Art. 8
                   (Principi e criteri direttivi)
   1.  Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 7, il Governo
si   atterra'   ai   principi  e  criteri  contenuti  nel  capo  I  e
nell'articolo  20,  comma  5,  della  legge  15  marzo 1997, n. 59, e
successive  modificazioni,  nonche'  ai  seguenti  principi e criteri
direttivi:
   a)  definizione  dei soggetti imprenditori agricoli, della pesca e
forestali e riordino delle qualifiche soggettive;
   b) definizione delle attivita' di coltivazione, di allevamento, di
acquacoltura,  di  silvicoltura  e di pesca che utilizzano, o possono
utilizzare,  le risorse fondiarie, gli ecosistemi fluviali, lacustri,
salmastri   o  marini  con  equiparazione  degli  imprenditori  della
silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
   c)  definizione  delle  attivita'  connesse,  ancorche' non svolte
dall'azienda,  anche  in  forma associata o cooperativa, dirette alla
manipolazione,  conservazione,  trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione    di    prodotti    agricoli,    agroalimentari    ed
agroindustriali nonche' alla fornitura di beni e servizi;
   d)  previsione  del registro delle imprese di cui agli articoli da
2188  a 2202 del codice civile, quale strumento di pubblicita' legale
dei  soggetti  e delle attivita' di cui alle lettere a), b), c), l) e
u),  nonche'  degli  imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e
delle  societa'  semplici esercenti attivita' agricola iscritti nelle
sezioni speciali del registro medesimo;
   e)  promozione  e mantenimento di strutture produttive efficienti,
favorendo la conservazione dell'unita' aziendale e della destinazione
agricola  dei  terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli, creando
le   condizioni   per  l'ammodernamento  strutturale  dell'impresa  e
l'ottimizzazione    del    suo    dimensionamento,    agevolando   la
ricomposizione  fondiaria, attenuando i vincoli della normativa sulla
formazione della proprieta' coltivatrice;
   f)  promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale
per  favorire  lo  sviluppo  di  nuove opportunita' imprenditoriali e
occupazionali,   anche   in   forma   associata   o  cooperativa,  la
certificazione delle attivita' e la difesa dagli incendi boschivi;
   g)   promozione,   sviluppo   e   ammodernamento   delle   filiere
agroalimentari  gestite  direttamente  dai produttori agricoli per la
valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;
   h)  fissazione  dei  criteri  per il soddisfacimento del principio
comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio,
del  17  maggio  1999,  relativo  al  trasferimento  di  un  adeguato
vantaggio  economico  ai  produttori agricoli nella concessione degli
aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro;
   i)  riduzione  degli  obblighi  e semplificazione dei procedimenti
amministrativi  relativi  ai rapporti tra aziende agricole, singole o
associate, e pubblica amministrazione;
   l) previsione dell'integrazione delle attivita' agricole con altre
extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla
stessa,  anche  in forma associata o cooperativa, al fine di favorire
la   pluriattivita'   dell'impresa   agricola   anche  attraverso  la
previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;
   m)  razionalizzazione  e  revisione  della normativa in materia di
ricerca,  formazione  e  divulgazione  in agricoltura, acquacoltura e
pesca privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della
biodiversita',  per  favorire  la  diffusione  delle innovazioni e il
trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
   n)  garanzia  della  tutela  della  salute,  del  benessere  degli
animali,    del    processo   di   riconversione   delle   produzioni
agroalimentari     verso     una     crescente     ecocompatibilita',
regolamentazione  e  promozione  di  sistemi produttivi integrati che
garantiscano  la tracciabilita' della materia prima agricola di base,
razionalizzazione  e  rafforzamento  del  sistema  di  controllo  dei
prodotti  agricoli,  della pesca e alimentari a tutela della qualita'
dei prodotti con particolare riferimento agli organismi geneticamente
modificati e loro derivati;
   o)   sviluppo   delle   potenzialita'   produttive  attraverso  la
valorizzazione  delle  peculiarita' dei prodotti tipici, anche con il
sostegno  dei  distretti  agroalimentari,  dei  distretti  rurali  ed
