Art. 4
         (Disposizioni integrative e correttive riguardanti
                    il ruolo dei sovrintendenti)

  1.  L'articolo  19  del decreto di inquadramento ("Accesso al ruolo
"sovrintendenti"") e' sostituito dal seguente articolo:
    "1.  I  vicebrigadieri  in  servizio  permanente della Guardia di
finanza  sono  tratti,  annualmente,  con  le  modalita' indicate nei
successivi  articoli, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti
complessivamente  messi  a  concorso e, comunque, avuto riguardo alla
capacita'  ricettiva  degli  istituti  di  istruzione  di  base  e di
formazione:
      a)  per  una  percentuale  non  inferiore al 70%, attraverso un
concorso interno, per titoli, riservato agli appuntati scelti, previo
superamento del corso di qualificazione di durata non inferiore a tre
mesi previsto dal successivo articolo 27;
      b)   per  la  rimanente  percentuale,  attraverso  un  concorso
interno,  per  titoli  ed esami, riservato agli appartenenti al ruolo
"appuntati  e  finanzieri" in servizio permanente, previo superamento
del  corso  di  qualificazione  di  durata  non  inferiore a tre mesi
previsto dal successivo articolo 27.
    2.   Nell'ambito   dello   stesso   anno   solare,  il  corso  di
qualificazione   di   cui   al   comma  1,  lettera  a),  ha  termine
anteriormente a quello di cui alla lettera b) dello stesso comma.
    3.  Le  percentuali  di  posti da riservare al concorsi di cui al
comma 1, sono annualmente stabilite con Determinazione del comandante
generale."

  2.  L'articolo  20  del  decreto  di  inquadramento ("Requisiti per
l'ammissione  al  ruolo "sovrintendenti"") e' sostituito dal seguente
articolo:
    "1.  Ai  concorsi  di cui all'articolo 19, puo' essere ammesso il
personale  che,  oltre ai requisiti di grado rispettivamente indicati
nel predetto articolo:
      a)  abbia  riportato,  in  sede  di  valutazione caratteristica
nell'ultimo  biennio  di  servizio,  una  qualifica  di almeno "nella
media" o giudizio equivalente;
      b)   non  abbia  riportato  sanzioni  disciplinari  nell'ultimo
biennio piu' gravi della consegna;
      c)  non  risulti imputato in un procedimento penale per delitto
non   colposo   o   sottoposto   a   procedimento   disciplinare  per
l'irrogazione  di  una  sanzione  piu'  grave  della  consegna ovvero
sospeso dal servizio o in aspettativa;
      d)  non  sia  stato  giudicato, nell'ultimo biennio, non idoneo
all'avanzamento al grado superiore;
      e)  non  sia comunque gia' stato rinviato d'autorita' dal corso
per la nomina a vicebrigadiere.
    2.  Gli aspiranti che presenteranno domanda di partecipazione per
un contingente diverso da quello di appartenenza non verranno ammessi
ai concorsi di cui al comma 1.
    3.  Gli  appuntati  scelti possono partecipare, per ciascun anno,
soltanto ad uno dei concorsi di cui al precedente articolo l9."

  3.  L'articolo  21  del  decreto  di  inquadramento ("Modalita' del
concorso e del corso") e' sostituito dal seguente:

                              "Art. 21
                      (Modalita' dei concorsi)

    1.   Nei   bandi  di  concorso  indetti  con  determinazioni  del
comandante  generale  della  Guardia  di finanza o dell'autorita' dal
medesimo delegata sono stabiliti:
      a)  il  numero dei posti da mettere a concorso, distinti per il
contingente ordinario ed il contingente di mare;
      b)  le  modalita'  e  la  data di scadenza per la presentazione
della domanda di ammissione ai concorsi;
      c)  le  date  entro le quali gli aspiranti dovranno possedere e
conservare i requisiti nonche' i titoli richiesti per l'ammissione ai
concorsi;
      d) i titoli da valutare;
      e)  le norme per lo svolgimento delle prove d'esame, per i soli
concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b);
      f)  la  composizione  delle  commissioni per l'accertamento dei
requisiti  e  delle  commissioni  esaminatrici  cui  sono  devoluti i
giudizi sulle prove di esame e la valutazione dei titoli"."

