Art. 10 (Disposizioni integrative e correttive riguardanti le norme di coordinamento e finali) 1. L'articolo 77 del decreto di inquadramento ("Nomina a vice brigadiere di complemento") e' sostituito dal seguente: ""Art. 77 (Nomina a vice brigadiere e a maresciallo di complemento) 1. Con specifica domanda, da presentarsi in data coincidente con l'ultimo giorno di servizio effettivo, e' conferita la nomina a "vice brigadiere di complemento" ovvero a "maresciallo di complemento", all'atto del collocamento in congedo, rispettivamente, agli appuntati scelti ovvero ai brigadieri capo, a condizione che gli stessi abbiano compiuto il periodo minimo di servizio prescritto. 2. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma, tale nomina ai suddetti gradi e' conferita agli appartenenti ai ruoli "appuntati e finanzieri" e "sovrintendenti" che: a) abbiano maturato almeno sei anni di servizio; b) siano in possesso del diploma di scuola media superiore. 3. Le suddette nomine sono conferite previo giudizio di idoneita' formulato dalle autorita' incaricate ad esprimere i giudizi sull'avanzamento al grado superiore, sempreche' gli interessati cessino dal servizio per motivi diversi da quelli penali, disciplinari ovvero per infermita'." 2. L'articolo 78 del decreto di inquadramento ("Nomina a vice brigadiere della riserva") e' sostituito dal seguente: ""Art. 78 (Nomina a vice brigadiere e a maresciallo della riserva) 1. Con specifica domanda e' conferita la nomina a "vice brigadiere della riserva" ovvero a "maresciallo della riserva", rispettivamente agli appuntati scelti ovvero ai brigadieri capo, a condizione che siano collocati in congedo per infermita' dipendente da causa di servizio dalle competenti commissioni medico-ospedaliere, e giudicati idonei al servizio nella riserva. 2. Le suddette nomine sono conferite previo giudizio di idoneita' formulato dalle autorita' incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento al grado superiore, ed hanno decorrenza dal giorno in cui il citato collegio medico ha espresso il giudizio di non idoneita', di cui al precedente comma."". 3. All'articolo 79 del decreto di inquadramento ("Impiego"), dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia ed il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, determina le caratteristiche dell'insegna della qualifica di luogotenente del Corpo della Guardia di finanza. Fino all'emanazione del suindicato decreto, le insegne di qualifica sono provvisoriamente adottate con provvedimento direttoriale del comandante generale della Guardia di finanza." 4. All'articolo 80 del decreto di inquadramento ("Norma di equivalenza"), dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma: "3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, tutte le norme in vigore in cui si fa riferimento al personale "sottufficiali" del Corpo della Guardia di finanza devono intendersi rivolte al personale del ruolo "ispettori" e/o del ruolo "sovrintendenti", in conformita' al disposto di cui all'articolo 15 del decreto di inquadramento."
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 77 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 77. (Nomina a vice brigadiere di complemento). 1. E' conferita, a domanda, da presentarsi in data coincidente con l'ultimo giorno di servizio effettivo, la nomina a vice brigadiere di complemento, all'atto del collocamento in congedo e previo giudizio favorevole espresso dalle autorita' incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento degli appartenenti al ruolo "sovrintendenti", al personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" con almeno tre anni di servizio che non abbia superato il trentatreesimo anno, purche' sia in possesso di diploma di scuola media superiore e cessi dal servizio medesimo per motivi diversi da quelli penali e disciplinari". - Il testo dell'art. 78 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 78. (Nomina a vice brigadiere della riserva). 1. Il personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri", che riveste il grado apicale di appuntato scelto, che cessi dal servizio per infermita' dipendente da causa di servizio e sia giudicato idoneo al servizio quale vice brigadiere della riserva, puo' essere nominato, a domanda, vice brigadiere della riserva, con effetto dalla data di congedo, previo parere favorevole espresso dalle autorita' incaricate di esprimere il giudizio sull'avanzamento degli appartenenti al ruolo "sovrintendenti". 2. La nomina di cui al precedente comma e' conferita con decorrenza dal giorno in cui la competente Commissione medica ospedaliera di nosocomio militare emette pronuncia in merito all'idoneita' predetta, risultante dal verbale di visita collegiale redatto dalla stessa Commissione". - Il testo dell'art. 79 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 79. (Impiego). 1. Nel periodo di applicazione delle disposizioni del titolo IV, capo I, e fino all'esaurimento degli effetti delle norme transitorie, i sottufficiali, in relazione a preminenti esigenze di servizio, possono essere impiegati anche in incarichi diversi da quelli normalmente attribuiti sulla base delle funzioni di cui agli articoli 18 e 34 del presente decreto. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, previe intese con i Ministri della difesa, dell'interno, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali, saranno determinati i nuovi distintivi di grado e di qualifica derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto. 3. Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, viene inquadrato nei ruoli "appuntati e finanzieri", "sovrintendenti", e "ispettori", in via transitoria e sino all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, conserva i distintivi di grado, di qualifica e di nomina posseduti prima dell'inquadramento". - Il testo dell'art. 80 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 80. (Norma di equivalenza). 1. A decorrere dal 1o settembre 1995, le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza devono intendersi riferite, compatibilmente alle disposizioni contenute nel presente decreto, al personale appartenente ai ruoli "sottufficiali" e "appuntati e finanzieri" di cui al presente decreto. 2. Le disposizioni di legge e di regolamento richiamate al comma 1, ove facciano espresso riferimento a gradi e/o qualifiche del personale di cui al comma 1, si devono intendere riferite, compatibilmente alle norme contenute nel presente decreto, allo stesso personale sulla base della equivalenza prevista dalla tabella L allegata al presente decreto".