Art. 4
               Esercizio delle attivita' professionali

  1.  L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di
avvocato  di  cui  al  regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e
ulteriormente  modificato  con legge 23 novembre 1939, n. 1949, e con
legge 24 febbraio 1997, n. 27, utilizzando il titolo professionale di
origine, alle condizioni e secondo le modalita' previste nel presente
titolo.
  2.  L'avvocato integrato ha diritto di esercitare la professione di
avvocato  alle  stesse  condizioni  e  secondo  le  stesse  modalita'
previste  per il professionista che esercita la professione in Italia
con il titolo di avvocato.
 
          Note all'art. 4:
              -  Il  regio  decreto-legge  27 novembre 1933, n. 1578,
          reca:  "Ordinamento  delle  professioni  di  avvocato  e di
          procuratore".
              -  La  legge 22 gennaio 1934, n. 36, reca: "Conversione
          in   legge,   con  modificazioni  del  regio  decreto-legge
          27 novembre  1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento della
          professione di avvocato e di procuratore".
              -   La   legge   23 novembre   1939,   n.  1949,  reca:
          "Modificazione alla legge forense."
              - La legge 24 febbraio 1997, n. 27, reca: "Soppressione
          dell'albo  dei  procuratori  legali  e  norme in materia di
          esercizio della professione forense.".