Art. 3
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si considera:
a) Stato  membro  di origine, lo Stato membro dell'Unione europea nel
   quale  il  cittadino  di  uno  degli  Stati membri ha acquisito il
   titolo   professionale   che   lo   abilita   all'esercizio  della
   professione di avvocato in detto Stato;
b) titolo  professionale  di origine, uno dei titoli professionali di
   cui  all'articolo  2,  acquisito  in  uno degli Stati membri prima
   dell'esercizio in Italia della professione di avvocato;
c) titolo  di  avvocato, il titolo professionale acquisito in Italia,
   mediante iscrizione nell'albo degli avvocati;
d) avvocato  stabilito,  il  cittadino  di  uno  degli  Stati  membri
   dell'Unione   europea   che  esercita  stabilmente  in  Italia  la
   professione  di  avvocato con il titolo professionale di origine e
   che e' iscritto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati;
e) avvocato  integrato,  il  cittadino  di  uno  degli  Stati  membri
   dell'Unione  europea  che ha acquisito il diritto di utilizzare in
   Italia il titolo di avvocato.