Art. 15.
     (Fondo per la mobilita' e la riqualificazione professionale
                          dei giornalisti)
   1.  E'  istituito,  per la durata di cinque anni a decorrere dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, il Fondo per la
mobilita'  e la riqualificazione professionale dei giornalisti. Salva
l'attuazione  della  riforma  di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  300,  e  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il
predetto  Fondo  e'  istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
   2.  Il  Fondo  di  cui  al  comma  1  e'  destinato  ad effettuare
interventi  di  sostegno  a  favore  dei  giornalisti  professionisti
dipendenti  da  imprese  editrici  di giornali quotidiani, da imprese
editrici  di  periodici,  nonche'  da  agenzie di stampa a diffusione
nazionale,  i quali presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro a
seguito dello stato di crisi delle imprese di appartenenza.
   3.  I  giornalisti beneficiari degli interventi di sostegno di cui
al  comma  2  devono  possedere,  al  momento  delle  dimissioni, una
anzianita' aziendale di servizio di almeno cinque anni.
   4.  Gli  interventi  di  sostegno di cui al presente articolo sono
concessi, anche cumulativamente, per:
   a)    progetti   individuali   dei   giornalisti   che   intendano
riqualificare  la propria preparazione professionale per indirizzarsi
all'attivita'  informativa  nel  settore  dei  nuovi  mass  media. Il
finanziamento  per  ogni  progetto e' contenuto nei limiti di lire 20
milioni;
   b)   progetti,  concordati  dalle  imprese  con  il  sindacato  di
categoria,  diretti  a  favorire  l'esodo  volontario dei giornalisti
dipendenti  collocati  in  cassa integrazione guadagni straordinaria,
ovvero  in possesso dei requisiti per accedere al prepensionamento ai
sensi  dell'articolo  37  della  legge  5  agosto  1981, n. 416, come
sostituito  dall'articolo  14  della  presente  legge.  E'  erogata a
ciascun  giornalista  una  indennita'  pari a diciotto mensilita' del
trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza;
   c)   progetti,  concordati  dalle  imprese  con  il  sindacato  di
categoria,  per  il  collocamento  all'esterno, anche al di fuori del
settore  dell'informazione,  dei giornalisti dipendenti. L'intervento
di  sostegno  e'  contenuto  nei  limiti  del  50 per cento del costo
certificato  del  progetto. E' erogata altresi' a ciascun giornalista
che  accetti  le  nuove  occasioni di lavoro proposte nell'ambito del
progetto,  una  indennita'  pari  a dodici mensilita' del trattamento
tabellare minimo della categoria di appartenenza.
   5.  Per  le  finalita'  di  cui  al presente articolo, a decorrere
dall'anno  2001 e fino all'anno 2005, e' autorizzata la spesa massima
di lire 8,5 miliardi annue.
 
          Note all'art. 15:
              -  Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
          "Riforma  del  Governo,  a  norma  dell'art. 11 della legge
          15 marzo 1997, n. 59".
              -  Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca:
          "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma dell'art. 11 della legge l5 marzo 1997, n. 59".