Art. 12
         Disposizioni transitorie per i marescialli aiutanti

  1.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore del presente decreto, in
deroga  ai  requisiti di anzianita' previsti dai commi 1, lettere a),
degli  articoli  58-ter  e 58-quater del decreto di inquadramento, ai
marescialli  aiutanti,  comunque  in  servizio alla medesima data nel
Corpo della Guardia di finanza, che:
a) hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore del preesistente
   ruolo  sottufficiali, compresi coloro a cui e' stata attribuita la
   qualifica  di  "aiutante"  e  la  nomina  a "carica speciale", con
   decorrenza anteriore al 1 settembre 1995:
   (1)  e'  attribuito  il  trattamento  economico  aggiuntivo di cui
   all'articolo  58-ter  del decreto di inquadramento, fermo restando
   il  possesso, alla medesima data di entrata in vigore del presente
   decreto,  dei  requisiti  di cui alle lettere b), c) e d) previsti
   dal medesimo articolo;
   (2)   e'   conferita,  nell'ordine  di  iscrizione  nel  ruolo  di
   appartenenza,  la  qualifica  di  luogotenente di cui all'articolo
   58-quater  del  decreto  di  inquadramento, con l'attribuzione del
   relativo  trattamento  economico, fermo restando il possesso, alla
   medesima  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, dei
   requisiti  di  cui  alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo
   articolo;
b) hanno  conseguito  ovvero  conseguano  tale  grado  con decorrenza
   anteriore  alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, e'
   attribuito  lo scatto aggiuntivo previsto dall'articolo 58-ter del
   decreto di inquadramento, fermo restando il possesso dei requisiti
   di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo.
  2.  Per  il personale di cui al comma 1, lettera a), che, alla data
di  entrata  in  vigore del presente decreto, non risulti in possesso
dei requisiti di cui all'articolo:
a) 58-ter, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, il
   trattamento  economico  ivi  previsto e' attribuito con decorrenza
   dal  giorno  successivo  a  quello  di  maturazione  dei  medesimi
   requisiti;
b) 58-quater,  comma 1, lettere b) e c) del decreto di inquadramento,
   il  conferimento della qualifica di luogotenente ha decorrenza dal
   giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti.
   Tale  disposizione  si applica anche nei confronti del personale a
   cui  viene  attribuito  lo  scatto aggiuntivo, di cui all'articolo
   58-ter, ai sensi della lettera a) del presente comma.
  3.  Per  il personale di cui al comma 1, lettera b), che, alla data
di entrata in vigore del presente decreto non risulti in possesso dei
requisiti  di  cui all'articolo 58-ter, comma 1, lettere b) e c), del
decreto  di  inquadramento,  il trattamento economico ivi previsto e'
attribuito   con   decorrenza  dal  giorno  successivo  a  quello  di
maturazione  dei  medesimi  requisiti. Ai fini del conferimento della
qualifica di luogotenente, per lo stesso personale, il periodo minimo
di  permanenza  nel  grado  stabilito  al comma 4, e' aumentato di un
periodo  corrispondente  a  quello compreso tra la data di entrata in
vigore  del  presente  decreto  e quella di attribuzione dello scatto
aggiuntivo, come disposta dal presente comma.
  4.  Dall'anno  2002 e fino all'anno 2008, in deroga ai requisiti di
anzianita'  previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 58-quater
del  decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti di
cui  al  medesimo articolo, ai marescialli aiutanti cui e' attribuito
lo  scatto  aggiuntivo  ai sensi del comma 1, lettera b), ai fini del
conferimento  della  qualifica  di  luogotenente,  e'  richiesta  una
permanenza minima nel grado di maresciallo aiutante di sette anni per
il  personale con anzianita' di grado compresa tra il 1o settembre ed
il  31 dicembre 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con
anzianita'  di grado compresa tra il 1o gennaio 1995, e di sette anni
e  sei  mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il
1o  gennaio  1996,  ed  il  giorno precedente l'entrata in vigore dal
presente decreto.
  5.  Ai  fini della determinazione dei requisiti temporali necessari
per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 58-ter
del  decreto di inquadramento, relativamente alle promozioni al grado
di maresciallo aiutante conferite dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto e fino al 31 dicembre 2007, in deroga alla norma di
cui  al  comma  1,  lettera  a),  del  medesimo  articolo  58-ter, si
applicano  le  disposizioni  di  cui  alla  tabella  "B"  allegata al
presente decreto.
  6.  Le  disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, con
le  modalita'  di  cui  al successivo articolo 15, comma 5, anche nei
confronti del personale appartenente al ruolo "Esecutori" della banda
musicale  del  Corpo  della  Guardia di finanza, comunque in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto.