Art. 12.
                     (Trattamento straordinario
                     di integrazione salariale)
   1.  All'articolo  35  della  legge  5  agosto  1981,  n. 416, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
   "Il  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale di cui
all'articolo  2,  quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e
successive  modificazioni,  e'  esteso, con le modalita' previste per
gli  impiegati,  ai  giornalisti  professionisti, ai pubblicisti e ai
praticanti  dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di
periodici  e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal
lavoro per le cause indicate nella norma citata.";
   b) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
   "Il  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale, esperite le
procedure  previste  dalle  leggi  vigenti, adotta i provvedimenti di
concessione del trattamento indicato nei commi precedenti per periodi
semestrali  consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a
ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di
cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164".
 
          Note all'art. 12:
              -  Il  testo  dell'art.  35  della  legge  n.  416/1981
          (Disciplina   delle  imprese  editrici  e  provvidenze  per
          l'editoria), come modificato dalla legge qui pubblicata, e'
          il seguente:
              "Art.  35  (Trattamento  straordinario  di integrazione
          salariale).  - Il trattamento straordinario di integrazione
          salariale  di  cui  all'art.  2,  quinto comma, della legge
          12 agosto  1977,  n.  675,  e  successive modificazioni, e'
          esteso,  con  le  modalita'  previste per gli impiegati, ai
          giornalisti  professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti
          dipendenti  da  imprese editrici di giornali quotidiani, di
          periodici  e  di  agenzie di stampa a diffusione nazionale,
          sospesi  dal  lavoro  per  le  cause  indicate  nella norma
          citata.
              L'importo del trattamento di integrazione salariale non
          puo'   essere   superiore   al   trattamento   massimo   di
          integrazione    salariale   previsto   per   i   lavoratori
          dell'industria.
              Il  trattamento straordinario di integrazione salariale
          puo'  essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o
          stampatrici  di  giornali  quotidiani  e  delle  agenzie di
          stampa  di  cui  al secondo comma dell'art. 27, anche al di
          fuori  dei  casi  previsti dall'art. 2, quinto comma, della
          legge  12 agosto  1977,  n.  675,  in tutti i casi di crisi
          aziendale  nei  quali si renda necessaria una riduzione del
          personale  ai fini del risanamento dell'impresa e, nei casi
          di  cessazione  dell'attivita' aziendale, anche in costanza
          di fallimento.
              Il  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale,
          esperite le procedure previste dalle leggi vigenti adotta i
          provvedimenti  di  concessione del trattamento indicato nei
          commi  precedenti  per  periodi  semestrali  consecutivi e,
          comunque,  non  superiori  complessivamente  a ventiquattro
          mesi.  Sono  applicabili  a tali periodi le disposizioni di
          cui  agli  articoli  3  e  4 della legge 20 maggio 1975, n.
          164.".
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 2, quinto comma,
          della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento
          della   politica   industriale,   la  ristrutturazione,  la
          riconversione e lo sviluppo del settore):
              "Il  CIPI,  su proposta del Ministro per il lavoro e la
          previdenza sociale:
                a) accerta  la  sussistenza delle cause di intervento
          di  cui  all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e
          successive modificazioni;
                b) accerta    lo   stato   di   crisi   occupazionale
          determinandone   l'ambito  territoriale  ed  i  termini  di
          durata;
                c) accerta    la    sussistenza,    ai   fini   della
          corresponsione  del  trattamento previsto dall'art. 2 della
          legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni,
          di   specifici  casi  di  crisi  aziendale  che  presentino
          particolare  rilevanza sociale in relazione alla situazione
          occupazionale  locale  ed  alla  situazione  produttiva del
          settore;
                d) accerta,   anche   in   relazione  alle  direttive
          previste  dalla  lettera  b) del secondo comma del presente
          articolo:
                  1)   su   proposta   della   commissione   centrale
          costituita  a  norma del successivo art. 26, le esigenze di
          mobilita'   interregionale   di  manodopera  e  i  relativi
          fabbisogni  di  intervento  a  carico del fondo istituito a
          norma del successivo art. 28;
                  2)   su   proposta   della   commissione  regionale
          costituita  a  norma del successivo art. 22, le esigenze di
          mobilita'   regionale   della   manodopera  ed  i  relativi
          fabbisogni  di  intervento  a  carico del fondo istituito a
          norma del successivo art. 28.".
              -  Si  trascrive  il  testo  degli articoli 3 e 4 della
          legge  n.  164/1975  (Provvedimenti  per  la  garanzia  del
          salario):
              "Art.   3   (Trattamento   previdenziale   nei  periodi
          dell'integrazione  salariale).  -  I periodi di sospensione
          per  i  quali  e'  ammessa  l'integrazione  salariale  sono
          riconosciuti  utili  d'ufficio  per  il  conseguimento  del
          diritto   alla  pensione  per  l'invalidita',  vecchiaia  e
          superstiti  e  per la determinazione della misura di questa
          fino   ad   un   massimo   complessivo  di  trentasei  mesi
          nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore.
              Per   detti  periodi  il  contributo  figurativo  sara'
          calcolato  sulla  base  della  retribuzione cui e' riferita
          l'integrazione   salariale.   Le   somme   occorrenti  alla
          copertura della contribuzione figurativa saranno versate, a
          carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni
          lavoratori dipendenti.".
              "Art.    4    (Assistenza    sanitaria    nei   periodi
          d'integrazione    salariale). -   Ai   fini   del   diritto
          all'assistenza   sanitaria,   i   periodi  di  integrazione
          salariale sono equiparati a quelli di effettiva prestazione
          lavorativa.
              L'assistenza   sanitaria   spetta   anche   nel   corso
          dell'istruttoria  delle  domande  d'integrazione  salariale
          straordinaria  e di disoccupazione speciale, ai sensi degli
          articoli 3 e 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.
              Il   trattamento  speciale  di  disoccupazione  di  cui
          all'art.  8  della  legge  5 novembre  1968,  n.  1115,  ed
          all'art.  4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, sostituisce,
          in  caso  di  malattia,  l'indennita'  a  carico degli enti
          gestori dell'assicurazione contro le malattie.".