Art. 5
                          Norme applicabili

  1.   L'avvocato   stabilito  e  l'avvocato  integrato  sono  tenuti
all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche
che disciplinano la professione di avvocato.
  2.  All'avvocato stabilito e all'avvocato integrato si applicano le
norme   sulle   incompatibilita'  che  riguardano  l'esercizio  della
professione  di  avvocato.  La  disposizione  di  cui al quarto comma
dell'art. 3 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 si applica anche
agli   avvocati   legati  da  un  contratto  di  lavoro  ad  un  ente
corrispondente,  nello  Stato membro di origine, a quelli indicati in
detta disposizione.
  3.   In   materia   di   assicurazione  contro  la  responsabilita'
professionale  l'avvocato  stabilito  e'  tenuto  agli stessi obbighi
previsti  per  legge  a carico del professionista che esercita con il
titolo di avvocato.
  4.  L'avvocato  stabilito  e'  tenuto  a  frequentare  i  corsi  di
formazione  permanenti,  anche se gia' previsti nello Stato membro di
origine,  ove  tale  frequenza sia obbligatoria per il professionista
che esercita con il titolo di avvocato.
 
          Note all'art. 5:
              -  Per  il  regio  decreto-legge n. 1578 del 1933, vedi
          note all'articolo 4.
              -   L'articolo   3,  quarto  comma,  del  citato  regio
          decreto-legge cosi' recita:
                "Sono   eccettuati  dalla  disposizione  del  secondo
          comma:
                  a) i  professori e gli assistenti delle universita'
          e  degli  altri  istituti  superiori  ed i professori degli
          istituti secondari dello Stato;
                  b) gli  avvocati  ed  i  procuratori  degli  uffici
          legali   istituiti  sotto  qualsiasi  denominazione  ed  in
          qualsiasi  modo  presso gli enti di cui allo stesso secondo
          comma,  per  quanto  concerne  le cause e gli affari propri
          dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono
          iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo".