Art. 5
         (Disposizioni integrative e correttive riguardanti
                      il ruolo degli ispettori)

   1.  Dopo  il  comma  1  dell'articolo  32  ("Ruolo ispettori"), e'
aggiunto il seguente comma:
   "2.   I   marescialli   aiutanti   acquisiscono  la  qualifica  di
luogotenente  con  le  modalita'  di  cui  all'articolo 58-quater del
presente decreto".
   2.   All'articolo  33,  comma  1,  del  decreto  di  inquadramento
("Consistenza  organica  del  ruolo  "ispettori""),  dopo  la  parola
"unita'"  sono  aggiunte le seguenti ",di cui 11.500 che rivestono il
grado di maresciallo aiutante".
   3.  L'articolo  34  del  decreto  di  inquadramento ("Funzioni del
personale  appartenente  al  ruolo  "ispettori""), e' modificato come
segue:

a) al comma 2, lettera e), dopo le parole "compiti di" e' aggiunta la
   parola "insegnamento,";
b) al  comma  3,  le  parole  "possono essere" sono sostituite con le
   parole  "sono  di  norma";  c)  dopo  il  comma 3, sono aggiunti i
   seguenti commi:

   "4.   I  maresciallo  aiutante  in  possesso  della  qualifica  di
luogotenente  sono  principalmente  impiegati in incarichi di massima
responsabilita'  ed  impegno operativo tra quelli di cui ai commi 2 e
3,  da  individuare  nell'ambito  di una determinazione del comandate
generale o dell'autorita' dal medesimo delegata.
   5.  Il  marescialli  aiutanti luogotenente ha rango preminente sui
parigrado  non  in  possesso della medesima qualifica. In presenza di
piu'  marescialli  aiutanti  luogotenenti,  ha  preminenza  colui che
risulta avere maggiore anzianita' nella medesima qualifica."
   4.  L'articolo  35 del decreto di inquadramento ("Accesso al ruolo
ispettori") e' modificato come segue:
   a) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
   "b)  per  il  rimanente  30%,  attraverso  un concorso interno per
titoli ed esami riservato:
   1) per 1/3 ai brigadieri capo;
   2) per 1/3 ai brigadieri e ai vice brigadieri;
   3) per 1/3 al personale del ruolo "appuntati e finanzieri",
   in possesso dei requisiti previsti nel successivo articolo 36,
comma  5,  previo  superamento del corso di qualificazione, di durata
non inferiore a sei mesi, previsto dall'articolo 46.";
   b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
   "2.  I  posti  eventualmente  rimasti scoperti per l'ammissione al
concorso  di  cui  al comma 1, lettera b), dopo la compensazione alla
stessa  percentuale  tra  le  categorie  di cui ai numeri 1), 2) e 3)
della  medesima  lettera  e  nell'ordine  medesimo,  sono devoluti in
favore  delle procedure concorsuali di cui al comma 1, lettera a). Il
medesimo  meccanismo  opera  nel caso in cui rimangano posti scoperti
per l'ammissione al corso di cui al comma 1, lettera a)."
   5.  L'articolo  36  del  decreto  di inquadramento ("Requisiti per
l'ammissione ai corsi") e' modificato come segue:
   a) il comma 1, lettera a), e' sostituito dal seguente:
   "a)  gli  appartenenti  al  ruolo  "sovrintendenti"  ed  al  ruolo
"appuntati  e  finanzieri",  gli  allievi  finanzieri,  i  finanzieri
ausiliari e gli allievi finanzieri ausiliari nonche' gli ufficiali di
complemento del Corpo della Guardia di' finanza che:
   1) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta';
   2)  siano  in  possesso  del  diploma  di istruzione secondaria di
secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento
del diploma universitario o laurea breve;
   3)  non  abbiano  demeritato  durante  il  servizio  prestato.  Il
giudizio   di   merito   viene  emesso  dal  comandante  regionale  o
equiparato, sentito il parere formulato da almeno una delle autorita'
gerarchiche  sottostanti  da  cui  il  personale interessato dipende,
sulla  base  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  10,  comma 3, del
presente decreto;
   4)  non  siano  stati giudicati, nell'ultimo biennio, "non idonei"
all'avanzamento;";
   b)  il  comma  1,  lettera b), nn. 3), 4) e 8), e' modificato come
segue:
   "3) stato civile di celibe o nubile, vedovo o vedova;
   4)  statura  non inferiore a metri 1,65 per gli aspiranti di sesso
maschile e a metri 1,61 per le aspiranti di sesso femminile;

                            ...omissis...

   8)  possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado
che  consenta  l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma
universitario o laurea breve."
   c) al comma 5, lettera a), dopo il n. 3), sono aggiunti i seguenti
numeri:
   "4)  non  risultino imputati in un procedimento penale per delitto
non   colposo  ovvero  sottoposti  a  procedimento  disciplinare  per
l'irrogazione  di  una  sanzione  piu'  grave  della  consegna ovvero
sospesi dal servizio o in aspettativa;
   5)  non  siano  stati giudicati, nell'ultimo biennio, "non idonei"
all'avanzamento al grado superiore;";
   d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
   "6.  Con  determinazione  del comandante generale della Guardia di
finanza  o dell'autorita' dal medesimo delegata puo' essere disposta,
in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti di cui all'articolo 35,
comma 1, lettere a) e b), per difetto dei prescritti requisiti."
   6. L'articolo 37, comma 1, del decreto di inquadramento ("Bando di
concorso") e' modificato come segue:
   a)   le   parole   "decreto   ministeriale"   sono  sostituite  da
"determinazione  del  comandante  generale della Guardia di finanza o
dell'autorita' dal medesimo delegata";
   b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
   "e)  la  composizione  della  commissione  giudicatrice, ripartita
nelle seguenti sottocommissioni:

