Art. 5 (Disposizioni integrative e correttive riguardanti il ruolo degli ispettori) 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 ("Ruolo ispettori"), e' aggiunto il seguente comma: "2. I marescialli aiutanti acquisiscono la qualifica di luogotenente con le modalita' di cui all'articolo 58-quater del presente decreto". 2. All'articolo 33, comma 1, del decreto di inquadramento ("Consistenza organica del ruolo "ispettori""), dopo la parola "unita'" sono aggiunte le seguenti ",di cui 11.500 che rivestono il grado di maresciallo aiutante". 3. L'articolo 34 del decreto di inquadramento ("Funzioni del personale appartenente al ruolo "ispettori""), e' modificato come segue: a) al comma 2, lettera e), dopo le parole "compiti di" e' aggiunta la parola "insegnamento,"; b) al comma 3, le parole "possono essere" sono sostituite con le parole "sono di norma"; c) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi: "4. I maresciallo aiutante in possesso della qualifica di luogotenente sono principalmente impiegati in incarichi di massima responsabilita' ed impegno operativo tra quelli di cui ai commi 2 e 3, da individuare nell'ambito di una determinazione del comandate generale o dell'autorita' dal medesimo delegata. 5. Il marescialli aiutanti luogotenente ha rango preminente sui parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di piu' marescialli aiutanti luogotenenti, ha preminenza colui che risulta avere maggiore anzianita' nella medesima qualifica." 4. L'articolo 35 del decreto di inquadramento ("Accesso al ruolo ispettori") e' modificato come segue: a) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "b) per il rimanente 30%, attraverso un concorso interno per titoli ed esami riservato: 1) per 1/3 ai brigadieri capo; 2) per 1/3 ai brigadieri e ai vice brigadieri; 3) per 1/3 al personale del ruolo "appuntati e finanzieri", in possesso dei requisiti previsti nel successivo articolo 36, comma 5, previo superamento del corso di qualificazione, di durata non inferiore a sei mesi, previsto dall'articolo 46."; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I posti eventualmente rimasti scoperti per l'ammissione al concorso di cui al comma 1, lettera b), dopo la compensazione alla stessa percentuale tra le categorie di cui ai numeri 1), 2) e 3) della medesima lettera e nell'ordine medesimo, sono devoluti in favore delle procedure concorsuali di cui al comma 1, lettera a). Il medesimo meccanismo opera nel caso in cui rimangano posti scoperti per l'ammissione al corso di cui al comma 1, lettera a)." 5. L'articolo 36 del decreto di inquadramento ("Requisiti per l'ammissione ai corsi") e' modificato come segue: a) il comma 1, lettera a), e' sostituito dal seguente: "a) gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" ed al ruolo "appuntati e finanzieri", gli allievi finanzieri, i finanzieri ausiliari e gli allievi finanzieri ausiliari nonche' gli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di' finanza che: 1) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'; 2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve; 3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dal comandante regionale o equiparato, sentito il parere formulato da almeno una delle autorita' gerarchiche sottostanti da cui il personale interessato dipende, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3, del presente decreto; 4) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, "non idonei" all'avanzamento;"; b) il comma 1, lettera b), nn. 3), 4) e 8), e' modificato come segue: "3) stato civile di celibe o nubile, vedovo o vedova; 4) statura non inferiore a metri 1,65 per gli aspiranti di sesso maschile e a metri 1,61 per le aspiranti di sesso femminile; ...omissis... 8) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve." c) al comma 5, lettera a), dopo il n. 3), sono aggiunti i seguenti numeri: "4) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna ovvero sospesi dal servizio o in aspettativa; 5) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, "non idonei" all'avanzamento al grado superiore;"; d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata puo' essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a) e b), per difetto dei prescritti requisiti." 6. L'articolo 37, comma 1, del decreto di inquadramento ("Bando di concorso") e' modificato come segue: a) le parole "decreto ministeriale" sono sostituite da "determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata"; b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita nelle seguenti sottocommissioni: 1) per l'accertamento dei requisiti; 2) per la visita medica di primo accertamento; 3) per la visita medica di revisione; 4) per gli accertamenti attitudinali; 5) per la valutazione delle prove di esame. La presidenza della commissione giudicatrice e' assunta da un ufficiale generale dalla Guardia di finanza. Ogni sottocommissione e' presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello. Della sottocommissione esaminatrice per la valutazione delle prove di esame fanno anche parte due professori in possesso del prescritto titolo accademico nelle materie oggetto di esame;"; c) alla lettera f), la parola "psico-attitudinale" e' sostituita da "attitudinale". 