Art. 13 (Disposizioni transitorie in tema di avanzamento dei marescialli capo, dei marescialli ordinari e dei vice brigadieri) 1. In deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale dei ruoli di ispettori e sovrintendenti, i marescialli capo, i marescialli ordinari ed i vice brigadieri, inclusi nelle aliquote di valutazione determinate al 31 dicembre 2001, prima e seconda valutazione, giudicati idonei, iscritti in quadro e non promossi perche' non utilmente ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza 31 dicembre 2001, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della Legge 10 maggio 1983, n. 212, in occasione delle citate aliquote al 31 dicembre 2001, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui alla presente disposizione. 2. I marescialli capo, i marescialli ordinari ed i vice brigadieri, inclusi nelle aliquote di valutazione "a scelta" determinate al 31 dicembre 2001 e giudicati "non idonei" all'avanzamento, sono inclusi nelle aliquote di valutazione da determinare al 31 dicembre 2002 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data. Gli stessi, se giudicati idonei, conseguono la promozione al grado superiore con un anno di ritardo rispetto alla decorrenza che gli sarebbe spettata con riferimento all'aliquota di valutazione dell'anno precedente. 3. Per gli anni dal 2002 al 2005 il rapporto percentuale di cui all'articolo 58-bis del decreto di inquadramento, puo' essere variato con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza, per consentire una completa utilizzazione delle promozioni disponibili nel grado di maresciallo aiutante.
Nota all'art. 13: - Per il testo dell'art. 31 della legge 10 maggio 1913, n. 212, vgs. note all'art. 2.