Art. 17 Costituzione e oggetto 1. Ai fini della iscrizione all'albo, la societa' tra avvocati e' costituita con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dei contraenti. 2. La societa' tra avvocati ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune della professione dei propri soci. La societa' puo' rendersi acquirente di beni e diritti che siano strumentali all'esercizio della professione e compiere qualsiasi attivita' diretta a tale scopo.