   1) per l'accertamento dei requisiti;
   2) per la visita medica di primo accertamento;
   3) per la visita medica di revisione;
   4) per gli accertamenti attitudinali;
   5) per la valutazione delle prove di esame.
   La  presidenza  della  commissione  giudicatrice  e' assunta da un
ufficiale generale dalla Guardia di finanza. Ogni sottocommissione e'
presieduta  da  un  ufficiale  della  Guardia di finanza di grado non
inferiore  a  colonnello.  Della sottocommissione esaminatrice per la
valutazione  delle prove di esame fanno anche parte due professori in
possesso  del  prescritto  titolo accademico nelle materie oggetto di
esame;";
   c)  alla  lettera f), la parola "psico-attitudinale" e' sostituita
da "attitudinale".
   7.  L'articolo  38 del decreto di inquadramento e' modificato come
segue:
   a)  il  titolo  dell'articolo e' ridenominato in "Visite mediche e
accertamenti   attitudinali";   b)  le  parole  "psico-attitudinali",
"psico-attitudinale"   e   "commissione"   sono   sempre  sostituite,
rispettivamente,   dalle   parole  "attitudinali",  "attitudinale"  e
"sottocommissione".
   8.   L'articolo   40   del  decreto  di  inquadramento  (Nomina  e
composizione delle commissioni") e' modificato come segue:
   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
   "1.   Qualora   i   concorrenti   ammessi   ai  concorsi  previsti
dall'articolo   35,   comma   1,   superino   le   mille  unita',  la
sottocommissione  per  la  valutazione  delle  prove  d'esame  di cui
all'articolo  37, comma 1, lettera e), puo' essere integrata da altre
sottocommissioni,   unico   restando   il  presidente.  Le  ulteriori
sottocommissioni, ciascuna composta da un numero di componenti pari a
quello  della sottocommissione originaria, sono costituite in modo da
attribuire   ad  ognuna  un  numero  di  candidati  non  inferiore  a
cinquecento.";
   b)  al  comma 2, dopo le parole "comandante generale della Guardia
di  finanza"  sono  inserite le parole "o dell'autorita' dal medesimo
delegata".
   9.  All'articolo  41  del  decreto  di inquadramento ("Valutazione
delle  prove scritta e orale"), la parola "commissione" e' sostituita
da "sottocommissione".
   10. L'articolo 42 del decreto di inquadramento ("Valutazione delle
prove   di  lingua  estera  e  di  conoscenza  dell'informatica")  e'
modificato come segue:
   a)  la  parola  "commissione"  e'  sempre  sostituita dalla parola
"sottocommissione";
   b)  al  comma  2,  dopo  le  parole  "da un ufficiale" sono sempre
inserite le parole "o un ispettore".
   11.  All'articolo  43  del  decreto  di inquadramento ("Formazione
delle graduatorie"), sono apportate le seguenti modifiche:
   a)   al   comma  2,  la  parola  "commissione"  e'  sostituita  da
"sottocommissione";
   b) al comma 3, lettera c), dopo il n. 9), sono aggiunti i seguenti
numeri:
   "10)  1  ventesimo  per  i  candidati  del  contingente di mare in
possesso del diploma d'Istituto Tecnico ad indirizzo nautico;
   11)  1 ventesimo per gli appartenenti al Corpo che siano risultati
idonei  ma  non  vincitori  in  precedenti  procedure concorsuali per
l'accesso al ruolo ispettori di cui all'articolo 35, lettera a);";
   c)  ai  commi  5  e 6, tutte le parole "decreto ministeriale" sono
sostituite  con  la locuzione "determinazione del comandante generale
della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata".
   d) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma:
   "7. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori
puo'  essere  utilizzata  per  l'ammissione  ad analoghi e successivi
corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa".
   12.  L'articolo  44 del decreto di inquadramento ("Svolgimento del
corso") e' modificato come segue:
   a) al comma 1, dopo le parole:
   1)  "si  svolge", sono aggiunte le parole ", anche in coerenza con
quanto  disposto  dal  decreto  del Ministro dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica  3  novembre  1999, n. 509,"; 2)
"comandante  generale  della  Guardia  di  finanza", sono aggiunte le
parole "o dall'autorita' dal medesimo delegata";
   b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
   "6.  Il  conferimento  della  nomina  al  grado  di maresciallo e'
sospeso  con  determinazione del comandante generale della Guardia di
finanza  o  dell'autorita'  dal  medesimo delegata nel caso in cui il
frequentatore  del  corso,  dichiarato  idoneo  ai sensi del comma 3,
venga  a  trovarsi  in  una  delle situazioni di cui all'articolo 55,
comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto."
   13.  L'articolo  45  del  decreto  di  inquadramento  ("Rinvio dal
corso") e' modificato come segue:
   a) al comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera:
   "d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di
novanta giorni, anche se non continuativi.";
   b)  al  comma 3, le parole "per una sola volta" sono sostituite da
"per un massimo di due volte";
   c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
   "4.  I  provvedimenti  di  rinvio  di  cui  ai commi 1, 2 e 3 sono
adottati  con determinazione del comandante generale della Guardia di
finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata.".
   14.  L'articolo  46, comma 1, del decreto di inquadramento ("Bando
di concorso") e' modificato come segue:
   a)   le   parole   "decreto   ministeriale"   sono  sostituite  da
"determinazione  del  comandante  generale della Guardia di finanza o
dell'autorita' dal medesimo delegata."; b) alla lettera a), la parola
"commissione"  e'  sempre sostituita dalla parola "sottocommissione",
nonche'  dopo  la  parola  "esaminatrice"  sono aggiunte le parole "e
della sottocommissione per l'accertamento attitudinale,".
   15.  Dopo  l'articolo 46 del decreto di inquadramento, e' aggiunto
il seguente:

                            ""Art. 46-bis
                     (Accertamenti attitudinali)

   1. I partecipanti al concorso sono sottoposti, secondo l'ordine di
successione  delle  prove stabilito dal bando, ad accertamenti intesi
ad  accertare  l'idoneita' attitudinale al servizio quale maresciallo
della Guardia di finanza.
   2.  Il  giudizio  espresso  in sede di accertamento dell'idoneita'
attitudinale e' definitivo.
   3.  Il  concorrente  giudicato  idoneo a seguito dell'accertamento
attitudinale e' ammesso alle successive prove d'esame.
   4. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito dell'accertamento
attitudinale e' escluso dal concorso."
   16.  L'articolo  48  del  decreto di inquadramento ("Modalita' del
corso") e' modificato come segue:

a) al comma 1, il numero "29" e' sostituito dal numero "28";
b) al  comma  3,  dopo  le  parole  "all'articolo  55, comma 2," sono
   aggiunte le seguenti parole "lettere a), b) e c),".

