Art. 8.
   1.  Il  comma  2  dell'articolo  29  delle norme di attuazione del
codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
   "2.  E' istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del
distretto  di  corte  d'appello  un  apposito  ufficio  con  recapito
centralizzato  che,  mediante  linee telefoniche dedicate, fornisce i
nominativi   dei   difensori  d'ufficio  a  richiesta  dell'autorita'
giudiziaria  o  della  polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema
informatizzato  se  il  procedimento  concerne materie che riguardano
competenze specifiche".
   2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 
          Nota all'art. 8:
              -  Il  testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del
          codice  di  procedura  penale e' riportato in nota all'art.
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