Art. 30 Responsabita' disciplinare 1. La societa' tra avvocati risponde delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili all'esercizio in forma individuale della professione di avvocato. 2. Se la violazione commessa dal socio e' ricollegabile a direttive impartite dalla societa', la responsabilita' disciplinare del socio concorre con quella della societa'. 3. Nel caso previsto dal comma 2, il Consiglio dell'ordine presso il quale e' iscritta la societa' e' competente anche per il procedimento disciplinare nei confronti del socio, benche' iscritto presso altro Consiglio dell'ordine, salvo che l'illecito disciplinare contestato al professionista riguardi un'attivita' non svolta nell'interesse della societa'. 4. La previsione di cui al comma 3 si applica anche nel caso in cui l'illecito disciplinare contestato riguardi un'attivita' professionale svolta dal socio nell'ambito di una sede secondaria.