Art. 29
                             Annotazioni

  1.   Le   deliberazioni   che   importano  modificazioni  dell'atto
costitutivo,  le  variazioni della composizione sociale ed ogni fatto
incidente  sull'esercizio  dei  diritti  di  voto, sono comunicati al
Consiglio  dell'ordine  entro il termine di trenta giorni dal momento
in cui si verificano.
  2.   Il   Consiglio   dell'ordine,  verificata  l'osservanza  delle
disposizioni   di   legge,  nel  termine  di  trenta  giorni  dispone
l'annotazione della variazione nella sezione speciale dell'albo.