Art. 35 
               Partecipazione a societa' tra avvocati 
 
  1. Gli  avvocati  stabiliti,  provenienti  anche  da  Stati  membri
diversi, possono essere soci di una societa' tra avvocati  costituita
ai sensi e per le finalita' di cui  all'art.  16,  comma  1,  purche'
almeno uno degli altri soci sia in possesso del titolo di avvocato. 
  2. Per l'esercizio dell'attivita' di rappresentanza,  assistenza  e
difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito e'  tenuto  ad
agire di intesa con altro socio in possesso del titolo  di  avvocato,
abilitato ad esercitare davanti  all'autorita'  adita  o  procedente.
L'intesa e' disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 8. 
  3. La societa' tra avvocati cui partecipano avvocati  stabiliti  e'
soggetta alle disposizioni del titolo II del  presente  decreto  e  a
tutte le disposizioni legislative, professionali e deontologiche  ivi
richiamate.