Art. 12
                             Condizioni

  1.  L'avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla
data  di  iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati,
abbia  esercitato  in  Italia,  in  modo  effettivo  e  regolare,  la
professione  con  il  titolo  professionale  di origine e' dispensato
dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 115.
  2.  Per  esercizio effettivo e regolare della professione di cui al
comma  1  si  intende  l'esercizio reale dell'attivita' professionale
esercitata senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi
della  vita  quotidiana. Nel caso di interruzioni dovute ad eventi di
altra  natura,  l'attivita'  svolta e' presa in esame se la stessa ha
avuto  una  durata  almeno  triennale,  senza calcolare il periodo di
interruzione, e se non vi siano ragioni che ostino ad una valutazione
dell'attivita' come effettiva e regolare.
  3.  L'avvocato  stabilito  che  e'  stato  dispensato  dalla  prova
attitudinale,  se  concorrono  le  altre  condizioni  previste  dalle
disposizioni  in  materia  di  ordinamento  forense,  puo' iscriversi
nell'albo  degli  avvocati  e per l'effetto esercitare la professione
con il titolo di avvocato.
  4.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni del decreto legislativo 27
gennaio  1992,  n.  115,  emanato  in  attuazione  della direttiva n.
89/48/CEE  relativa  ad  un  sistema  generale  di riconoscimento dei
diplomi   di   istruzione   superiore   che   sanzionano   formazioni
professionali di una durata minima di tre anni.
 
          Note all'art. 12:
              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, reca:
          "Attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE relativa ad un
          sistema   generale   di   riconoscimento   dei  diplomi  di
          istruzione     superiore    che    sanzionano    formazioni
          professionali di una durata minima di tre anni".
              - L'articolo 8, del citato decreto cosi' recita:
              "Art.   8   (Prova   attitudinale).   -   1.  La  prova
          attitudinale  consiste  in  un  esame volto ad accertare le
          conoscenze  professionali  e deontologiche ed a valutare la
          capacita'  all'esercizio  della  professione, tenendo conto
          che  il  richiedente il riconoscimento e' un professionista
          qualificato nel Paese di origine o di provenienza.
              2.  Le  materie  su  cui svolgere l'esame devono essere
          scelte  in  relazione  alla  loro importanza essenziale per
          l'esercizio della professione.
              3.  In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale
          puo' essere ripetuta non prima di sei mesi".
              - La direttiva 89/48/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 019
          del 24 gennaio 1989.