Art. 27 Iscrizione 1. La societa' tra avvocati e' iscritta in una sezione speciale dell'albo del Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione e' posta la sede legale. 2. Le sedi secondarie con rappresentanza stabile sono iscritte presso il Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione le sedi sono istituite: se la istituzione non e' contenuta nell'atto costitutivo, devono inoltre essere denunciate al Consiglio dell'ordine presso il quale la societa' e' iscritta per l'annotazione. 3. La societa' deve mantenere nella propria sede e nelle eventuali sedi secondarie un ufficio nel quale almeno uno dei soci svolga in tale qualita' l'attivita' professionale.