Art. 30
                     Responsabita' disciplinare

  1.  La  societa' tra avvocati risponde delle violazioni delle norme
professionali  e  deontologiche  applicabili  all'esercizio  in forma
individuale della professione di avvocato.
  2. Se la violazione commessa dal socio e' ricollegabile a direttive
impartite  dalla  societa', la responsabilita' disciplinare del socio
concorre con quella della societa'.
  3.  Nel  caso previsto dal comma 2, il Consiglio dell'ordine presso
il  quale  e'  iscritta  la  societa'  e'  competente  anche  per  il
procedimento  disciplinare  nei confronti del socio, benche' iscritto
presso altro Consiglio dell'ordine, salvo che l'illecito disciplinare
contestato   al   professionista  riguardi  un'attivita'  non  svolta
nell'interesse della societa'.
  4. La previsione di cui al comma 3 si applica anche nel caso in cui
l'illecito     disciplinare    contestato    riguardi    un'attivita'
professionale svolta dal socio nell'ambito di una sede secondaria.