Art. 13
  (Disposizioni transitorie in tema di avanzamento dei marescialli
        capo, dei marescialli ordinari e dei vice brigadieri)

   1.  In deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale dei
ruoli   di   ispettori   e  sovrintendenti,  i  marescialli  capo,  i
marescialli  ordinari ed i vice brigadieri, inclusi nelle aliquote di
valutazione   determinate  al  31  dicembre  2001,  prima  e  seconda
valutazione,  giudicati  idonei,  iscritti  in  quadro e non promossi
perche'   non   utilmente   ricompresi   nei   rispettivi  quadri  di
avanzamento,  sono  promossi  al  grado  superiore  con decorrenza 31
dicembre  2001, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. A
tal  fine,  il  giudizio  espresso  dalla  commissione  permanente di
avanzamento  di  cui  all'articolo  31 della Legge 10 maggio 1983, n.
212,  in  occasione  delle  citate aliquote al 31 dicembre 2001, vale
anche ai fini del conseguimento della promozione di cui alla presente
disposizione.
   2.   I   marescialli  capo,  i  marescialli  ordinari  ed  i  vice
brigadieri,   inclusi   nelle  aliquote  di  valutazione  "a  scelta"
determinate   al   31   dicembre   2001   e  giudicati  "non  idonei"
all'avanzamento,  sono  inclusi  nelle  aliquote  di  valutazione  da
determinare al 31 dicembre 2002 e valutati secondo le disposizioni in
vigore  a  tale  data. Gli stessi, se giudicati idonei, conseguono la
promozione  al  grado  superiore con un anno di ritardo rispetto alla
decorrenza  che  gli sarebbe spettata con riferimento all'aliquota di
valutazione dell'anno precedente.
   3.  Per  gli  anni dal 2002 al 2005 il rapporto percentuale di cui
all'articolo 58-bis del decreto di inquadramento, puo' essere variato
con  determinazione del comandante generale della Guardia di finanza,
per   consentire   una   completa   utilizzazione   delle  promozioni
disponibili nel grado di maresciallo aiutante.
 
          Nota all'art. 13:

          -  Per il testo dell'art. 31 della legge 10 maggio 1913, n.
          212, vgs. note all'art. 2.