Art. 16
                        Disposizioni generali

  1. L'attivita' professionale di rappresentanza, assistenza e difesa
in  giudizio  puo'  essere  esercitata in forma comune esclusivamente
secondo  il  tipo  della  societa' tra professionisti, denominata nel
seguito societa' tra avvocati.
  2.  La  societa'  tra avvocati e' regolata dalle norme del presente
titolo  e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la
societa' in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del libro
V  del  codice  civile.  Ai  fini  dell'iscrizione nel registro delle
imprese, e' istituita una sezione speciale relativa alle societa' tra
professionisti; l'iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica
e  di  pubblicita' notizia ed e' eseguita secondo le modalita' di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
  3. La societa' tra avvocati non e' soggetta a fallimento.
  4.  La  societa'  tra  avvocati e' iscritta in una sezione speciale
dell'albo  degli  avvocati  e  alla  stessa  si  applicano, in quanto
compatibili, le norme, legislative, professionali e deontologiche che
disciplinano la professione di avvocato.
  5.  E' fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n.
1815, e successive modificazioni, per la costituzione di associazioni
tra professionisti.
 
          Note all'art. 16:
              -  Il  capo  III  del  titolo  V del libro V del codice
          civile   reca:   "Disposizioni   della   societa'  in  nome
          collettivo".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
          1995,  n. 581, reca: "Regolamento di attuazione dell'art. 8
          della  legge  29 dicembre  1993,  n.  580,  in  materia  di
          istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188
          del codice civile".
              - La legge 23 novembre 1939, n. 1815, reca: "Disciplina
          giuridica degli studi di assistenza e di consulenza".