   17.  L'articolo  49  del  decreto  di inquadramento ("Posizione di
stato  dei frequentatori dei corsi per il conferimento della nomina a
maresciallo") e' modificato come segue:

a) al  comma  3,  le  parole "da esso delegata" sano sostituite dalle
   parole "dal medesimo delegata";
b) ai  commi  5,  8,  9,  10  e 12, le parole "il sottufficiale" sono
   sostituite   con   la   parola  "l'ispettore"  e  le  parole  "per
   sottufficiali" sono soppresse;
c) al  comma 14, dopo le parole "il comandante generale della Guardia
   di  finanza"  sono  aggiunte le parole "o l'autorita' dal medesimo
   delegata".
 
          Note all'art. 5:

             -  Il  testo  dell'art.  32  del  decreto legislativo 12
          maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
             "Art.  32.  (Ruolo "ispettori"). 1. Il ruolo "ispettori"
          e' articolato nei seguenti quattro, gradi gerarchici:

          a) maresciallo aiutante;
          b) maresciallo capo;
          c) maresciallo ordinario;
          d) maresciallo".

             -  Il  testo  dell'art.  33  del  decreto legislativo 12
          maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
             "Art.  33. (Consistenza organica del ruolo "ispettori").
          1.  Tenuto  conto  di  quanto  stabilito  dall'art.  11 del
          presente  decreto,  relativamente  alla  forza organica del
          ruolo  "Sovrintendenti"  e  della  tabella  H allegata alla
          legge 28 febbraio 1992, n. 217, la consistenza organica del
          ruolo  "ispettori",  a  decorrere dal 1o settembre 1995, e'
          pari a n. 21.950 unita'".
             -  Il  testo  dell'art.  34  del  decreto legislativo 12
          maggio l995, n. 199, e' il seguente:
             "Art.  34. (Funzioni del personale appartenente al ruolo
          "ispettori").  1.  Agli  appartenenti  al ruolo "ispettori"
          sono  attribuite  le  qualifiche  di  ufficiale  di polizia
          tributaria, di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente
          di pubblica sicurezza.
          2. Il personale di cui al comma 1:

          a) collabora  con il superiore diretto, che puo' sostituire
             in caso di impedimento o di assenza;
          b) assolve,   in   via  prioritaria,  funzioni  di  polizia
             tributaria,  con  particolare  riguardo all'attivita' di
             ricerca  e di constatazione delle violazioni tributarie,
             finanziarie ed economiche;
          c) svolge  funzioni di polizia giudiziaria, con particolare
             riguardo all'attivita' investigativa:
          d) di  norma e' preposto al comando di unita' operative, di
             reparti  territoriali  o  di  addestramento  e  di mezzi
             tecnici:
          e) svolge,  di  norma,  in  relazione alla professionalita'
             posseduta,  compiti  di  formazione  e di istruzione del
             personale del Corpo;
          f) espleta  attivita'  di  studio e pianificazione, nonche'
             mansioni  la  cui  esecuzione  richiede  continuita'  di
             impiego  per  elevata  specializzazione  e  capacita' di
             utilizzazione di strumentazioni tecnologiche.

             3.  Ai  marescialli aiutanti, oltre alle funzioni di cui
          ai precedenti commi, possono essere attribuite mansioni che
          implicano, nell'ambito del titolo di appartenenza, maggiori
          livelli  di  responsabilita'  e  di  apporto professionale,
          nonche'  incarichi  di comando ed operativi di piu' elevato
          impegno".
             -  Il  testo  dell'art.  35  del  decreto legislativo 12
          maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
             "Art.   35.   (Accesso   al  ruolo  "ispettori").  1.  I
          marescialli   della   Guardia   di   finanza   sono  tratti
          annualmente,  con  le  modalita'  indicate  nei  successivi
          articoli,  nei  limiti delle seguenti percentuali dei posti
          complessivamente   messi  a  concorso  e,  comunque,  avuto
          riguardo alla capacita' ricettiva dei reparti di istruzione
          di base e di formazione:

          a) per  il  70%, attraverso un concorso pubblico per titoli
             ed  esami,  aperto  a  tutti i cittadini in possesso dei
             requisiti  previsti  nel  successivo  art.  36, comma 1,
             previo  superamento  del  corso  di  cui all'art. 44 del
             presente decreto;
          b) per il rimanente 30%, attraverso un concorso interno per
             titoli  ed  esami  aperto  agli  appartenenti  al  ruolo
             "Sovrintendenti",  ai  quali  e'  riservato 1/3 di detta
             percentuale,  e  agli appartenenti al ruolo "Appuntati e
             Finanzieri",  in  possesso  dei  requisiti  previsti nel
             successivo  art.  36,  comma  5,  previo superamento del
             corso  di  qualificazione, di durata non inferiore a sei
             mesi previsto dall'art. 46.