  4. L'articolo 22 del decreto di inquadramento ("Articolazione della
prova d'esame") e' sostituito dal seguente:
    "1.  La  prova  d'esame  prevista nell'ambito del concorso di cui
all'articolo  19,  comma  1,  lettera  b)  e' costituita da una prova
scritta,  consistente  in  risposte  ad un questionario articolato su
domande  intese  ad  accertare  il  grado  di conoscenza ortografica,
grammaticale   e  sintattica  della  lingua  italiana  e  di  cultura
generale, commisurate ai programmi della scuola media dell'obbligo.
    2.  Per  lo  svolgimento  della  prova  si  osservano,  in quanto
applicabili, le norme concernenti i pubblici concorsi."

  5.  L'articolo  23 del decreto di inquadramento ("Valutazione della
prova d'esame") e' sostituito dal seguente:
    "1.  Il  giudizio  sulla  prova d'esame di cui all'articolo 22 e'
devoluto  ad una commissione esaminatrice nominata con determinazione
del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal
medesimo delegata, composta da ufficiali in servizio permanente della
Guardia  di  finanza  e  integrata  con  un  rappresentante del ruolo
sovrintendenti.
    2.  La  commissione  esaminatrice  di  cui  al comma 1 valuta per
ciascun  concorrente le prove attribuendo un punto di merito espresso
in ventesimi."

  6.  L'articolo  24  del decreto di inquadramento ("Formazione delle
graduatorie") e' sostituito dal seguente:
    "1.  Le commissioni esaminatrici di cui all'articolo 21, comma 1,
lettera  f),  al termine del concorso formano distinte graduatorie di
merito per il contingente ordinario e per il contingente di mare.
    2. Per la formazione delle graduatorie:
      a)  viene  preso  a  base  il  punteggio  attribuito  a ciascun
concorrente  dalle  commissioni  esaminatrici di cui all'articolo 21,
comma 1, lettera f);
      b)  a  parita'  di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado,
l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'."

  7.  L'articolo  25  del  decreto  di inquadramento ("Esclusioni dal
concorso"), e' sostituito dal seguente:

                              "Art. 25
                      (Esclusioni dai concorsi)

    "1.  Con  determinazione del comandante generale della Guardia di
finanza  o  dell'autorita' dal medesimo delegata possono in qualsiasi
momento  essere  disposte  le esclusioni dai concorsi degli aspiranti
che vengano considerati non in possesso dei prescritti requisiti."

  8.  L'articolo  26  del  decreto  di  inquadramento ("Vincitori del
concorso ed ammissioni al corso") e' sostituito dal seguente:

                              "Art. 26
                      (Vincitori dei concorsi)

    1.  Con  determinazioni  del comandante generale della Guardia di
finanza  o  dell'autorita' dal medesimo delegata vengono approvate le
graduatorie  finali  e  dichiarati vincitori dei concorsi i candidati
idonei  che  nell'ordine  delle stesse, risultano compresi nel numero
dei posti messi a concorso, distinti per contingente."

  9.  L'articolo  27  del  decreto di inquadramento ("Svolgimento del
corso") e' sostituito dal seguente:

                              "Art. 27
              (Svolgimento dei corsi di qualificazione)

    1.  I  vincitori  del  concorso  di cui all'articolo 19, comma 1,
lettera  a),  sono  avviati  alla frequenza di un corso di formazione
professionale  di  durata non inferiore a tre mesi, effettuato con le
modalita'  ed  in  base  ai  programmi stabiliti dal comando generale
della   Guardia   di   finanza,  distintamente  per  i  militari  del
contingente ordinario e del contingente di mare.
    2.  I  vincitori  del  concorso  di cui all'articolo 19, comma 1,
lettera  b),  frequentano  un  corso  di  formazione professionale di
durata non inferiore a tre mesi, che si svolge con le modalita' ed in
base  ai  programmi  stabiliti  dal comando generale della Guardia di
finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del
contingente di mare.
    3.  Entro  venti giorni dall'inizio dei corsi, con determinazione
del  comandate generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal
medesimo  delegata possono essere ammessi alla frequenza degli stessi
altri  concorrenti  risultati idonei nell'ordine delle graduatorie di
merito  relative  ai  predetti concorsi, per ricoprire i posti resisi
comunque disponibili tra i frequentatori dichiarati vincitori."

