Art. 15. (Fondo per la mobilita' e la riqualificazione professionale dei giornalisti) 1. E' istituito, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo per la mobilita' e la riqualificazione professionale dei giornalisti. Salva l'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il predetto Fondo e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria. 2. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato ad effettuare interventi di sostegno a favore dei giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, da imprese editrici di periodici, nonche' da agenzie di stampa a diffusione nazionale, i quali presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro a seguito dello stato di crisi delle imprese di appartenenza. 3. I giornalisti beneficiari degli interventi di sostegno di cui al comma 2 devono possedere, al momento delle dimissioni, una anzianita' aziendale di servizio di almeno cinque anni. 4. Gli interventi di sostegno di cui al presente articolo sono concessi, anche cumulativamente, per: a) progetti individuali dei giornalisti che intendano riqualificare la propria preparazione professionale per indirizzarsi all'attivita' informativa nel settore dei nuovi mass media. Il finanziamento per ogni progetto e' contenuto nei limiti di lire 20 milioni; b) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, diretti a favorire l'esodo volontario dei giornalisti dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero in possesso dei requisiti per accedere al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 14 della presente legge. E' erogata a ciascun giornalista una indennita' pari a diciotto mensilita' del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza; c) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, per il collocamento all'esterno, anche al di fuori del settore dell'informazione, dei giornalisti dipendenti. L'intervento di sostegno e' contenuto nei limiti del 50 per cento del costo certificato del progetto. E' erogata altresi' a ciascun giornalista che accetti le nuove occasioni di lavoro proposte nell'ambito del progetto, una indennita' pari a dodici mensilita' del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2005, e' autorizzata la spesa massima di lire 8,5 miliardi annue.
Note all'art. 15: - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: "Riforma del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca: "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge l5 marzo 1997, n. 59".