Art. 4 Esercizio delle attivita' professionali 1. L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ulteriormente modificato con legge 23 novembre 1939, n. 1949, e con legge 24 febbraio 1997, n. 27, utilizzando il titolo professionale di origine, alle condizioni e secondo le modalita' previste nel presente titolo. 2. L'avvocato integrato ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e secondo le stesse modalita' previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato.
Note all'art. 4: - Il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, reca: "Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore". - La legge 22 gennaio 1934, n. 36, reca: "Conversione in legge, con modificazioni del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore". - La legge 23 novembre 1939, n. 1949, reca: "Modificazione alla legge forense." - La legge 24 febbraio 1997, n. 27, reca: "Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense.".