Art. 18 Ragione sociale 1. La societa' tra avvocati agisce sotto la ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o piu' soci, seguito dalla locuzione "ed altri", e deve contenere la indicazione di societa' tra professionisti, in forma abbreviata s.t.p. 2. Non e' consentita la indicazione del nome di un socio avvocato dopo la cessazione della sua appartenenza alla societa', salvo diverso accordo tra la societa' e il socio cessato o i suoi eredi. In tal caso la utilizzazione del nome e' consentita con la indicazione "ex socio" o "socio fondatore" accanto al nominativo utilizzato, purche' non sia mutata l'intera compagine dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della qualita' di socio.