Art. 8. 1. Il comma 2 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "2. E' istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorita' giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche". 2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' riportato in nota all'art. 14.