Art. 17
                       Costituzione e oggetto

  1.  Ai  fini della iscrizione all'albo, la societa' tra avvocati e'
costituita  con  atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizioni
autenticate dei contraenti.
  2. La societa' tra avvocati ha per oggetto esclusivo l'esercizio in
comune  della  professione dei propri soci. La societa' puo' rendersi
acquirente  di  beni  e  diritti  che siano strumentali all'esercizio
della  professione  e  compiere  qualsiasi  attivita'  diretta a tale
scopo.