Art. 37
                          Norme applicabili

  1.   Le  societa'  di  cui  all'articolo  36,  comma  1,  le  quali
stabiliscono  in Italia una o piu' sedi secondarie con rappresentanza
stabile    per    l'esercizio    dell'attivita'    professionale   di
rappresentanza,  assistenza  e  difesa  in  giudizio sono tenute, per
ciascuna sede, alla iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli
avvocati  presso il Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione e'
posta la sede secondaria.
  2.  Ai  soci  che esercitano con il titolo professionale di origine
nell'ambito della sede secondaria con rappresentanza stabile, nonche'
alle  sedi secondarie si applicano rispettivamente le disposizioni di
cui ai titoli I e II del presente decreto e le altre disposizioni che
disciplinano l'istituzione di una o piu' sedi secondarie in Italia da
parte di societa' costituite all'estero.