Art. 4 (Disposizioni integrative e correttive riguardanti il ruolo dei sovrintendenti) 1. L'articolo 19 del decreto di inquadramento ("Accesso al ruolo "sovrintendenti"") e' sostituito dal seguente articolo: "1. I vicebrigadieri in servizio permanente della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, con le modalita' indicate nei successivi articoli, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi a concorso e, comunque, avuto riguardo alla capacita' ricettiva degli istituti di istruzione di base e di formazione: a) per una percentuale non inferiore al 70%, attraverso un concorso interno, per titoli, riservato agli appuntati scelti, previo superamento del corso di qualificazione di durata non inferiore a tre mesi previsto dal successivo articolo 27; b) per la rimanente percentuale, attraverso un concorso interno, per titoli ed esami, riservato agli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" in servizio permanente, previo superamento del corso di qualificazione di durata non inferiore a tre mesi previsto dal successivo articolo 27. 2. Nell'ambito dello stesso anno solare, il corso di qualificazione di cui al comma 1, lettera a), ha termine anteriormente a quello di cui alla lettera b) dello stesso comma. 3. Le percentuali di posti da riservare al concorsi di cui al comma 1, sono annualmente stabilite con Determinazione del comandante generale." 2. L'articolo 20 del decreto di inquadramento ("Requisiti per l'ammissione al ruolo "sovrintendenti"") e' sostituito dal seguente articolo: "1. Ai concorsi di cui all'articolo 19, puo' essere ammesso il personale che, oltre ai requisiti di grado rispettivamente indicati nel predetto articolo: a) abbia riportato, in sede di valutazione caratteristica nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente; b) non abbia riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio piu' gravi della consegna; c) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa; d) non sia stato giudicato, nell'ultimo biennio, non idoneo all'avanzamento al grado superiore; e) non sia comunque gia' stato rinviato d'autorita' dal corso per la nomina a vicebrigadiere. 2. Gli aspiranti che presenteranno domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non verranno ammessi ai concorsi di cui al comma 1. 3. Gli appuntati scelti possono partecipare, per ciascun anno, soltanto ad uno dei concorsi di cui al precedente articolo l9." 3. L'articolo 21 del decreto di inquadramento ("Modalita' del concorso e del corso") e' sostituito dal seguente: "Art. 21 (Modalita' dei concorsi) 1. Nei bandi di concorso indetti con determinazioni del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata sono stabiliti: a) il numero dei posti da mettere a concorso, distinti per il contingente ordinario ed il contingente di mare; b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione ai concorsi; c) le date entro le quali gli aspiranti dovranno possedere e conservare i requisiti nonche' i titoli richiesti per l'ammissione ai concorsi; d) i titoli da valutare; e) le norme per lo svolgimento delle prove d'esame, per i soli concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b); f) la composizione delle commissioni per l'accertamento dei requisiti e delle commissioni esaminatrici cui sono devoluti i giudizi sulle prove di esame e la valutazione dei titoli"." 4. L'articolo 22 del decreto di inquadramento ("Articolazione della prova d'esame") e' sostituito dal seguente: "1. La prova d'esame prevista nell'ambito del concorso di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) e' costituita da una prova scritta, consistente in risposte ad un questionario articolato su domande intese ad accertare il grado di conoscenza ortografica, grammaticale e sintattica della lingua italiana e di cultura generale, commisurate ai programmi della scuola media dell'obbligo. 2. Per lo svolgimento della prova si osservano, in quanto applicabili, le norme concernenti i pubblici concorsi." 5. L'articolo 23 del decreto di inquadramento ("Valutazione della prova d'esame") e' sostituito dal seguente: "1. Il giudizio sulla prova d'esame di cui all'articolo 22 e' devoluto ad una commissione esaminatrice nominata con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, composta da ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza e integrata con un rappresentante del ruolo sovrintendenti. 2. La commissione esaminatrice di cui al comma 1 valuta per ciascun concorrente le prove attribuendo un punto di merito espresso in ventesimi." 6. L'articolo 24 del decreto di inquadramento ("Formazione delle graduatorie") e' sostituito dal seguente: "1. Le commissioni esaminatrici di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f), al termine del concorso formano distinte graduatorie di merito per il contingente ordinario e per il contingente di mare. 2. Per la formazione delle graduatorie: a) viene preso a base il punteggio attribuito a ciascun concorrente dalle commissioni esaminatrici di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f); b) a parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'." 7. L'articolo 25 del decreto di inquadramento ("Esclusioni dal concorso"), e' sostituito dal seguente: "Art. 25 (Esclusioni dai concorsi) "1. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata possono in qualsiasi momento essere disposte le esclusioni dai concorsi degli aspiranti che vengano considerati non in possesso dei prescritti requisiti." 8. L'articolo 26 del decreto di inquadramento ("Vincitori del concorso ed ammissioni al corso") e' sostituito dal seguente: "Art. 26 (Vincitori dei concorsi) 1. Con determinazioni del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata vengono approvate le graduatorie finali e dichiarati vincitori dei concorsi i candidati idonei che nell'ordine delle stesse, risultano compresi nel numero dei posti messi a concorso, distinti per contingente." 