicati nel comma 2 sono aggiornati annualmente con
decreto   del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato,   in   misura   corrispondente   alla    variazione
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati accertata dall'ISTAT. 
  7. L'ottavo comma dell'articolo 3  del  decreto-legge  23  dicembre
1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1977, n. 39, e' sostituito dai seguenti: 
  "L'inosservanza da parte  dell'impresa  assicuratrice  dei  termini
prescritti dal presente articolo comporta: 
   a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione della richiesta
di risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria da lire un  milione
a lire tre milioni; 
   b) in ordine alla  omessa  formulazione  dell'offerta,  all'omessa
comunicazione  dei  motivi  della  mancata   offerta   o   all'omessa
corresponsione della  somma  offerta,  che  si  protragga  per  oltre
centoventi giorni dal termine utile finale: 
   1) la sanzione da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, in 
   relazione a danni  a  cose  e  lesioni  guaribili  entro  quaranta
giorni; 
   2) la sanzione da lire quindici milioni a lire duecentoquaranta 
   milioni, in relazione a danni a persone guaribili  oltre  quaranta
giorni o per il caso di morte. 
  La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata  entro
centoventi giorni  dalla  scadenza  del  termine  utile  comporta  la
sanzione da lire tre milioni a lire  nove  milioni.  La  formulazione
dell'offerta  o  la  corresponsione  della  stessa  effettuate  entro
centoventi giorni dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al
pagamento degli interessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni: 
   a) dal 5 al 10 per cento della  somma  offerta  o  pagata  con  un
ritardo non superiore ai quindici giorni, con  un  limite  minimo  di
lire ottocentomila; 
   b) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o pagata in ritardo,
decorso ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni, con  un
limite minimo di lire due milioni e un limite massimo rispettivamente
di lire cinquanta milioni per sinistri con danni a cose e  lesioni  a
persone guaribili entro quaranta giorni e di  lire  duecento  milioni
per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero lesioni permanenti
o guarite oltre i quaranta giorni dal sinistro. 
  Qualora  l'impresa  formuli  l'offerta  in  ritardo,  ma   provveda
contestualmente al pagamento della stessa, si applicano  le  sanzioni
di cui ai commi precedenti diminuite del 40 per cento. 
  L'offerta  e  il  pagamento  formulati   in   via   transattiva   o
stragiudiziale, ma in ritardo rispetto ai tempi di  cui  al  presente
articolo, sono soggette  comunque  alle  sanzioni  di  cui  ai  commi
ottavo, nono e decimo. 
  L'impresa che corrisponda compensi  professionali  per  l'eventuale
assistenza prestata da  professionisti  e'  tenuta  ad  acquisire  la
documentazione probatoria  relativa  alla  prestazione  stessa  e  ad
indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di  danno
nella quietanza  di  liquidazione.  Ove  l'impresa  abbia  provveduto
direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, deve
darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto".