Art. 12 Disposizioni transitorie per i marescialli aiutanti 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dai commi 1, lettere a), degli articoli 58-ter e 58-quater del decreto di inquadramento, ai marescialli aiutanti, comunque in servizio alla medesima data nel Corpo della Guardia di finanza, che: a) hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui e' stata attribuita la qualifica di "aiutante" e la nomina a "carica speciale", con decorrenza anteriore al 1 settembre 1995: (1) e' attribuito il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 58-ter del decreto di inquadramento, fermo restando il possesso, alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo; (2) e' conferita, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di appartenenza, la qualifica di luogotenente di cui all'articolo 58-quater del decreto di inquadramento, con l'attribuzione del relativo trattamento economico, fermo restando il possesso, alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo; b) hanno conseguito ovvero conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, e' attribuito lo scatto aggiuntivo previsto dall'articolo 58-ter del decreto di inquadramento, fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo. 2. Per il personale di cui al comma 1, lettera a), che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo: a) 58-ter, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti; b) 58-quater, comma 1, lettere b) e c) del decreto di inquadramento, il conferimento della qualifica di luogotenente ha decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti. Tale disposizione si applica anche nei confronti del personale a cui viene attribuito lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 58-ter, ai sensi della lettera a) del presente comma. 3. Per il personale di cui al comma 1, lettera b), che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 58-ter, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti. Ai fini del conferimento della qualifica di luogotenente, per lo stesso personale, il periodo minimo di permanenza nel grado stabilito al comma 4, e' aumentato di un periodo corrispondente a quello compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di attribuzione dello scatto aggiuntivo, come disposta dal presente comma. 4. Dall'anno 2002 e fino all'anno 2008, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti cui e' attribuito lo scatto aggiuntivo ai sensi del comma 1, lettera b), ai fini del conferimento della qualifica di luogotenente, e' richiesta una permanenza minima nel grado di maresciallo aiutante di sette anni per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1o settembre ed il 31 dicembre 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1o gennaio 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1o gennaio 1996, ed il giorno precedente l'entrata in vigore dal presente decreto. 5. Ai fini della determinazione dei requisiti temporali necessari per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 58-ter del decreto di inquadramento, relativamente alle promozioni al grado di maresciallo aiutante conferite dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, in deroga alla norma di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 58-ter, si applicano le disposizioni di cui alla tabella "B" allegata al presente decreto. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, con le modalita' di cui al successivo articolo 15, comma 5, anche nei confronti del personale appartenente al ruolo "Esecutori" della banda musicale del Corpo della Guardia di finanza, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.