ittici;
   p) promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati
come  tali  al  consumatore,  con particolare riferimento a quelli di
origine animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualita' e di
consentire la conoscenza della provenienza della materia prima;
   q)  revisione  della  legge  16  marzo  1988, n. 88, relativa agli
accordi interprofessionali e dell'articolo 12 del decreto legislativo
30  aprile  1998, n. 173, relativo agli organismi interprofessionali,
per  assicurare  il  migliore  funzionamento  e  la  trasparenza  del
mercato;
   r)  revisione  della  legge  20  marzo  1913, n. 272, e successive
modificazioni,  al  fine  di  adeguare  le  borse  merci  alle mutate
condizioni   di   mercato,   alle  nuove  tecnologie  informatiche  e
telematiche,  a  tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto
legislativo  30  aprile  1998,  n.  173,  nonche'  per  garantire  la
trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;
   s)  revisione  della  legge  9  febbraio 1963, n. 59, e successive
modificazioni,  sulla  vendita  al pubblico dei prodotti agricoli, al
fine  di  semplificare  le  procedure e di favorire il rapporto con i
consumatori, anche abolendo l'autorizzazione ivi prevista;
   t)  definizione  di  strumenti  finanziari  innovativi, di servizi
assicurativi  e  di  garanzia  al  credito  al  fine  di sostenere la
competitivita' e favorire la riduzione di rischi di mercato;
   u)  attribuzione  di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di
concentrazione dell'offerta nel rispetto del controllo democratico da
parte  dei  soci  e  nel divieto di abuso di potere nella gestione da
parte dei medesimi;
   v)  favorire  l'internazionalizzazione  delle  imprese agricole ed
agroalimentari  e  delle  loro  strategie commerciali con particolare
riferimento alle produzioni tipiche e di qualita' e biologiche;
   z)  assicurare,  in  coerenza con le politiche generali, un idoneo
supporto  allo  sviluppo  occupazionale nei settori dell'agricoltura,
della  pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione
dell'economia  irregolare  e sommersa nonche' la valorizzazione della
qualita' dei prodotti alimentari;
   aa)  introduzione  di  regole  per  l'apprendistato  ed  il lavoro
atipico  e  per  quello  occasionale,  flessibile  e  stagionale  con
riferimento  ad  oggettive  e specifiche esigenze nei settori oggetto
della  delega  di  cui  all'articolo  7  ed  emersione  dell'economia
irregolare e sommersa;
   bb)  creare  le  condizioni  atte  a  favorire l'insediamento e la
permanenza  dei  giovani  nei  settori dell'agricoltura, della pesca,
dell'acquacoltura e forestale;
   cc)   coordinamento   dei  mezzi  finanziari  disponibili  per  la
promozione  di  agricoltura,  acquacoltura,  pesca e sviluppo rurale,
nonche'  per  la  promozione  dei  prodotti  italiani di qualita' nel
mercato internazionale;
   dd)  semplificazione  delle norme e delle procedure dell'attivita'
amministrativa in agricoltura;
   ee)   previsione   di   apposite   convenzioni   con  la  pubblica
amministrazione  quale strumento per il perseguimento delle finalita'
di cui al presente articolo e all'articolo 7;
   ff)  definizione  di  un nuovo assetto normativo che, nel rispetto
delle  regole  comunitarie  e dell'esigenza di rafforzare la politica
della concorrenza, consenta per i prodotti a denominazione di origine
protetta  (DOP)  e  indicazione  geografica  protetta  (IGP) forme di
programmazione produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della
domanda ed accrescere la competitivita' di tali produzioni;
   gg)  quantificazione  degli  oneri  derivanti  da  ciascuna azione
avviata   in  attuazione  della  delega  di  cui  all'articolo  7  ed
indicazione  della  relativa copertura finanziaria sugli stanziamenti
del  bilancio  dello  Stato,  evitando  che  nuovi  o  maggiori oneri
ricadano comunque sui bilanci delle regioni e degli enti locali.
   2.  I  termini  per  l'emanazione  dei  testi  unici in materia di
agricoltura  e  di  pesca  e acquacoltura di cui all'articolo 7 della
legge  8  marzo  1999, n. 50, sono prorogati fino a ventiquattro mesi
dalla  data  di entrata in vigore della presente legge. I testi unici
di  cui  al  presente  comma entrano in vigore il sessantesimo giorno
successivo   alla   data  della  loro  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale.