Art. 21
                    Requisiti soggettivi dei soci
                  e situazioni di incompatibilita'

  1. I soci della societa' tra avvocati devono essere in possesso del
titolo di avvocato.
  2.  La partecipazione ad una societa' tra avvocati e' incompatibile
con la partecipazione ad altra societa' tra avvocati.
  3.  La incompatibilita' di cui al comma 2 si applica fino alla data
in  cui la dichiarazione di recesso produce i suoi effetti ovvero per
tutta la durata della iscrizione della societa' nell'albo.
  4. E' escluso il socio che e' stato cancellato o radiato dall'albo.
La sospensione di un socio dall'albo e' causa legittima di esclusione
dalla societa'.