Art. 34
                        Disposizioni generali

  1.  Gli  avvocati  stabiliti,  anche se provenienti da Stati membri
diversi,   possono   associarsi  tra  loro  ovvero  con  uno  o  piu'
professionisti,   per   la   migliore  organizzazione  della  propria
attivita', nel rispetto della legge 23 novembre 1939, n. 1815.
  2.  Gli avvocati stabiliti che si associano sono tenuti ad usare la
dizione  di  studio  associato,  seguito dal nome e dal cognome degli
associati, con le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7.
  3.   Gli  incarichi  sono  assunti  direttamente  dagli  associati;
l'associazione non puo' assumere incarichi in proprio.
  4.  Le  associazioni  non  sono  soggette all'obbligo di iscrizione
nell'albo.
  5.  La  disposizione di cui all'art. 7 si applica anche nel caso in
cui  l'avvocato  stabilito  esercita  la  professione  in Italia come
membro  di  uno  studio  associato  costituito  nello Stato membro di
origine.
 
          Nota all'art. 34:
              -  Per  la  legge  23 novembre 1939, n. 1815, vedi note
          all'articolo 16.