9. L'articolo 27 del decreto di inquadramento ("Svolgimento del corso") e' sostituito dal seguente: "Art. 27 (Svolgimento dei corsi di qualificazione) 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), sono avviati alla frequenza di un corso di formazione professionale di durata non inferiore a tre mesi, effettuato con le modalita' ed in base ai programmi stabiliti dal comando generale della Guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare. 2. I vincitori del concorso di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), frequentano un corso di formazione professionale di durata non inferiore a tre mesi, che si svolge con le modalita' ed in base ai programmi stabiliti dal comando generale della Guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare. 3. Entro venti giorni dall'inizio dei corsi, con determinazione del comandate generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata possono essere ammessi alla frequenza degli stessi altri concorrenti risultati idonei nell'ordine delle graduatorie di merito relative ai predetti concorsi, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili tra i frequentatori dichiarati vincitori." 10. L'articolo 28 del decreto di inquadramento ("Dichiarazione di idoneita'"), e' sostituito dal seguente: "Art. 28 (Esclusione e rinvio dai corsi) 1. Gli ammessi alla frequenza dei corsi di cui all'articolo 27 possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dagli stessi per rinunzia. 2. Sono rinviati dai corsi, d'autorita', i frequentatori che: a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le qualita' necessarie per ben esercitare le funzioni del nuovo grado; b) vengano riprovati agli esami di seconda sessione, dopo aver gia' ripetuto per una volta i corsi; c) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti dai corsi per piu' di trenta giorni, anche se non continuativi. 3. Sono anche rinviati dai corsi i frequentatori che per infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta' ne siano rimasti assenti per oltre trenta giorni. I medesimi, peraltro, sono ammessi per un massimo di due volte a frequentare, alla cessazione della causa impeditiva, il relativo corso successivo senza essere considerati ripetenti. 4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata." 11. L'articolo 29 del decreto di inquadramento ("Esclusione e rinvio dal corso") e' sostituito dal seguente: "Art. 29 (Nomina a vicebrigadiere) 1. Al termine dei corsi di cui all'articolo 27, ai frequentatori: a) se dichiarati idonei in prima sessione, viene conferita con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, la nomina a vicebrigadiere nell'ordine determinato dalle graduatorie finali del corso, con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneita'. Gli stessi, secondo il medesimo ordine, sono iscritti in ruolo; b) se dichiarati idonei in seconda sessione, viene conferita con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, la nomina a vicebrigadiere con decorrenza giuridica dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneita' di seconda sessione al corso, nell'ordine determinato dalle graduatorie finali. Gli stessi sono iscritti in ruolo secondo il medesimo ordine e, comunque, dopo quelli dichiarati idonei ai sensi della lettera a). 2. Il frequentatore che non supera i corsi di cui all'articolo 27 permane nel grado rivestito, senza detrazioni di anzianita', ed e' restituito al normale servizio d'istituto. 3. Il conferimento della nomina a vicebrigadiere e' sospeso con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, nel caso in cui l'interessato, dichiarato idoneo ai sensi del comma 1, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 55 comma 2, lettere a), b) e c) del presente decreto. 4. Al venire meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 3, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione in ruolo, si procede al conferimento della nomina a vicebrigadiere con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora il conferimento di tale nomina non fosse stato sospeso."
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 19. (Accesso al ruolo "sovrintendenti"). 1. I vice brigadieri in servizio permanente della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, dal personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" con le modalita' indicate nei successivi articoli". - Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 20. (Requisiti per l'ammissione al ruolo "sovrintendenti"). 1. L'ammissione al ruolo "sovrintendenti" ha luogo, previo superamento del corso di aggiornamento e formazione professionale di cui all'art. 21 del presente decreto, mediante concorso interno per titoli ed esami, al quale possono partecipare, distintamente per contingente: a) nel limite del 70% dei posti messi a concorso gli appuntati scelti; b) nel limite del 30% dei posti messi a concorso, gli appuntati, i finanzieri scelti e i finanzieri in servizio permanente. 2. E' ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che: a) abbia riportato, in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente; b) non abbia riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio piu' gravi della consegna; c) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa; d) non sia comunque gia' rinviato d'autorita' dal corso per la nomina a vice sovrintendente. 3. Gli aspiranti che presenteranno domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non verranno ammessi al concorso di cui al comma 1. 4. I posti riservati per una categoria di personale, eventualmente non ricoperta, saranno conferiti agli idonei dell'altra categoria". - Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 21. (Modalita' del concorso e del corso). 1. Nel bando di concorso, indetto con decreto ministeriale, sono stabiliti: a) il numero dei posti da mettere a concorso, distinto per il contingente ordinario e il contingente di mare; b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; c) le date entro le quali gli aspiranti dovranno possedere e conservare i requisiti nonche' i titoli richiesti per l'ammissione al concorso; d) i titoli da valutare; e) le norme per lo svolgimento della prova d'esame; f) la composizione della commissione per l'accertamento dei requisiti e della commissione esaminatrice cui sono devoluti i giudizi sulla prova di esame e la valutazione dei titoli; g) la durata del corso. 