Art. 35 Partecipazione a societa' tra avvocati 1. Gli avvocati stabiliti, provenienti anche da Stati membri diversi, possono essere soci di una societa' tra avvocati costituita ai sensi e per le finalita' di cui all'art. 16, comma 1, purche' almeno uno degli altri soci sia in possesso del titolo di avvocato. 2. Per l'esercizio dell'attivita' di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito e' tenuto ad agire di intesa con altro socio in possesso del titolo di avvocato, abilitato ad esercitare davanti all'autorita' adita o procedente. L'intesa e' disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 8. 3. La societa' tra avvocati cui partecipano avvocati stabiliti e' soggetta alle disposizioni del titolo II del presente decreto e a tutte le disposizioni legislative, professionali e deontologiche ivi richiamate.