Art. 18 
                           Ragione sociale 
 
  1. La  societa'  tra  avvocati  agisce  sotto  la  ragione  sociale
costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero
di uno o piu' soci,  seguito  dalla  locuzione  "ed  altri",  e  deve
contenere la indicazione di societa'  tra  professionisti,  in  forma
abbreviata s.t.p. 
  2. Non e' consentita la indicazione del nome di un  socio  avvocato
dopo la  cessazione  della  sua  appartenenza  alla  societa',  salvo
diverso accordo tra la societa' e il socio cessato o i suoi eredi. In
tal caso la utilizzazione del nome e' consentita con  la  indicazione
"ex socio" o "socio  fondatore"  accanto  al  nominativo  utilizzato,
purche' non sia mutata l'intera  compagine  dei  soci  professionisti
presenti al momento della cessazione della qualita' di socio.