Art. 5 Norme applicabili 1. L'avvocato stabilito e l'avvocato integrato sono tenuti all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato. 2. All'avvocato stabilito e all'avvocato integrato si applicano le norme sulle incompatibilita' che riguardano l'esercizio della professione di avvocato. La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 3 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 si applica anche agli avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente corrispondente, nello Stato membro di origine, a quelli indicati in detta disposizione. 3. In materia di assicurazione contro la responsabilita' professionale l'avvocato stabilito e' tenuto agli stessi obbighi previsti per legge a carico del professionista che esercita con il titolo di avvocato. 4. L'avvocato stabilito e' tenuto a frequentare i corsi di formazione permanenti, anche se gia' previsti nello Stato membro di origine, ove tale frequenza sia obbligatoria per il professionista che esercita con il titolo di avvocato.
Note all'art. 5: - Per il regio decreto-legge n. 1578 del 1933, vedi note all'articolo 4. - L'articolo 3, quarto comma, del citato regio decreto-legge cosi' recita: "Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma: a) i professori e gli assistenti delle universita' e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari dello Stato; b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo".