Art. 22 Subentro di nuovi soci 1. Le quote di partecipazione alla societa' tra avvocati possono essere cedute per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. 2. In caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la societa' ovvero continuarla con gli eredi e questi abbiano i requisiti professionali richiesti e vi acconsentano.