Art. 6
                              (Ricorsi)

   1.  Avverso  il  provvedimento  col quale ai sensi dell'articolo 4
della  legge  12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 4
del  decreto  legislativo  13  ottobre  1998,  n.  373,  il  Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato irroga la sanzione
per  le  infrazioni  di  cui  all'articolo  5,  e' ammesso ricorso al
giudice  amministrativo che provvede a norma degli articoli 33, comma
1, e 45, comma 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
   2.  La  disposizione del comma 1 si applica anche ai provvedimenti
di irrogazione di sanzioni pecuniarie ovvero disciplinari previste da
ogni  altra  norma  che  disciplina  l'esercizio  delle assicurazioni
private,  ivi  compreso quello dell'attivita' di agente, di mediatore
di  assicurazione  e  di riassicurazione e di perito assicurativo. E'
abrogata ogni diversa disposizione.