2. Il numero dei posti da mettere a concorso e' calcolato in relazione alle prevedibili vacanze del ruolo "sovrintendenti" alla data in cui gli aspiranti conseguiranno la nomina a vice brigadiere, avuto riguardo alle capacita' ricettive dei reparti di istruzioni di base e di formazione". - Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 22 (Articolazione della prova d'esame). 1. L'esame di concorso per l'ammissione al corso e' costituito da una prova scritta, consistente in risposte a un questionario articolato su domande intese ad accertare il grado di conoscenza ortografica, grammaticale e sintattica della lingua italiana e di cultura generale, commisurate ai programmi della scuola media dell'obbligo. 2. Per lo svolgimento della prova si osservano, in quanto applicabili, le norme concernenti i pubblici concorsi". - Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 23. (Valutazione della prova d'esame). 1. Il giudizio sulla prova e' devoluto ad una commissione esaminatrice nominata con determinazione del comandante generale, composta da ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza. 2. La commissione esaminatrice di cui al comma 1 valuta, per ciascun concorrente, la prova scritta attribuendo un punto di merito espresso in "ventesimi". - Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 24. (Formazione delle graduatorie). 1. La commissione di cui all'art. 23, al termine del concorso, forma distinte graduatorie di merito per il contingente ordinario e per il contingente di mare. 2. Per la formazione delle graduatorie: a) viene preso come base il punteggio attribuito a ciascun concorrente ai sensi del precedente art. 23, eventualmente maggiorato del punteggio relativo ai titoli posseduti; b) a parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e l'eta'". - Il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 25. (Esclusioni dal concorso). 1. Con decreto ministeriale puo', in qualsiasi momento, essere disposta l'esclusione dal concorso dell'aspirante che venga considerato non in possesso dei prescritti requisiti". - Il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 26. (Vincitori del concorso ed ammissioni al corso). 1. Con decreto ministeriale vengono approvate le graduatorie finali e dichiarati vincitori del concorso i candidati idonei che, nell'ordine delle stesse, risultano compresi nel numero dei posti messi a concorso, distinti per contingente". - Il testo dell'art. 27 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 27. (Svolgimento del corso). 1. Il corso, di durata non inferiore a tre mesi, al quale sono ammessi i vincitori del concorso, si svolge con le modalita' e in base ai programmi stabiliti dal comando generale della Guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare. 2. Entro venti giorni dall'inizio dei corsi, con decreto ministeriale possono essere ammessi alla frequenza degli stessi altri concorrenti risultati idonei, nell'ordine delle graduatorie di merito, per ricoprire: a) i posti resisi comunque disponibili tra i frequentatori dichiarati vincitori; b) ulteriori posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel ruolo "sovrintendenti" per l'anno in cui agli aspiranti dovrebbe essere conferito il grado di vice brigadiere". - Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 26. (Dichiarazione di idoneita). 1. Al termine del corso di cui al precedente art. 27, ai frequentatori: a) se dichiarati idonei in prima sessione, viene conferita con determinazione ministeriale la nomina a vice brigadiere nell'ordine determinato dalle graduatorie finali, con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneita' di prima sessione al corso. Gli stessi, secondo il medesimo ordine, sono iscritti a ruolo: b) se dichiarati idonei in seconda sessione, viene conferita con determinazione ministeriale, la nomina a vice brigadiere con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneita' di seconda sessione al corso, nell'ordine determinato dalle graduatorie finali. Gli stessi sono iscritti a ruolo secondo il medesimo ordine e, comunque, dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione. 2. Il conferimento della nomina a vice brigadiere e' sospesa, con determinazione ministeriale, nel caso in cui il frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del comma 1, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 55, comma 2, del presente decreto. 3. Al venir meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 2, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, al frequentatore del corso deve essere conferita la nomina a vice brigadiere con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora il conferimento di tale nomina non fosse stata sospesa". - Il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 29. (Esclusione e rinvio dal corso). 1. Gli ammessi alla frequenza del corso possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dallo stesso per rinunzia. 2. Sono rinviati dal corso, d'autorita', i frequentatori che: a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le qualita' necessarie per ben esercitare le funzioni del nuovo grado; b) vengono riprovati agli esami di seconda sessione, dopo aver gia' ripetuto per una volta il corso. 3. Sono anche rinviati dal corso i frequentatori che per infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta' ne siano rimasti assenti per oltre trenta giorni. I medesimi, peraltro, sono ammessi, per una sola volta, a frequentare, alla cessazione della causa impeditiva, il relativo corso successivo senza essere considerati ripetenti. 4. Il provvedimento di esclusione di cui al comma 2, lett. a), e' adottato con decreto ministeriale, mentre i rimanenti provvedimenti di rinvio sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.