             2. I posti eventualmente rimasti scoperti al concorso di
          cui  al  comma  l,  lettera  b),  possono esser devoluti in
          aumento  di  quelli  previsti  per  il concorso di cui alla
          lettera a) dello stesso comma".
             -  Il  testo  dell'art.  36  del  decreto legislativo 12
          maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
             "Art.  36.  (Requisiti per l'ammissione ai corsi). 1. Al
          concorso  di  cui all'art. 35, comma 1, lettera a), indetto
          con  le  modalita'  di  cui  al successivo art. 37, possono
          essere ammessi:

             a) il personale appartenente al ruolo "sovrintendenti" e
          al ruolo "appuntati e Finanzieri" che:
             1)  conti  almeno  un  anno  di effettivo servizio dalla
          promozione finanziere;
             2) non abbia superato il trentacinquesimo anno di eta';
             3) sia in possesso del diploma di istruzione secondaria,
          di secondo grado;
             4) non abbia demeritato durante il servizio prestato. Il
          giudizio  di  merito  viene emesso da comandante di corpo o
          equipollente,  sentito  il  parere  formulato da almeno una
          delle autorita' gerarchiche sottostanti da cui il personale
          interessato  dipende,  sulla  base  dei  requisiti  di  cui
          all'art. 10, comma 3, del presente decreto;
             b)  i  giovani,  anche  se  alle  armi, che posseggano i
          seguenti requisiti:
             1)  cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili
          e politici:
             2) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni
          26;
             3)  stato  civile  di  celibe  o vedovo e comunque senza
          prole (*);
             4) statura non inferiore a metri 1,65;
             5)  non essere, alla data dell'effettivo incorporamento,
          imputato   o   condannato  per  delitto  non  colposo,  ne'
          sottoposto a misure di prevenzione;
             6)    non    trovarsi,    alla    data    dell'effettivo
          incorporamento,  in  situazioni  comunque incompatibili con
          l'acquisizione   o   la   conservazione   dello   stato  di
          sottufficiale della Guardia di finanza;
             7)  essere  in  possesso  delle  qualita'  morali  e  di
          condotta  stabilite  per  l'ammissione  ai  concorsi  della
          magistratura   ordinaria;   8)   possesso  del  diploma  di
          istruzione secondaria di secondo grado.
             2.  Il personale in possesso dei requisiti stabiliti dal
          comma  1,  lett.  a),  che  abbia  frequentato,  con  esito
          favorevole,  il  corso  motoristi  navali  presso la scuola
          nautica della Guardia di finanza, se qualificato meritevole
          dalle  autorita'  di  cui al comma 1, lettera a), punto 4),
          puo'  essere  ammesso,  a domanda, nel limite massimo di un
          quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al
          corso  di  cui all'art. 35 con esonero dalle relative prove
          concorsuali. I posti disponibili sono assegnati ai militari
          giudicati    meritevoli    che    abbiano   conseguito   la
          specializzazione  di motorista navale con maggior punteggio
          di  merito,  maggiorato  degli  eventuali  titoli ovvero, a
          parita'  di  punteggio,  nell'ordine,  a  quelli di maggior
          grado,  di  maggiore  anzianita'  di servizio e di maggiore
          eta'.
             3.  La  partecipazione al concorso di cui al comma 2 non
          e' ammessa per piu' di due volte.
             4.  Non  si  applicano  gli  aumenti  dei limiti di eta'
          previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.
             5.  Al  concorso  di cui all'art. 35, comma 1, lett. b),
          indetto con le modalita' di cui all'art. 46, possono essere
          ammessi:
          a) gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" che:
          1) abbiano riportato, nell'ultimo quadriennio, la qualifica
             almeno di "superiore alla media" o giudizio equivalente;
          2) non  abbiano  riportato,  nell'ultimo  biennio, sanzioni
             disciplinari piu' gravi della consegna;
          3) non  siano  gia'  stati rinviati, d'autorita', dal corso
             previsto  dall'art.  44  del  presente decreto ovvero da
             corsi  equipollenti  per il conseguimento della nomina a
             maresciallo:
          b) gli  appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" che,
             oltre  a  possedere  i  requisiti di cui alla precedente
             lettera a):
          1) abbiano compiuto almeno 7 anni di servizio nel corpo;
          2) siano  in  possesso del diploma di istruzione secondaria
             di secondo grado.

             6.  Con  decreto  ministeriale puo' essere, disposta, in
          ogni  momento, l'esclusione dei concorrenti di cui all'art.
          35,  comma  1,  lettere a) e b), per difetto dei prescritti
          requisiti.
             (*)  La  Corte costituzionale, con sentenza 12-24 luglio
          2000,  n.  332  (Gazz.  Uff.  2  agosto  2000, n. 32- Serie
          speciale), ha dichiarato tra, l'altro, l'illegittimita' del
          presente   numero,  nella  parte  in  cui  include,  tra  i
          requisiti  necessari  per  essere  ammessi  ai corsi per il
          conferimento  della  nomina  a  maresciallo, l'essere senza
          prole".
             -  Il  testo  del  comma  1,  dell'art.  37  del decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
             "Art.  37. (Bando di concorso). 1. Nel bando di concorso
          di  cui  all'art.  35,  comma  1,  lettera  a), indetto con
          decreto ministeriale, sono stabiliti:

          a) il  numero dei posti da mettere a concorso, distinto per
             il  contingente  ordinario e per il contingente di mare,
             che   possono  essere  ripartiti  tra  le  categorie  di
             specializzazione  determinate ai sensi dell'art. 9 della
             legge 23 aprile 1959, n. 189:
          b) le  modalita' e la data di scadenza per la presentazione
             della domanda di ammissione al concorso:
          c) la  data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in
             possesso  dei  requisiti  richiesti  per l'ammissione al
             concorso,  nonche'  dei titoli indicati dall'art. 43 del
             presente decreto:
          d) le  modalita' e la data di scadenza per la presentazione
             della   documentazione   comprovante   il  possesso  dei
             requisiti;
          e) la composizione della commissione per l'accertamento dei
             requisiti    per   l'ammissione   al   concorso,   della
             commissione  esaminatrice per la valutazione delle prove
             d'esame, delle commissioni per la visita medica di primo
             accertamento  e  di  revisione  e  della commissione per
             l'accertamento   psico-attitudinale.  Della  commissione
             esaminatrice  per  la  valutazione  delle prove di esame
             fanno   anche  parte  due  professori  in  possesso  del
             prescritto  titolo  accademico  nelle materie oggetto di
             esame;
          f) i  programmi,  le norme per lo svolgimento e l'ordine di
             successione  delle  prove d'esame, della visita medica e
             dell'accertamento    psico-attitudinale    di   cui   al
             successivo art. 38;
          g) la durata del corso".

