Art. 10
         (Disposizioni integrative e correttive riguardanti
                 le norme di coordinamento e finali)

1.  L'articolo  77  del  decreto  di  inquadramento  ("Nomina  a vice
brigadiere di complemento") e' sostituito dal seguente:

                              ""Art. 77
      (Nomina a vice brigadiere e a maresciallo di complemento)

   1.  Con  specifica domanda, da presentarsi in data coincidente con
l'ultimo giorno di servizio effettivo, e' conferita la nomina a "vice
brigadiere  di  complemento"  ovvero  a "maresciallo di complemento",
all'atto del collocamento in congedo, rispettivamente, agli appuntati
scelti ovvero ai brigadieri capo, a condizione che gli stessi abbiano
compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.
   2.  Con  le  medesime  modalita'  di cui al precedente comma, tale
nomina  ai  suddetti  gradi  e'  conferita agli appartenenti ai ruoli
"appuntati e finanzieri" e "sovrintendenti" che:
   a) abbiano maturato almeno sei anni di servizio;
   b) siano in possesso del diploma di scuola media superiore.
   3.  Le suddette nomine sono conferite previo giudizio di idoneita'
formulato   dalle   autorita'   incaricate  ad  esprimere  i  giudizi
sull'avanzamento  al  grado  superiore,  sempreche'  gli  interessati
cessino   dal   servizio   per   motivi  diversi  da  quelli  penali,
disciplinari ovvero per infermita'."
   2.  L'articolo  78  del  decreto  di inquadramento ("Nomina a vice
brigadiere della riserva") e' sostituito dal seguente:

                              ""Art. 78
      (Nomina a vice brigadiere e a maresciallo della riserva)

   1. Con specifica domanda e' conferita la nomina a "vice brigadiere
della  riserva" ovvero a "maresciallo della riserva", rispettivamente
agli  appuntati  scelti  ovvero  ai brigadieri capo, a condizione che
siano  collocati  in  congedo  per  infermita' dipendente da causa di
servizio dalle competenti commissioni medico-ospedaliere, e giudicati
idonei al servizio nella riserva.
   2.  Le suddette nomine sono conferite previo giudizio di idoneita'
formulato   dalle   autorita'   incaricate  di  esprimere  i  giudizi
sull'avanzamento  al  grado superiore, ed hanno decorrenza dal giorno
in  cui  il  citato  collegio  medico  ha espresso il giudizio di non
idoneita', di cui al precedente comma."".
   3.  All'articolo 79 del decreto di inquadramento ("Impiego"), dopo
il comma 2, e' aggiunto il seguente comma:
   "2-bis.  Il  Ministro  delle  finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno,  il  Ministro della difesa, il Ministro della giustizia
ed  il  Ministro  per  le  risorse  agricole, alimentari e forestali,
determina   le   caratteristiche   dell'insegna  della  qualifica  di
luogotenente  del Corpo della Guardia di finanza. Fino all'emanazione
del suindicato decreto, le insegne di qualifica sono provvisoriamente
adottate con provvedimento direttoriale del comandante generale della
Guardia di finanza."
   4.  All'articolo  80  del  decreto  di  inquadramento  ("Norma  di
equivalenza"), dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma:
   "3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, tutte
le   norme   in   vigore  in  cui  si  fa  riferimento  al  personale
"sottufficiali"  del Corpo della Guardia di finanza devono intendersi
rivolte   al   personale   del   ruolo   "ispettori"  e/o  del  ruolo
"sovrintendenti",  in  conformita' al disposto di cui all'articolo 15
del decreto di inquadramento."
 