  10.  L'articolo  28 del decreto di inquadramento ("Dichiarazione di
idoneita'"), e' sostituito dal seguente:

                              "Art. 28
                   (Esclusione e rinvio dai corsi)

    1.  Gli  ammessi  alla frequenza dei corsi di cui all'articolo 27
possono  ottenere,  a  domanda,  di  essere rinviati dagli stessi per
rinunzia.
    2. Sono rinviati dai corsi, d'autorita', i frequentatori che:
      a)  dimostrino,  in  qualsiasi  momento,  di  non  possedere le
qualita' necessarie per ben esercitare le funzioni del nuovo grado;
      b)  vengano riprovati agli esami di seconda sessione, dopo aver
gia' ripetuto per una volta i corsi;
      c)  siano  stati,  per  qualsiasi motivo, assenti dai corsi per
piu' di trenta giorni, anche se non continuativi.
    3.  Sono  anche  rinviati  dai  corsi  i  frequentatori  che  per
infermita'  o  altre  cause indipendenti dalla loro volonta' ne siano
rimasti  assenti  per oltre trenta giorni. I medesimi, peraltro, sono
ammessi  per  un  massimo di due volte a frequentare, alla cessazione
della  causa  impeditiva,  il  relativo corso successivo senza essere
considerati ripetenti.
    4.  I  provvedimenti  di  cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con
determinazione  del  comandante  generale  della Guardia di finanza o
dell'autorita' dal medesimo delegata."

  11.  L'articolo  29  del  decreto  di  inquadramento ("Esclusione e
rinvio dal corso") e' sostituito dal seguente:

                              "Art. 29
                      (Nomina a vicebrigadiere)

    1. Al termine dei corsi di cui all'articolo 27, ai frequentatori:
      a)  se dichiarati idonei in prima sessione, viene conferita con
determinazione  del  comandante  generale  della Guardia di finanza o
dell'autorita'  dal  medesimo  delegata,  la  nomina a vicebrigadiere
nell'ordine  determinato  dalle  graduatorie  finali  del  corso, con
decorrenza  dal  giorno successivo a quello di termine degli esami di
idoneita'.  Gli  stessi, secondo il medesimo ordine, sono iscritti in
ruolo;
      b)  se  dichiarati  idonei in seconda sessione, viene conferita
con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o
dell'autorita'  dal medesimo delegata, la nomina a vicebrigadiere con
decorrenza  giuridica dal giorno successivo a quello di termine degli
esami   di  idoneita'  di  seconda  sessione  al  corso,  nell'ordine
determinato  dalle  graduatorie  finali.  Gli stessi sono iscritti in
ruolo  secondo il medesimo ordine e, comunque, dopo quelli dichiarati
idonei ai sensi della lettera a).
    2. Il frequentatore che non supera i corsi di cui all'articolo 27
permane  nel  grado  rivestito, senza detrazioni di anzianita', ed e'
restituito al normale servizio d'istituto.
    3.  Il  conferimento della nomina a vicebrigadiere e' sospeso con
determinazione  del  comandante  generale  della Guardia di finanza o
dell'autorita'  dal medesimo delegata, nel caso in cui l'interessato,
dichiarato idoneo ai sensi del comma 1, venga a trovarsi in una delle
situazioni  di  cui  all'articolo 55 comma 2, lettere a), b) e c) del
presente decreto.
    4.  Al  venire  meno delle singole cause impeditive richiamate al
comma  3, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione in
ruolo,  si  procede al conferimento della nomina a vicebrigadiere con
la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora il conferimento
di tale nomina non fosse stato sospeso."
 
          Note all'art. 4:

          -  Il  testo dell'art. 19 del decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 199, e' il seguente:
          "Art.  19.  (Accesso  al ruolo "sovrintendenti"). 1. I vice
          brigadieri  in servizio permanente della Guardia di finanza
          sono  tratti,  annualmente,  dal  personale appartenente al
          ruolo  "appuntati  e  finanzieri" con le modalita' indicate
          nei successivi articoli".
          -  Il  testo dell'art. 20 del decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 199, e' il seguente:
          "Art.    20.   (Requisiti   per   l'ammissione   al   ruolo
          "sovrintendenti").     1.     L'ammissione     al     ruolo
          "sovrintendenti"  ha luogo, previo superamento del corso di
          aggiornamento e formazione professionale di cui all'art. 21
          del  presente decreto, mediante concorso interno per titoli
          ed  esami,  al quale possono partecipare, distintamente per
          contingente:  a)  nel  limite  del  70%  dei  posti messi a
          concorso  gli  appuntati  scelti; b) nel limite del 30% dei
          posti  messi a concorso, gli appuntati, i finanzieri scelti
          e i finanzieri in servizio permanente.
          2.  E'  ammesso  al concorso di cui al comma 1 il personale
          che:

          a) abbia  riportato, in sede di valutazione caratteristica,
             nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno
             "nella media" o giudizio equivalente;
          b) non  abbia  riportato  sanzioni disciplinari nell'ultimo
             biennio piu' gravi della consegna;
          c) non  risulti  imputato  in  un  procedimento  penale per
             delitto   non   colposo   o  sottoposto  a  procedimento
             disciplinare   ovvero   sospeso   dal   servizio   o  in
             aspettativa;
          d) non sia comunque gia' rinviato d'autorita' dal corso per
             la nomina a vice sovrintendente.

