Art. 14 (Disposizioni transitorie in tema di reclutamento dei marescialli) 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto di inquadramento, per il periodo 2001-2004, l'accesso al ruolo ispettori avviene: - per il 60%, attraverso il concorso pubblico di cui alla lettera a); - per il 40%, attraverso il concorso interno di cui alla lettera b. 2. Ai fini del rispetto delle percentuali di cui al comma 1, si fa riferimento ai posti complessivamente messi a concorso nell'intero periodo indicato nel medesimo comma.
Nota all'art. 14: - Per il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, vgs. note all'art. 5.