7. L'articolo 38 del decreto di inquadramento e' modificato come segue: a) il titolo dell'articolo e' ridenominato in "Visite mediche e accertamenti attitudinali"; b) le parole "psico-attitudinali", "psico-attitudinale" e "commissione" sono sempre sostituite, rispettivamente, dalle parole "attitudinali", "attitudinale" e "sottocommissione". 8. L'articolo 40 del decreto di inquadramento (Nomina e composizione delle commissioni") e' modificato come segue: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Qualora i concorrenti ammessi ai concorsi previsti dall'articolo 35, comma 1, superino le mille unita', la sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame di cui all'articolo 37, comma 1, lettera e), puo' essere integrata da altre sottocommissioni, unico restando il presidente. Le ulteriori sottocommissioni, ciascuna composta da un numero di componenti pari a quello della sottocommissione originaria, sono costituite in modo da attribuire ad ognuna un numero di candidati non inferiore a cinquecento."; b) al comma 2, dopo le parole "comandante generale della Guardia di finanza" sono inserite le parole "o dell'autorita' dal medesimo delegata". 9. All'articolo 41 del decreto di inquadramento ("Valutazione delle prove scritta e orale"), la parola "commissione" e' sostituita da "sottocommissione". 10. L'articolo 42 del decreto di inquadramento ("Valutazione delle prove di lingua estera e di conoscenza dell'informatica") e' modificato come segue: a) la parola "commissione" e' sempre sostituita dalla parola "sottocommissione"; b) al comma 2, dopo le parole "da un ufficiale" sono sempre inserite le parole "o un ispettore". 11. All'articolo 43 del decreto di inquadramento ("Formazione delle graduatorie"), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, la parola "commissione" e' sostituita da "sottocommissione"; b) al comma 3, lettera c), dopo il n. 9), sono aggiunti i seguenti numeri: "10) 1 ventesimo per i candidati del contingente di mare in possesso del diploma d'Istituto Tecnico ad indirizzo nautico; 11) 1 ventesimo per gli appartenenti al Corpo che siano risultati idonei ma non vincitori in precedenti procedure concorsuali per l'accesso al ruolo ispettori di cui all'articolo 35, lettera a);"; c) ai commi 5 e 6, tutte le parole "decreto ministeriale" sono sostituite con la locuzione "determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata". d) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma: "7. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa". 12. L'articolo 44 del decreto di inquadramento ("Svolgimento del corso") e' modificato come segue: a) al comma 1, dopo le parole: 1) "si svolge", sono aggiunte le parole ", anche in coerenza con quanto disposto dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,"; 2) "comandante generale della Guardia di finanza", sono aggiunte le parole "o dall'autorita' dal medesimo delegata"; b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Il conferimento della nomina al grado di maresciallo e' sospeso con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata nel caso in cui il frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del comma 3, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto." 13. L'articolo 45 del decreto di inquadramento ("Rinvio dal corso") e' modificato come segue: a) al comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera: "d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di novanta giorni, anche se non continuativi."; b) al comma 3, le parole "per una sola volta" sono sostituite da "per un massimo di due volte"; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I provvedimenti di rinvio di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata.". 14. L'articolo 46, comma 1, del decreto di inquadramento ("Bando di concorso") e' modificato come segue: a) le parole "decreto ministeriale" sono sostituite da "determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata."; b) alla lettera a), la parola "commissione" e' sempre sostituita dalla parola "sottocommissione", nonche' dopo la parola "esaminatrice" sono aggiunte le parole "e della sottocommissione per l'accertamento attitudinale,". 15. Dopo l'articolo 46 del decreto di inquadramento, e' aggiunto il seguente: ""Art. 46-bis (Accertamenti attitudinali) 1. I partecipanti al concorso sono sottoposti, secondo l'ordine di successione delle prove stabilito dal bando, ad accertamenti intesi ad accertare l'idoneita' attitudinale al servizio quale maresciallo della Guardia di finanza. 2. Il giudizio espresso in sede di accertamento dell'idoneita' attitudinale e' definitivo. 3. Il concorrente giudicato idoneo a seguito dell'accertamento attitudinale e' ammesso alle successive prove d'esame. 4. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito dell'accertamento attitudinale e' escluso dal concorso." 16. L'articolo 48 del decreto di inquadramento ("Modalita' del corso") e' modificato come segue: a) al comma 1, il numero "29" e' sostituito dal numero "28"; b) al comma 3, dopo le parole "all'articolo 55, comma 2," sono aggiunte le seguenti parole "lettere a), b) e c),". 17. L'articolo 49 del decreto di inquadramento ("Posizione di stato dei frequentatori dei corsi per il conferimento della nomina a maresciallo") e' modificato come segue: a) al comma 3, le parole "da esso delegata" sano sostituite dalle parole "dal medesimo delegata"; b) ai commi 5, 8, 9, 10 e 12, le parole "il sottufficiale" sono sostituite con la parola "l'ispettore" e le parole "per sottufficiali" sono soppresse; c) al comma 14, dopo le parole "il comandante generale della Guardia di finanza" sono aggiunte le parole "o l'autorita' dal medesimo delegata".
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 32. (Ruolo "ispettori"). 1. Il ruolo "ispettori" e' articolato nei seguenti quattro, gradi gerarchici: a) maresciallo aiutante; b) maresciallo capo; c) maresciallo ordinario; d) maresciallo". - Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 33. (Consistenza organica del ruolo "ispettori"). 1. Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 11 del presente decreto, relativamente alla forza organica del ruolo "Sovrintendenti" e della tabella H allegata alla legge 28 febbraio 1992, n. 217, la consistenza organica del ruolo "ispettori", a decorrere dal 1o settembre 1995, e' pari a n. 21.950 unita'". - Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio l995, n. 199, e' il seguente: "Art. 34. (Funzioni del personale appartenente al ruolo "ispettori"). 1. Agli appartenenti al ruolo "ispettori" sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia tributaria, di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza. 2. Il personale di cui al comma 1: a) collabora con il superiore diretto, che puo' sostituire in caso di impedimento o di assenza; b) assolve, in via prioritaria, funzioni di polizia tributaria, con particolare riguardo all'attivita' di ricerca e di constatazione delle violazioni tributarie, finanziarie ed economiche; c) svolge funzioni di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa: d) di norma e' preposto al comando di unita' operative, di reparti territoriali o di addestramento e di mezzi tecnici: e) svolge, di norma, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di formazione e di istruzione del personale del Corpo; f) espleta attivita' di studio e pianificazione, nonche' mansioni la cui esecuzione richiede continuita' di impiego per elevata specializzazione e capacita' di utilizzazione di strumentazioni tecnologiche. 3. Ai marescialli aiutanti, oltre alle funzioni di cui ai precedenti commi, possono essere attribuite mansioni che implicano, nell'ambito del titolo di appartenenza, maggiori livelli di responsabilita' e di apporto professionale, nonche' incarichi di comando ed operativi di piu' elevato impegno". - Il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 35. (Accesso al ruolo "ispettori"). 1. I marescialli della Guardia di finanza sono tratti annualmente, con le modalita' indicate nei successivi articoli, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi a concorso e, comunque, avuto riguardo alla capacita' ricettiva dei reparti di istruzione di base e di formazione: a) per il 70%, attraverso un concorso pubblico per titoli ed esami, aperto a tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti nel successivo art. 36, comma 1, previo superamento del corso di cui all'art. 44 del presente decreto; b) per il rimanente 30%, attraverso un concorso interno per titoli ed esami aperto agli appartenenti al ruolo "Sovrintendenti", ai quali e' riservato 1/3 di detta percentuale, e agli appartenenti al ruolo "Appuntati e Finanzieri", in possesso dei requisiti previsti nel successivo art. 36, comma 5, previo superamento del corso di qualificazione, di durata non inferiore a sei mesi previsto dall'art. 46. 2. I posti eventualmente rimasti scoperti al concorso di cui al comma l, lettera b), possono esser devoluti in aumento di quelli previsti per il concorso di cui alla lettera a) dello stesso comma". - Il testo dell'art. 36 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 36. (Requisiti per l'ammissione ai corsi). 1. