Art. 9
     (Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge n. 321 del 1996
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996)
   1.  All'articolo  2, comma 6, del decreto-legge 17 giugno 1996, n.
321,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1996, n.
421,  sono  aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tali agevolazioni
sono riconosciute nella forma di un contributo in conto capitale pari
all'80  per  cento  delle  spese  ammesse  per  la  realizzazione del
predetto  programma  di  investimenti.  Con  decreto  di  natura  non
regolamentare   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  provvede  a  determinare  le spese ammissibili e le
modalita' di erogazione del contributo".