Art. 21 Requisiti soggettivi dei soci e situazioni di incompatibilita' 1. I soci della societa' tra avvocati devono essere in possesso del titolo di avvocato. 2. La partecipazione ad una societa' tra avvocati e' incompatibile con la partecipazione ad altra societa' tra avvocati. 3. La incompatibilita' di cui al comma 2 si applica fino alla data in cui la dichiarazione di recesso produce i suoi effetti ovvero per tutta la durata della iscrizione della societa' nell'albo. 4. E' escluso il socio che e' stato cancellato o radiato dall'albo. La sospensione di un socio dall'albo e' causa legittima di esclusione dalla societa'.