             -  Il  testo  dell'art.  38  del  decreto legislativo 12
          maggio 1993, n. 199, e' il seguente:
             "Art.     38.    (Visite    mediche    e    accertamenti
          psico-attitudinali).  1.  I  partecipanti  al concorso sono
          sottoposti,  secondo  l'ordine di successione stabilito dal
          bando,   a  visita  medica  e  ad  accertamenti  intesi  ad
          accertare  l'idoneita' psico-attitudinale al servizio quale
          maresciallo  della  Guardia  di  finanza.  Il  personale in
          servizio   del  Corpo  della  Guardia  di  finanza  non  e'
          sottoposto alla visita medica.
             2.  Il  giudizio espresso in sede di visita medica dalla
          commissione   di   primo   accertamento  e'  soggetto,  ove
          l'interessato  ne  faccia  richiesta,  a revisione da parte
          dell'apposita   commissione   di   revisione.  Il  giudizio
          espresso  in  sede  di accertamento dell'idoneita' fisica e
          psico-attitudinale e' definitivo.
             3.  Il  concorrente giudicato non idoneo a seguito delle
          visite  mediche  o  dell'accertamento psico-attitudinale e'
          escluso dal concorso."
             -  Il  testo  dell'art.  40  del  decreto legislativo 12
          maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
             "Art.  40. (Nomina e composizione delle commissioni). 1.
          Qualora i concorrenti ammessi a concorsi previsti dall'art.
          35,  comma  1,  superino  le  mille  unita', la commissione
          esaminatrice  di  cui  all'art.  37,  comma  1, lettera e),
          possono  essere  integrate  da un numero di componenti tali
          che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione
          in  sottocommissioni,  costituite  ciascuna da un numero di
          componenti  pari  a  quello delle commissioni originarie. A
          ciascuna  sottocommissione  non  puo'  essere  assegnato un
          numero di candidati inferiore a 500.
             2.  Il  comandante  generale  della  Guardia  di finanza
          nomina  le  commissioni  e le sottocommissioni previste dal
          presente Capo. Nomina e composizione delle commissioni".
             -  Il  testo  dell'art.  41  del  decreto legislativo 12
          maggio 1995, n. l99, e' il seguente:
             "Art.  41. (Valutazione delle prove scritta e orale). 1.
          La  commissione esaminatrice per la valutazione delle prove
          d'esame assegna a ciascuna composizione scritta un punto di
          merito  espresso  in  ventesimi.  E'  dichiarato  idoneo il
          concorrente  che  riporta  un  punto di merito di almeno 10
          ventesimi.
             2. La commissione esaminatrice di cui al comma 1 assegna
          a  ciascun  concorrente,  per  la  prova orale, un punto di
          merito  espresso  in  ventesimi.  E'  dichiarato  idoneo il
          concorrente  che  riporta  un  punto di merito di almeno 10
          ventesimi".
             -  Il  testo  dell'art.  42  del  decreto legislativo 12
          maggio 1995 n. 199, e' il seguente:
             "Art. 42. (Valutazione delle prove di lingua estera e di
          conoscenza  dell'informatica).  1.  Il  concorrente  che ne
          abbia  fatto  richiesta in sede di domanda di ammissione al
          concorso,  e  sempreche'  abbia riportato l'idoneita' nelle
          prove  previste dall'art. 39, e' sottoposto all'esame della
          lingua   estera   prescelta  e  alla  prova  di  conoscenza
          dell'informatica.  L'esame  della lingua estera consiste in
          un  prova  scritta e in una prova orale secondo i programmi
          stabiliti   nel   bando  di  concorso.  Il  candidato  puo'
          scegliere  una  o  piu'  delle  seguenti  lingue: francese,
          inglese, spagnola, tedesca.
             2.  Per  la  valutazione  dell'esame di lingua estera la
          commissione  esaminatrice all'uopo preposta integrata da un
          docente  abilitato  all'insegnamento  della  lingua  estera
          oggetto  dell'esame  o,  in  mancanza,  da  un ufficiale in
          servizio  permanente  della Guardia di finanza, qualificato
          conoscitore   della   lingua  stessa.  Per  la  valutazione
          dell'esame  di  conoscenza dell'informatica, la commissione
          esaminatrice  suddetta  e'  integrata da un ufficiale della
          Guardia  di  finanza  in  servizio permanente impiegato nel
          settore dell'informatica.
             3.  La  commissione  esaminatrice  assegna  per la prova
          scritta e per quella orale di lingua estera per la prova di
          informatica  un  voto espresso in ventesimi. Il concorrente
          che  nella media aritmetica dei punti assegnati nella prova
          scritta   e  orale  di  lingua  estera  e  nella  prova  di
          informatica  ha  riportato  un  voto  compreso  fra 10 e 20
          ventesimi  consegue  nel punteggio della graduatoria finale
          di  merito,  le  maggiorazioni  indicate  al  comma  3  del
          successivo art. 43".
             -  Il  testo  dell'art.  43  del  decreto legislativo 12
          maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
             "Art.  43.  (Formazione  delle graduatorie). 1. La somma
          aritmetica  dei  voti riportati nella prova scritta e nella
          prova  orale  costituisce  il punto da attribuire a ciascun
          concorrente  ai  fini della formazione della graduatoria di
          merito.
             2.  La commissione esaminatrice per la valutazione delle
          prove  d'esame forma distinte graduatorie di merito. Per il
          contingente di mare, qualora i posti messi a concorso siano
          stati  ripartiti  per  categorie  di  specializzazione,  la
          graduatoria  unica e' sostituita dalle graduatorie distinte
          per categoria di specializzazione.
             3.  Per  la  formazione  delle graduatorie e' preso come
          base il punto attribuito a ciascun concorrente ai sensi del
          comma  1,  eventualmente cosi' maggiorato: a) conoscenza di
          lingue estere, per ogni lingua estera:
             1)  0,25  ventesimi  per  voto  compreso  tra  i 10 e 12
          ventesimi;
             2)  1  ventesimo  per  voto  compreso tra i 12,01 e i 15
          ventesimi;
             3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi;
             b) conoscenza dell'informatica:
             1)  0,25  ventesimi  per  voto  compreso  tra  i 10 e 12
          ventesimi;
             2)  1  ventesimo  per  voto  compreso tra i 12,01 e i 15
          ventesimi;
             3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi:
             c) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili
          e di servizio:
             1) 3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare
          o al valor civile;
             2)  2  ventesimi  per  ogni  medaglia d'argento al valor
          militare  o  al valor civile o per promozione straordinaria
          per merito di guerra;
             3)  1  ventesimo  per  ogni  medaglia di bronzo al valor
          militare  o  al  valor  civile, per ogni croce di guerra al
          valor  militare  o promozione straordinaria per benemerenza
          di servizio;
             4)  0,50  ventesimi  per  ogni  anno  o frazione di anno
          superiore a 6 mesi di campagna di guerra e per ogni encomio
          solenne o attestato di benemerenza;
             5)  1  ventesimo  ai  concorrenti  appartenenti al ruolo
          "Sovrintendenti";
             6)  0,75  ventesimi  ai  concorrenti  aventi  i gradi di
          appuntato scelto o appuntato;
             7)  2  ventesimi  per  gli  ufficiali  e i sottufficiali
          provenienti  da altre Forze armate in servizio o in congedo
          e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza;
             8)  0,50  ventesimi  ai  concorrenti  aventi  i gradi di
          finanziere  scelto  o  finanziere nonche' per i militari in
          ferma  di  leva prolungata biennale o triennale provenienti
          dalle  Forze attuate (esclusa l'Arma dei carabinieri) quali
          elettricisti   magnetisti,   specialisti   in   aeromobili,
          meccanici  di  mezzi  corazzati,  meccanici  di  automezzi,
          radiomontatori,   operatori   meccanografrici,   piloti  di
          elicottero,   nocchieri,   meccanici  e  motoristi  navali,
          tecnici  elettronici, incursori e sommozzatori in congedo o
          in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza
          demerito:
             9)  1  ventesimo  per  ogni  anno  o  frazione  di  anno
          superiore  a  6 mesi di effettivo servizio nella Guardia di
          finanza, fino ad un massimo di 4 ventesimi. Nel computo del
          servizio  prestato e' considerato anche il tempo trascorso,
          per   infermita'   riconosciuta   dipendente  da  causa  di
          servizio,  in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o
          in aspettativa;
             d) concorrenti per il contingente di mare iscritti nelle
          matricole  della  gente  di  mare  di  1a  categoria:  0,25
          ventesimi;
             d-bis) 2 ventesimi per il diploma di laurea.
             4.   A   parita'   di  merito  e'  data  la  precedenza,
          nell'ordine,  agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli
          di decorati al valor militare, nonche' ai figli di decorati
          di  medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico
          o  al  valor  civile,  ai militari in servizio nel soccorso
          alpino della Guardia di finanza, alla data di presentazione
          della domanda di partecipazione al concorso.
             5.   Con   decreto  ministeriale  vengono  approvate  le
          graduatorie e dichiarati vincitori del concorso i candidati
          che   nell'ordine   delle   singole  graduatorie  risultino
          compresi nel numero dei posti messi a concorso.
             6.  Entro  venti  giorni  dall'inizio  del  corso di cui
          all'art.   44   con  decreto  ministeriale  possono  essere
          dichiarati  vincitori del concorso altri concorrenti idonei
          nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire:

