Art. 24
                       Incarico professionale
                     e obblighi di informazione

  1.  L'incarico  professionale  conferito alla societa' tra avvocati
puo'  essere  eseguito  solo  da  uno  o  piu'  soci  in possesso dei
requisiti per l'esercizio dell'attivita' professionale richiesta.
  2.  La  societa' deve informare il cliente, prima della conclusione
del contratto, che l'incarico professionale potra' essere eseguito da
ciascun   socio   in   possesso   dei   requisiti   per   l'esercizio
dell'attivita'  professionale  richiesta;  il  cliente  ha diritto di
chiedere  che  l'esecuzione  dell'incarico sia affidata ad uno o piu'
soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto con la indicazione
dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi.
  3.  In  difetto  di scelta, la societa' comunica al cliente il nome
del  socio  o  dei soci incaricati, prima dell'inizio dell'esecuzione
del mandato.
  4.   La  prova  dell'adempimento  degli  obblighi  di  informazione
prescritti  dai  commi  2 e 3 e il nome del socio o dei soci indicati
dal cliente devono risultare da atto scritto.