Art. 14
 (Disposizioni transitorie in tema di reclutamento dei marescialli)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto
di  inquadramento,  per  il  periodo  2001-2004,  l'accesso  al ruolo
ispettori avviene:
- per il 60%, attraverso il concorso pubblico di cui alla lettera a);
- per il 40%, attraverso il concorso interno di cui alla lettera b.
2.  Ai  fini  del rispetto delle percentuali di cui al comma 1, si fa
riferimento  ai  posti  complessivamente messi a concorso nell'intero
periodo indicato nel medesimo comma.
 
          Nota all'art. 14:

          -  Per  il  testo  dell'art.  35 del decreto legislativo 12
          maggio 1995, n. 199, vgs. note all'art. 5.