          a) i  posti  resisi  comunque disponibili tra i concorrenti
             precedentemente dichiarati vincitori;
          b) altri  posti,  nel limite di un decimo di quelli messi a
             concorso,   quando  sia  prevedibile  un  corrispondente
             aumento  del  numero delle vacanze nel ruolo "ispettori"
             per l'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la
             nomina al grado, di maresciallo".

             -  Il  testo  dell'art.  44  del  decreto legislativo 12
          maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
             "Art.  44.  (Svolgimento  del corso). 1. Il corso per il
          conferimento  della  nomina  a maresciallo, di cui all'art.
          37, comma 1, lettera g) ha la durata di due anni accademici
          e  si  svolge  con  le  modalita'  e  in  base ai programmi
          stabiliti dal comandante generale della Guardia di finanza,
          distintamente  per  i  militari del contingente ordinario e
          del contingente di mare.
             2. Sono ammessi al secondo anno di corso i frequentatori
          dichiarati idonei al termine del primo anno di corso.
             3.  Ai  frequentatori  dichiarati  idonei al termine del
          secondo   anno   di  corso  viene  conferito  il  grado  di
          maresciallo   nell'ordine   determinato  dalle  graduatorie
          finali del corso, con decorrenza dal giorno successivo alla
          data  in cui hanno avuto termine gli esami di idoneita', di
          prima ovvero di seconda sessione.
             4. Le graduatorie finali del contingente ordinario e del
          contingente di mare sono determinate dalla media aritmetica
          dei  punti  complessivi  di classifica assegnati al termine
          del primo e del secondo anno di corso.
             5.  I frequentatori del corso che al termine del secondo
          anno di corso conseguono l'idoneita' nella seconda sessione
          sono  iscritti in graduatoria dopo quelli dichiarati idonei
          nella  prima  sessione.  Il  frequentatore  dichiarato  non
          idoneo  al  termine  del primo o del secondo anno di corso,
          puo' ripetere un solo anno di corso.
             6.  Il conferimento della nomina al grado di maresciallo
          e'  sospeso con determinazione ministeriale nel caso in cui
          il  frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del
          comma  3,  venga  a trovarsi in una delle situazioni di cui
          all'art. 55, comma 2, del presente decreto.
             7.   Al   venir  meno  delle  singole  cause  impeditive
          richiamate  al  comma  6, purche' sussistano i requisiti di
          legge  per l'iscrizione a ruolo, il frequentatore del corso
          deve  vedersi  attribuire  la  nomina  a maresciallo con la
          stessa  decorrenza  che  gli  sarebbe spettata qualora tale
          nomina non fosse stata sospesa.
             -  Il  Decreto  ministeriale  3  novembre  1999, n. 509,
          recante  "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
          didattica   degli  atenei"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000.
             -  Il  testo  dell'art.  45  del  decreto legislativo 12
          maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
             "Art.  45.  (Rinvio  dal  corso). 1. I frequentatori del
          corso  possono  ottenere, a domanda, di essere rinviati dal
          corso per rinunzia.
          2.  Sono  rinviati  dal corso, d'autorita', i frequentatori
          che:

          a) dimostrino,  in  qualsiasi  momento, di non possedere le
             qualita'  necessarie per bene esercitare le funzioni del
             grado cui aspirano;
          b) riportino   un   punto  caratteristico  inferiore  a  10
             ventesimi:
          c) vengano  riprovati agli esami dopo aver gia' ripetuto un
             anno di corso.

