Art. 33
              Elezioni dei consigli locali e nazionali

  1.  La  societa'  tra  avvocati  non  ha  diritto di elettorato ne'
attivo, ne' passivo.
  2. Non puo' essere eletto contemporaneamente nel Consiglio locale e
nel Consiglio nazionale piu' di un socio della stessa societa'.