Art. 17
                       (Clausola finanziaria)

   1.  L'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto e'
valutato  in  lire  17.308  milioni  per  l'anno 2001, in lire 21.396
milioni  per  l'anno 2002, in lire 22.404 milioni per l'anno 2003, in
lire  22.220  milioni  per  l'anno  2004,  in lire 22.252 milioni per
l'anno 2005 e in lire 23.000 milioni a partire dall'anno 2006.
   Alla  relativa spesa si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
   2.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica   e'  autorizzato  ad  apportare  con  proprio  decreto  le
occorrenti variazioni di bilancio.
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2001

                               CIAMPI


                           AMATO, Presidente del Consiglio
                           dei Ministri

                           DEL TURCO, Ministro delle finanze

                           VISCO, Ministro del tesoro, del
                           bilancio e della programmazione economica

                           BASSANINI, Ministro per la funzione
                           pubblica

                           BIANCO, Ministro dell'interno

                           MATTARELLA, Ministro della difesa

                           FASSINO, Ministro della giustizia

                           PECORARO SCANIO, Ministro delle politiche
                           agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: FASSINO
 
          Nota all'art. 17:
          -  Per  il  testo  dell'art.  50,  comma  9, della legge 23
          dicembre 2000, n. 388, vgs. note alle premesse.