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), indetto con le modalita' di cui al successivo art. 37, possono essere ammessi: a) il personale appartenente al ruolo "sovrintendenti" e al ruolo "appuntati e Finanzieri" che: 1) conti almeno un anno di effettivo servizio dalla promozione finanziere; 2) non abbia superato il trentacinquesimo anno di eta'; 3) sia in possesso del diploma di istruzione secondaria, di secondo grado; 4) non abbia demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso da comandante di corpo o equipollente, sentito il parere formulato da almeno una delle autorita' gerarchiche sottostanti da cui il personale interessato dipende, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3, del presente decreto; b) i giovani, anche se alle armi, che posseggano i seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici: 2) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26; 3) stato civile di celibe o vedovo e comunque senza prole (*); 4) statura non inferiore a metri 1,65; 5) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato per delitto non colposo, ne' sottoposto a misure di prevenzione; 6) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di sottufficiale della Guardia di finanza; 7) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria; 8) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 2. Il personale in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 1, lett. a), che abbia frequentato, con esito favorevole, il corso motoristi navali presso la scuola nautica della Guardia di finanza, se qualificato meritevole dalle autorita' di cui al comma 1, lettera a), punto 4), puo' essere ammesso, a domanda, nel limite massimo di un quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al corso di cui all'art. 35 con esonero dalle relative prove concorsuali. I posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di motorista navale con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parita' di punteggio, nell'ordine, a quelli di maggior grado, di maggiore anzianita' di servizio e di maggiore eta'. 3. La partecipazione al concorso di cui al comma 2 non e' ammessa per piu' di due volte. 4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi. 5. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1, lett. b), indetto con le modalita' di cui all'art. 46, possono essere ammessi: a) gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" che: 1) abbiano riportato, nell'ultimo quadriennio, la qualifica almeno di "superiore alla media" o giudizio equivalente; 2) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; 3) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso previsto dall'art. 44 del presente decreto ovvero da corsi equipollenti per il conseguimento della nomina a maresciallo: b) gli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" che, oltre a possedere i requisiti di cui alla precedente lettera a): 1) abbiano compiuto almeno 7 anni di servizio nel corpo; 2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 6. Con decreto ministeriale puo' essere, disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti di cui all'art. 35, comma 1, lettere a) e b), per difetto dei prescritti requisiti. (*) La Corte costituzionale, con sentenza 12-24 luglio 2000, n. 332 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32- Serie speciale), ha dichiarato tra, l'altro, l'illegittimita' del presente numero, nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi ai corsi per il conferimento della nomina a maresciallo, l'essere senza prole". - Il testo del comma 1, dell'art. 37 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 37. (Bando di concorso). 1. Nel bando di concorso di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), indetto con decreto ministeriale, sono stabiliti: a) il numero dei posti da mettere a concorso, distinto per il contingente ordinario e per il contingente di mare, che possono essere ripartiti tra le categorie di specializzazione determinate ai sensi dell'art. 9 della legge 23 aprile 1959, n. 189: b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso: c) la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, nonche' dei titoli indicati dall'art. 43 del presente decreto: d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti; e) la composizione della commissione per l'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso, della commissione esaminatrice per la valutazione delle prove d'esame, delle commissioni per la visita medica di primo accertamento e di revisione e della commissione per l'accertamento psico-attitudinale. Della commissione esaminatrice per la valutazione delle prove di esame fanno anche parte due professori in possesso del prescritto titolo accademico nelle materie oggetto di esame; f) i programmi, le norme per lo svolgimento e l'ordine di successione delle prove d'esame, della visita medica e dell'accertamento psico-attitudinale di cui al successivo art. 38; g) la durata del corso". - Il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 12 maggio 1993, n. 199, e' il seguente: "Art. 38. (Visite mediche e accertamenti psico-attitudinali). 1. I partecipanti al concorso sono sottoposti, secondo l'ordine di successione stabilito dal bando, a visita medica e ad accertamenti intesi ad accertare l'idoneita' psico-attitudinale al servizio quale maresciallo della Guardia di finanza. Il personale in servizio del Corpo della Guardia di finanza non e' sottoposto alla visita medica. 