Art. 11
                      Procedimenti disciplinari

  1.    Nell'esercizio   dell'attivita'   professionale,   l'avvocato
stabilito   e'  soggetto,  per  ogni  violazione  delle  disposizioni
contenute  o  richiamate  nel presente titolo, al potere disciplinare
del  Consiglio  dell'ordine competente. Sono ad esso applicabili, con
le  modalita' e le procedure previste dall'ordinamento professionale,
le sanzioni disciplinari contemplate dalle norme in materia vigenti.
  2.  Prima  di  avviare  un  procedimento disciplinare, il Consiglio
dell'ordine   ne   da'   immediata   comunicazione   alla  competente
organizzazione  professionale dello Stato membro di origine, fornendo
ogni  informazione  utile,  con  l'avvertenza  che i dati non possono
essere utilizzati al di fuori dei fini propri dell'organizzazione.
  3.  Per  l'istruttoria  dei  procedimenti disciplinari il Consiglio
dell'ordine  puo'  richiedere direttamente le informazioni necessarie
alla  competente  organizzazione  professionale dello Stato membro di
origine  ovvero  all'autorita'  giurisdizionale  davanti  alla  quale
l'avvocato stabilito e' ammesso ad esercitare la professione.
  4.  L'organizzazione professionale dello Stato membro di origine, a
mezzo di rappresentanti, puo' assistere alle udienze del procedimento
disciplinare   e  puo'  presentare  osservazioni,  anche  dinanzi  al
Consiglio  nazionale forense nel caso di ricorso avverso la decisione
del Consiglio dell'ordine.
  5.  Le  decisioni  adottate  in  materia  disciplinare dai Consigli
dell'ordine  e  dal  Consiglio  nazionale forense sono immediatamente
comunicate  all'organizzazione  professionale  dello  Stato membro di
origine con l'avvertenza di cui al comma 2.
  6.  I  provvedimenti  dell'organizzazione professionale dello Stato
membro  di  origine che comportano il divieto definitivo o temporaneo
di  esercizio della professione determinano automaticamnte il divieto
definitivo o temporaneo di esercitare in Italia la professione con il
titolo  professionale  di origine. Per i provvedimenti che comportano
effetti   diversi,  il  Consiglio  dell'ordine  competente  adotta  i
provvedimenti   opportuni,   sulla  base  delle  norme  di  carattere
sostanziale  e  procedurale  previste  dall'ordinamento forense e dal
presente decreto.
  7.  Se  il  procedimento  disciplinare  riguarda  un  avvocato  che
esercita  stabilmente  la  professione  in  altro Stato membro con il
titolo  di avvocato, il Consiglio dell'ordine da' le comunicazioni di
cui  ai  commi  2 e 5 all'organizzazione dello Stato membro presso la
quale l'avvocato e' iscritto.