          3.    Gli    aspiranti   che   presenteranno   domanda   di
          partecipazione  per  un  contingente  diverso  da quello di
          appartenenza  non  verranno  ammessi  al concorso di cui al
          comma 1.
          4.  I  posti  riservati  per  una  categoria  di personale,
          eventualmente  non ricoperta, saranno conferiti agli idonei
          dell'altra categoria".
          -  Il  testo dell'art. 21 del decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 199, e' il seguente:
          "Art.  21.  (Modalita'  del  concorso  e del corso). 1. Nel
          bando  di  concorso, indetto con decreto ministeriale, sono
          stabiliti:

          a) il  numero dei posti da mettere a concorso, distinto per
             il contingente ordinario e il contingente di mare;
          b) le  modalita' e la data di scadenza per la presentazione
             della domanda di ammissione al concorso;
          c) le  date entro le quali gli aspiranti dovranno possedere
             e  conservare i requisiti nonche' i titoli richiesti per
             l'ammissione al concorso;
          d) i titoli da valutare;
          e) le norme per lo svolgimento della prova d'esame;
          f) la composizione della commissione per l'accertamento dei
             requisiti  e  della  commissione  esaminatrice  cui sono
             devoluti i giudizi sulla prova di esame e la valutazione
             dei titoli;
          g) la durata del corso.

          2.  Il  numero dei posti da mettere a concorso e' calcolato
          in   relazione   alle   prevedibili   vacanze   del   ruolo
          "sovrintendenti"   alla   data   in   cui   gli   aspiranti
          conseguiranno  la  nomina a vice brigadiere, avuto riguardo
          alle  capacita' ricettive dei reparti di istruzioni di base
          e di formazione".
          -  Il  testo dell'art. 22 del decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 199, e' il seguente:
          "Art. 22 (Articolazione della prova d'esame). 1. L'esame di
          concorso  per  l'ammissione  al  corso e' costituito da una
          prova  scritta,  consistente  in risposte a un questionario
          articolato  su  domande  intese  ad  accertare  il grado di
          conoscenza  ortografica,  grammaticale  e  sintattica della
          lingua  italiana  e  di  cultura  generale,  commisurate ai
          programmi della scuola media dell'obbligo.
          2.  Per  lo svolgimento della prova si osservano, in quanto
          applicabili, le norme concernenti i pubblici concorsi".
          -  Il  testo dell'art. 23 del decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 199, e' il seguente:
          "Art. 23. (Valutazione della prova d'esame). 1. Il giudizio
          sulla  prova  e'  devoluto  ad una commissione esaminatrice
          nominata   con   determinazione  del  comandante  generale,
          composta  da ufficiali in servizio permanente della Guardia
          di finanza.
          2.  La  commissione  esaminatrice di cui al comma 1 valuta,
          per  ciascun  concorrente,  la prova scritta attribuendo un
          punto di merito espresso in "ventesimi".
          -  Il  testo dell'art. 24 del decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 199, e' il seguente:
          "Art. 24. (Formazione delle graduatorie). 1. La commissione
          di cui all'art. 23, al termine del concorso, forma distinte
          graduatorie di merito per il contingente ordinario e per il
          contingente di mare.
          2. Per la formazione delle graduatorie:

          a) viene  preso come base il punteggio attribuito a ciascun
             concorrente   ai   sensi   del   precedente   art.   23,
             eventualmente   maggiorato  del  punteggio  relativo  ai
             titoli posseduti;
          b) a  parita'  di  punteggio  prevalgono,  nell'ordine,  il
             grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e
             l'eta'".