             3.  Sono  anche  rinviati  dal  corso  coloro  che,  per
          infermita'  o altre cause indipendenti dalla loro volonta',
          ne  siano  rimasti assenti per oltre 90 giorni, per ciascun
          anno  di  corso.  Essi,  pero',  sono ammessi, per una sola
          volta,  a  frequentare,  nell'anno  scolastico successivo a
          quello  di cessazione della causa impeditiva, il primo e il
          secondo anno di corso senza essere considerati ripetenti ai
          sensi del comma 5 dell'art. 44.
             4.  Il  provvedimento  di  rinvio per i motivi di cui al
          comma  2, lettera a), e' adottato con decreto ministeriale,
          mentre  i  rimanenti  provvedimenti di rinvio sono adottati
          con determinazione del comandante generale della Guardia di
          finanza".
             -  Il  testo  del  comma  1,  dell'art.  46  del decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
             "Art.  46. (Bando di concorso). 1. Nel bando di concorso
          di  cui  all'art.  35,  comma  1,  lettera  b), indetto con
          decreto ministeriale, sono stabiliti:

          a) i posti a concorso, distinti per ruolo e contingente, la
             composizione  della  commissione  per l'accertamento dei
             requisiti     e    della    commissione    esaminatrice,
             l'indicazione  dei  titoli da valutare, le prove d'esame
             con  relativi  programmi e le norme di svolgimento degli
             esami:
          b) la  data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in
             possesso  dei  requisiti  richiesti  per l'ammissione al
             concorso, nonche' dei titoli da valutare;
          c) la durata del corso".

             -  Il  testo  dell'art.  48  del  decreto legislativo 12
          maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
             "Art.  48.  (Modalita' del corso). 1. Per lo svolgimento
          del  corso,  per l'esclusione e per il rinvio dallo stesso,
          si  applicano  le disposizioni di cui agli articoli 27 e 29
          del presente decreto.
          2. Al termine del corso ai relativi frequentatori:

          a) se  dichiarati idonei in prima sessione, e' conferita la
             nomina   a  maresciallo  nell'ordine  determinato  dalle
             graduatorie finali, con decorrenza dal giorno successivo
             a  quello  di  termine degli esami di idoneita' di prima
             sessione  al  corso.  Gli  stessi,  secondo  il medesimo
             ordine,   sono  iscritti  a  ruolo,  dopo  l'ultimo  dei
             parigrado  nominati  nello stesso anno, anche in seconda
             sessione,  maresciallo  al  termine  del  corso  di  cui
             all'art. 44 del presente decreto;
          b) se  dichiarati  idonei in seconda sessione, e' conferita
             la  nomina  a  maresciallo  con  decorrenza  dal  giorno
             successivo  a quello di termine degli esami di idoneita'
             di  seconda  sessione  al corso, nell'ordine determinato
             dalle  graduatorie  finali.  Gli  stessi sono iscritti a
             ruolo  secondo  il  medesimo  ordine  e,  comunque, dopo
             quelli dichiarati idonei nella prima sessione.

             3. Il conferimento della nomina a maresciallo e' sospeso
          nel  caso  in  cui  il  frequentatore del corso, dichiarato
          idoneo  ai sensi del comma 2, venga a trovarsi in una delle
          situazioni  di  cui  all'art.  55,  comma  2,  del presente
          decreto.
             4.   Al   venir  meno  delle  singole  cause  impeditive
          richiamate  al  comma  3, purche' sussistano i requisiti di
          legge  per l'iscrizione a ruolo, il frequentatore del corso
          deve  essere  nominato  con  la  stessa  decorrenza che gli
          sarebbe  spettata qualora la nomina al grado di maresciallo
          non fosse stata sospesa".
             -  Il  testo  dell'art.  49  del  decreto legislativo 12
          maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
             "Art.  49.  (Posizione  di  Stato  dei frequentatori dei
          corsi per il conferimento della nomina a maresciallo). 1. I
          frequentatori del corso di cui all'art. 44:

          a) se provenienti dai civili, assumono lo stato, il grado e
             il  trattamento  economico  di allievo finanziere e sono
             promossi   finanzieri   dopo  sei  mesi  dalla  data  di
             arruolamento, con l'osservanza della disposizione di cui
             all'art.  8,  commi  3  e  4,  del  presente  decreto. I
             militari  in  servizio  e  in  congedo delle altre Forze
             armate  e  quelli  in  congedo della Guardia di finanza,
             nonche'  il personale appartenente alle Forze di polizia
             ad ordinamento civile perdono, rispettivamente, il grado
             e la qualifica;
          b) se  provenienti  dagli allievi finanzieri, conseguono la
             promozione  a  finanziere  dopo  sei  mesi dalla data di
             arruolamento    nel    Corpo,   con   osservanza   delle
             disposizioni  di  cui  all'art.  8,  commi  3  e  4, del
             presente decreto;
          c) se  provenienti  dal  ruolo  "appuntati  e  finanzieri",
             mantengono   lo   stato  giuridico  della  categoria  di
             appartenenza;
          d) se  provenienti dal ruolo "sovrintendenti" mantengono lo
             stato giuridico della categoria di appartenenza.
          2.  I frequentatori del corso di cui al comma 1, lettere a)
          e b):

          a) contraggono  una  ferma  volontaria di quattro anni, con
             decorrenza dalla data di arruolamento:
          b) al  termine  del  corso,  i  dichiarati  idonei, vengono
             nominati  maresciallo  in  ferma volontaria e inviati ai
             reparti di impiego.

