Art. 22
                       Subentro di nuovi soci

  1.  Le  quote  di partecipazione alla societa' tra avvocati possono
essere cedute per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci,
salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.
  2.  In caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la
quota  agli  eredi,  a  meno  che preferiscano sciogliere la societa'
ovvero  continuarla  con  gli  eredi  e  questi  abbiano  i requisiti
professionali richiesti e vi acconsentano.