Art. 14
                    Attivita' di durata inferiore
                        nel diritto nazionale

  1.  L'avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla
data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, ha esercitato la
professione  con  il  titolo professionale di origine, ma ha trattato
pratiche  attinenti al diritto nazionale per un periodo inferiore, e'
dispensato  dalla  prova  attitudinale  se  l'attivita'  effettiva  e
regolare svolta e la capacita' di proseguirla, da valutare sulla base
di  un  colloquio, consentono di ritenere verificata la condizione di
cui all'articolo 12, comma 1.
  2. Ai fini della dispensa, oltre all'attivita' effettiva e regolare
svolta,  si  considerano  le conoscenze e le esperienze professionali
acquisite  nel  diritto italiano, nonche' la partecipazione a corsi o
seminari sul diritto italiano, anche relativi all'ordinamento forense
e alla deontologia professionale.
  2.  Il  colloquio si svolge davanti al Consiglio dell'ordine di cui
all'articolo 13, comma 3.
  4.   Il   procedimento   per  la  dispensa  e'  disciplinato  dalle
disposizioni di cui all'articolo 13.