             3.   Al   termine   del  complessivo  periodo  di  ferma
          volontaria   previsto   dalle  rispettive  norme  di  stato
          giuridico,  i marescialli di cui al comma 2 ed il personale
          di cui al comma 1, lettera c) che ha conseguito la nomina a
          maresciallo,  che  conservino  l'idoneita'  psico-fisica al
          servizio  incondizionato  e  siano meritevoli, per qualita'
          morali  e  culturali,  per buona condotta, per attitudini e
          rendimento,  di  continuare  a  prestare servizio nel Corpo
          sono   ammessi,   salvo  esplicita  rinunzia,  al  servizio
          permanente  con  determinazione  del comandante generale, o
          dell'autorita' da esso delegata.
             4.  La  domanda  di  rinunzia  al  passaggio in servizio
          permanente,  di  cui  al  comma 3, va presentata, almeno 60
          giorni prima della scadenza della permanenza volontaria, al
          reparto in cui e' in forza il militare.
             5.   L'ufficiale  che  ha  alle  dirette  dipendenze  il
          sottufficiale  di  cui  al  comma 3, qualora ritenga che il
          medesimo  non  sia meritevole di essere ammesso in servizio
          permanente,  inoltra, per via gerarchica, motivata proposta
          di  proscioglimento  al  comandante  generale,  che decide,
          sentito   il   parere   della   commissione  permanente  di
          avanzamento  per  i sottufficiali, di cui all'art. 31 della
          legge  10 maggio 1983, n. 212, integrata - nel solo caso di
          parere  da  esprimere  sul  conto  del  personale di cui al
          titolo  II  del  presente  decreto - da tre appuntati dallo
          stesso   comandante   generale   designati.   Avverso  tale
          decisione  l'interessato  puo'  esperire  le impugnative di
          legge.
             6. Il personale di cui al comma 3 che non sia ammesso in
          servizio  permanente  cessa  dalla  ferma  volontaria ed e'
          collocato  in  congedo.  Il  periodo di tempo eventualmente
          trascorso   in  servizio  oltre  la  scadenza  della  ferma
          volontaria   e'  considerato  servizio  prestato  in  ferma
          volontaria.
             7.  All'atto del congedo, al personale di cui al comma 6
          e'  corrisposto un premio pari all'ultimo stipendio mensile
          percepito  per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di
          servizio  prestato.  Tale premio non e' comunque cumulabile
          con  la  indennita'  di  anzianita' di servizio che dovesse
          essere corrisposta per effetto di altra normativa.
             8.  Il  sottufficiale  che  alla  scadenza  della  ferma
          volontaria  non possa essere ammesso in servizio permanente
          per    temporanea    inidoneita'    fisica    al   servizio
          incondizionato  o  perche'  imputato in procedimento penale
          per   delitto  non  colposo  o  sottoposto  a  procedimento
          disciplinare  di Stato, anche se sospeso dal servizio, puo'
          ottenere,  a  domanda,  di  continuare a permanere in ferma
          volontaria.
             9.  La durata complessiva del prolungamento della ferma:
          a)  per  il  sottufficiale  temporaneamente  non  idoneo al
          servizio  incondizionato,  non  puo'  superare  il  periodo
          massimo previsto per l'aspettativa; b) per il sottufficiale
          sottoposto  a  procedimento penale o disciplinare di Stato,
          non  puo'  protrarsi  oltre  la  data  entro la quale viene
          definito il procedimento stesso.
             10.  Il sottufficiale che abbia riacquistato l'idoneita'
          fisica   incondizionata  e  quello  nei  cui  confronti  il
          procedimento penale o disciplinare di stato si sia concluso
          favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione in
          servizio  permanente  con  decorrenza dal giorno successivo
          alla   scadenza   della  ferma  volontaria  precedentemente
          contratta.
             11. La domanda di cui al comma 10 deve essere presentata
          entro 60 giorni dalla data di comunicazione del giudizio di
          idoneita'  fisica  o  della  notificazione  dell'esito  del
          procedimento penale o disciplinare di stato.
             12.  Il  sottufficiale  che,  allo  scadere  del periodo
          massimo di cui al precedente comma 9, lettera a), non abbia
          riacquistato  l'idoneita' fisica incondizionata o che venga
          riconosciuto temporaneamente non idoneo, viene collocato in
          congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della
          data di comunicazione del relativo giudizio.
             13.  I  frequentatori comunque rinviati dal corso per il
          conseguimento  della  nomina  a  maresciallo  cessano dalla
          ferma  volontaria,  a  meno che all'atto dell'ammissione al
          corso  non  fossero  in servizio nella Guardia di finanza e
          salvo   l'adozione   nei  loro  confronti  degli  ulteriori
          occorrenti  provvedimenti.  Coloro  che  sono  rinviati dal
          corso  ai  sensi  del  comma  2  del precedente art. 45 non
          possono   partecipare   a   successivi   concorsi   per  il
          reclutamento  di  personale  del  ruolo  "ispettori"  della
          Guardia   di  finanze.  Coloro  che  rivestivano  un  grado
          all'atto  dell'ammissione  al  corso  sono  reintegrati nel
          grado   medesimo,   sempre  che  non  sussistano  cause  di
          impedimento.
             14.  I  frequentatori  provenienti  dai  civili  che non
          abbiano  superato gli esami del primo o del secondo anno di
          corso  possono  chiedere,  attraverso  apposita domanda, di
          continuare a prestare servizio nella Guardia di finanza nel
          ruolo  "appuntati e finanzieri". In merito all'accoglimento
          della  domanda,  decide,  con  propria  determinazione,  il
          comandante generale della Guardia di finanza.
             15.  Ai  frequentatori  del  corso  di  cui all'art. 48,
          provenienti  dai  ruoli  "sovrintendenti"  e  "appuntati  e
          finanzieri",   sino   al   conferimento   della   nomina  a
          maresciallo,  continuano ad applicarsi, rispettivamente, le
          norme  di  stato  di cui all'art. 30, comma l, e all'art. 9
          del presente decreto".