          Note all'art. 10:

             -  Il  testo  dell'art.  77  del  decreto legislativo 12
          maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
             "Art.  77. (Nomina a vice brigadiere di complemento). 1.
          E' conferita, a domanda, da presentarsi in data coincidente
          con l'ultimo giorno di servizio effettivo, la nomina a vice
          brigadiere  di  complemento,  all'atto  del collocamento in
          congedo   e   previo  giudizio  favorevole  espresso  dalle
          autorita'     incaricate    di    esprimere    i    giudizi
          sull'avanzamento     degli     appartenenti     al    ruolo
          "sovrintendenti",   al   personale  appartenente  al  ruolo
          "appuntati  e  finanzieri"  con almeno tre anni di servizio
          che  non abbia superato il trentatreesimo anno, purche' sia
          in  possesso  di  diploma di scuola media superiore e cessi
          dal servizio medesimo per motivi diversi da quelli penali e
          disciplinari".
             -  Il  testo  dell'art.  78  del  decreto legislativo 12
          maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
             "Art.  78.  (Nomina a vice brigadiere della riserva). 1.
          Il   personale   appartenente   al   ruolo   "appuntati   e
          finanzieri",  che  riveste  il  grado  apicale di appuntato
          scelto, che cessi dal servizio per infermita' dipendente da
          causa  di servizio e sia giudicato idoneo al servizio quale
          vice  brigadiere  della  riserva,  puo'  essere nominato, a
          domanda,  vice  brigadiere della riserva, con effetto dalla
          data  di  congedo,  previo parere favorevole espresso dalle
          autorita'    incaricate    di    esprimere    il   giudizio
          sull'avanzamento     degli     appartenenti     al    ruolo
          "sovrintendenti".
             2. La nomina di cui al precedente comma e' conferita con
          decorrenza  dal  giorno  in  cui  la competente Commissione
          medica  ospedaliera  di nosocomio militare emette pronuncia
          in merito all'idoneita' predetta, risultante dal verbale di
          visita collegiale redatto dalla stessa Commissione".
             -  Il  testo  dell'art.  79  del  decreto legislativo 12
          maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
             "Art.  79.  (Impiego).  1.  Nel  periodo di applicazione
          delle   disposizioni   del   titolo  IV,  capo  I,  e  fino
          all'esaurimento  degli  effetti  delle norme transitorie, i
          sottufficiali,   in  relazione  a  preminenti  esigenze  di
          servizio,  possono  essere  impiegati  anche  in  incarichi
          diversi  da  quelli normalmente attribuiti sulla base delle
          funzioni di cui agli articoli 18 e 34 del presente decreto.
             2. Con decreto del Ministro delle finanze, previe intese
          con  i  Ministri  della  difesa,  dell'interno, di grazia e
          giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali,
          saranno  determinati  i  nuovi  distintivi  di  grado  e di
          qualifica  derivanti  dall'applicazione  delle disposizioni
          contenute nel presente decreto.
             3.  Il personale che, alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  viene inquadrato nei ruoli "appuntati e
          finanzieri",   "sovrintendenti",   e  "ispettori",  in  via
          transitoria  e sino all'emanazione del decreto ministeriale
          di  cui  al  comma  2,  conserva  i distintivi di grado, di
          qualifica e di nomina posseduti prima dell'inquadramento".
             -  Il  testo  dell'art.  80  del  decreto legislativo 12
          maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
             "Art.  80. (Norma di equivalenza). 1. A decorrere dal 1o
          settembre  1995,  le disposizioni di legge e di regolamento
          vigenti  per il personale non direttivo e non dirigente del
          Corpo  della guardia di finanza devono intendersi riferite,
          compatibilmente  alle  disposizioni  contenute nel presente
          decreto, al personale appartenente ai ruoli "sottufficiali"
          e "appuntati e finanzieri" di cui al presente decreto.
             2.  Le disposizioni di legge e di regolamento richiamate
          al  comma  1, ove facciano espresso riferimento a gradi e/o
          qualifiche  del  personale  di  cui  al  comma 1, si devono
          intendere  riferite,  compatibilmente  alle norme contenute
          nel  presente  decreto,  allo  stesso  personale sulla base
          della  equivalenza  prevista  dalla  tabella  L allegata al
          presente decreto".