Art. 37 Norme applicabili 1. Le societa' di cui all'articolo 36, comma 1, le quali stabiliscono in Italia una o piu' sedi secondarie con rappresentanza stabile per l'esercizio dell'attivita' professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio sono tenute, per ciascuna sede, alla iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati presso il Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione e' posta la sede secondaria. 2. Ai soci che esercitano con il titolo professionale di origine nell'ambito della sede secondaria con rappresentanza stabile, nonche' alle sedi secondarie si applicano rispettivamente le disposizioni di cui ai titoli I e II del presente decreto e le altre disposizioni che disciplinano l'istituzione di una o piu' sedi secondarie in Italia da parte di societa' costituite all'estero.