Art. 36 
                     Sede secondaria di societa' 
 
  1. Le societa' costituite in uno degli altri  Stati  membri,  anche
secondo tipi diversi da quello  indicato  nell'articolo  16,  possono
svolgere  in  Italia  l'attivita'  professionale  di  rappresentanza,
assistenza e difesa in giudizio tramite propri soci,  nell'ambito  di
una sede secondaria con rappresentanza stabile, purche' tutti i  soci
siano professionisti esercenti la professione di avvocato. 
  2. La societa' si considera costituita tra  persone  non  esercenti
l'attivita' professionale di avvocato, qualora  il  capitale  sociale
sia detenuto in tutto o  in  parte  ovvero  la  ragione  sociale  sia
utilizzata o il potere decisionale venga esercitato, anche di  fatto,
da persone prive di uno dei titoli professionali di cui  all'articolo
2 ovvero del titolo di avvocato. 
  3. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di cui al comma  1,
la  societa'  deve  inoltre  assicurare,  anche  mediante   specifica
previsione dell'atto costitutivo, la personalita' della  prestazione;
il diritto del cliente di scegliere il proprio  difensore,  la  piena
indipendenza   dell'avvocato   nello    svolgimento    dell'attivita'
professionale e la sua responsabilita' personale, la soggezione della
societa' ad un concorrente regime di responsabilita'  e  alle  regole
deontologiche proprie delle professioni  intellettuali  e  specifiche
della professione di avvocato. 
  4. Per  l'attivita'  di  rappresentanza,  assistenza  e  difesa  in
giudizio il socio che sia  avvocato  stabilito  e'  tenuto  ad  agire
d'intesa  con  altro  socio  in  possesso  del  titolo  di  avvocato,
abilitato ad esercitare davanti all'autorita' adita o procedente.