Art. 6
                             Iscrizione

  1.  Per  l'esercizio  permanente  in  Italia  della  professione di
avvocato,  i  cittadini  degli  Stati  membri  in possesso di uno dei
titoli  di  cui  all'articolo  2,  sono  tenuti  ad iscriversi in una
sezione   speciale  dell'albo  costituito  nella  circoscrizione  del
tribunale  in  cui  hanno  fissato stabilmente la loro residenza o il
loro  domicilio  professionale, nel rispetto della normativa relativa
agli obblighi previdenziali.
  2.  L'iscrizione  nella  sezione  speciale dell'albo e' subordinata
alla  iscrizione  dell'istante  presso  la  competente organizzazione
professionale dello Stato membro di origine.
  3.  La  domanda  di  iscrizione  deve essere corredata dai seguenti
documenti:
a) certificato  di  cittadinanza  di  uno  Stato  membro della Unione
   europea o dichiarazione sostitutiva;
b) certificato   di  residenza  o  dichiarazione  sostitutiva  ovvero
   dichiarazione   dell'istante  con  la  indicazione  del  domicilio
   professionale;
b) attestato  di  iscrizione  alla organizzazione professionale dello
   Stato  membro di origine, rilasciato in data non antecedente a tre
   mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva.
  4.  Se l'interessato fa parte di una societa' nello Stato membro di
origine,  e'  tenuto  ad  indicare nella domanda la denominazione, la
relativa  forma  giuridica  e  i nominativi dei membri che operano in
Italia.
  5. La domanda di iscrizione deve essere redatta in lingua italiana;
i  documenti,  ove  redatti in una lingua diversa da quella italiana,
devono essere accompagnati da una traduzione autenticata.
  6.  Il  Consiglio  dell'ordine,  entro  trenta giorni dalla data di
presentazione  della  domanda  o dalla sua integrazione, accertata la
sussistenza  delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di
incompatibilita',   ordina   l'iscrizione   nella   sezione  speciale
dell'albo  e ne da' comunicazione alla corrispondente autorita' dello
Stato membro di origine.
  7. Il rigetto della domanda non puo' essere pronunciato se non dopo
avere  sentito  l'interessato.  La  deliberazione  e'  motivata ed e'
notificata  in  copia integrale entro quindici giorni all'interessato
ed  al procuratore della Repubblica ai sensi e per gli effetti di cui
al  quinto  comma  dell'art.  31  del regio decreto-legge n. 1578 del
1933,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e
successive modificazioni.
  8.  Qualora  il  Consiglio  dell'ordine  non abbia provveduto sulla
domanda  nel  termine  di  cui  al comma 6, l'interessato puo', entro
dieci  giorni  dalla  scadenza di tale termine, presentare ricorso al
Consiglio   nazionale   forense,   il   quale   decide   sul   merito
dell'iscrizione.
  9.  Con  l'iscrizione  nella sezione speciale dell'albo, l'avvocato
stabilito acquista il diritto di elettorato attivo, con esclusione di
quello passivo.
  10.  Successivamente all'iscrizione, l'avvocato stabilito e' tenuto
a  presentare  annualmente  al  Consiglio dell'ordine un attestato di
iscrizione    all'organizzazione   professionale   di   appartenenza,
rilasciato  in  data  non  antecedente  a  tre  mesi  dalla  data  di
presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva.
 
          Note all'art. 6:
              -  Per  il  regio decreto-legge n. 1578, del 1933, vedi
          note all'articolo 4.
              -   L'articolo  31,  quinto  comma,  del  citato  regio
          decreto-legge cosi' recita:
              "La deliberazione e' motivata ed e' notificata in copia
          integrale  entro  quindici  giorni  all'interessato  ed  al
          Procuratore  della  Repubblica,  al  quale  sono  trasmessi
          altresi'  i  documenti  giustificativi.  Nei  dieci  giorni
          successivi  il  Procuratore  della Repubblica riferisce con
          parere  motivato  al  Procuratore  generale presso la Corte
          d'appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare,
          entro   venti   giorni   dalla  notificazione,  ricorso  al
          Consiglio   nazionale  forense.  Il  ricorso  del  Pubblico
          Ministero ha effetto sospensivo".
              -  Per  la  legge  22 gennaio  1934,  n.  36, vedi note
          all'articolo 4.