          -  Il  testo dell'art. 25 del decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 199, e' il seguente:
          "Art.   25.  (Esclusioni  dal  concorso).  1.  Con  decreto
          ministeriale  puo',  in  qualsiasi momento, essere disposta
          l'esclusione   dal   concorso   dell'aspirante   che  venga
          considerato non in possesso dei prescritti requisiti".
          -  Il  testo dell'art. 26 del decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 199, e' il seguente:
          "Art.  26. (Vincitori del concorso ed ammissioni al corso).
          1.   Con   decreto   ministeriale   vengono   approvate  le
          graduatorie  finali  e  dichiarati vincitori del concorso i
          candidati  idonei  che, nell'ordine delle stesse, risultano
          compresi  nel  numero  dei posti messi a concorso, distinti
          per contingente".
          -  Il  testo dell'art. 27 del decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 199, e' il seguente:
          "Art.  27.  (Svolgimento del corso). 1. Il corso, di durata
          non inferiore a tre mesi, al quale sono ammessi i vincitori
          del  concorso,  si  svolge  con  le  modalita' e in base ai
          programmi  stabiliti  dal comando generale della Guardia di
          finanza,  distintamente  per  i  militari  del  contingente
          ordinario e del contingente di mare.
          2.  Entro  venti  giorni dall'inizio dei corsi, con decreto
          ministeriale  possono  essere  ammessi alla frequenza degli
          stessi  altri  concorrenti  risultati  idonei,  nell'ordine
          delle  graduatorie  di  merito,  per  ricoprire: a) i posti
          resisi  comunque disponibili tra i frequentatori dichiarati
          vincitori;  b)  ulteriori posti, nel limite di un decimo di
          quelli   messi   a  concorso,  quando  sia  prevedibile  un
          corrispondente  aumento  del numero delle vacanze nel ruolo
          "sovrintendenti"  per l'anno in cui agli aspiranti dovrebbe
          essere conferito il grado di vice brigadiere".
          -  Il  testo dell'art. 28 del decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 199, e' il seguente:
          "Art.  26.  (Dichiarazione  di idoneita). 1. Al termine del
          corso di cui al precedente art. 27, ai frequentatori:

          a) se  dichiarati idonei in prima sessione, viene conferita
             con   determinazione   ministeriale  la  nomina  a  vice
             brigadiere  nell'ordine  determinato  dalle  graduatorie
             finali, con decorrenza dal giorno successivo a quello di
             termine  degli  esami  di idoneita' di prima sessione al
             corso.  Gli  stessi,  secondo  il  medesimo ordine, sono
             iscritti a ruolo:
          b) se   dichiarati   idonei   in  seconda  sessione,  viene
             conferita  con  determinazione ministeriale, la nomina a
             vice  brigadiere  con decorrenza dal giorno successivo a
             quello  di  termine  degli esami di idoneita' di seconda
             sessione   al   corso,   nell'ordine  determinato  dalle
             graduatorie  finali.  Gli  stessi  sono iscritti a ruolo
             secondo  il  medesimo  ordine  e,  comunque, dopo quelli
             dichiarati idonei nella prima sessione.

          2.  Il  conferimento  della  nomina  a  vice  brigadiere e'
          sospesa,  con  determinazione ministeriale, nel caso in cui
          il  frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del
          comma  1,  venga  a trovarsi in una delle situazioni di cui
          all'art. 55, comma 2, del presente decreto.
          3.  Al venir meno delle singole cause impeditive richiamate
          al  comma  2,  purche'  sussistano i requisiti di legge per
          l'iscrizione  a  ruolo,  al  frequentatore  del  corso deve
          essere  conferita la nomina a vice brigadiere con la stessa
          decorrenza che gli sarebbe spettata qualora il conferimento
          di tale nomina non fosse stata sospesa".
          -  Il  testo dell'art. 29 del decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 199, e' il seguente:
          "Art.  29.  (Esclusione e rinvio dal corso). 1. Gli ammessi
          alla  frequenza  del  corso possono ottenere, a domanda, di
          essere rinviati dallo stesso per rinunzia.
          2.  Sono  rinviati  dal corso, d'autorita', i frequentatori
          che:

          a) dimostrino,  in  qualsiasi  momento, di non possedere le
             qualita'  necessarie  per ben esercitare le funzioni del
             nuovo grado;
          b) vengono  riprovati  agli esami di seconda sessione, dopo
             aver gia' ripetuto per una volta il corso.

          3.  Sono  anche  rinviati dal corso i frequentatori che per
          infermita'  o  altre cause indipendenti dalla loro volonta'
          ne  siano  rimasti  assenti  per  oltre  trenta  giorni.  I
          medesimi,  peraltro,  sono  ammessi,  per una sola volta, a
          frequentare,  alla  cessazione  della  causa impeditiva, il
          relativo   corso   successivo   senza   essere  considerati
          ripetenti.
          4.  Il provvedimento di esclusione di cui al comma 2, lett.
          a),   e'   adottato  con  decreto  ministeriale,  mentre  i
          rimanenti   provvedimenti   di  rinvio  sono  adottati  con
          determinazione  del  comandante  generale  della Guardia di
          finanza.