2. Il giudizio espresso in sede di visita medica dalla commissione di primo accertamento e' soggetto, ove l'interessato ne faccia richiesta, a revisione da parte dell'apposita commissione di revisione. Il giudizio espresso in sede di accertamento dell'idoneita' fisica e psico-attitudinale e' definitivo. 3. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito delle visite mediche o dell'accertamento psico-attitudinale e' escluso dal concorso." - Il testo dell'art. 40 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 40. (Nomina e composizione delle commissioni). 1. Qualora i concorrenti ammessi a concorsi previsti dall'art. 35, comma 1, superino le mille unita', la commissione esaminatrice di cui all'art. 37, comma 1, lettera e), possono essere integrate da un numero di componenti tali che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie. A ciascuna sottocommissione non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500. 2. Il comandante generale della Guardia di finanza nomina le commissioni e le sottocommissioni previste dal presente Capo. Nomina e composizione delle commissioni". - Il testo dell'art. 41 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. l99, e' il seguente: "Art. 41. (Valutazione delle prove scritta e orale). 1. La commissione esaminatrice per la valutazione delle prove d'esame assegna a ciascuna composizione scritta un punto di merito espresso in ventesimi. E' dichiarato idoneo il concorrente che riporta un punto di merito di almeno 10 ventesimi. 2. La commissione esaminatrice di cui al comma 1 assegna a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto di merito espresso in ventesimi. E' dichiarato idoneo il concorrente che riporta un punto di merito di almeno 10 ventesimi". - Il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 199, e' il seguente: "Art. 42. (Valutazione delle prove di lingua estera e di conoscenza dell'informatica). 1. Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso, e sempreche' abbia riportato l'idoneita' nelle prove previste dall'art. 39, e' sottoposto all'esame della lingua estera prescelta e alla prova di conoscenza dell'informatica. L'esame della lingua estera consiste in un prova scritta e in una prova orale secondo i programmi stabiliti nel bando di concorso. Il candidato puo' scegliere una o piu' delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnola, tedesca. 2. Per la valutazione dell'esame di lingua estera la commissione esaminatrice all'uopo preposta integrata da un docente abilitato all'insegnamento della lingua estera oggetto dell'esame o, in mancanza, da un ufficiale in servizio permanente della Guardia di finanza, qualificato conoscitore della lingua stessa. Per la valutazione dell'esame di conoscenza dell'informatica, la commissione esaminatrice suddetta e' integrata da un ufficiale della Guardia di finanza in servizio permanente impiegato nel settore dell'informatica. 3. La commissione esaminatrice assegna per la prova scritta e per quella orale di lingua estera per la prova di informatica un voto espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei punti assegnati nella prova scritta e orale di lingua estera e nella prova di informatica ha riportato un voto compreso fra 10 e 20 ventesimi consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito, le maggiorazioni indicate al comma 3 del successivo art. 43". - Il testo dell'art. 43 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 43. (Formazione delle graduatorie). 1. La somma aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito. 2. La commissione esaminatrice per la valutazione delle prove d'esame forma distinte graduatorie di merito. Per il contingente di mare, qualora i posti messi a concorso siano stati ripartiti per categorie di specializzazione, la graduatoria unica e' sostituita dalle graduatorie distinte per categoria di specializzazione. 3. Per la formazione delle graduatorie e' preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente ai sensi del comma 1, eventualmente cosi' maggiorato: a) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua estera: 1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi; 2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi; 3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi; b) conoscenza dell'informatica: 1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi; 2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi; 3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi: c) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio: 1) 3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile; 2) 2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra; 3) 1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o promozione straordinaria per benemerenza di servizio; 4) 0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza; 5) 1 ventesimo ai concorrenti appartenenti al ruolo "Sovrintendenti"; 6) 0,75 ventesimi ai concorrenti aventi i gradi di appuntato scelto o appuntato; 7) 2 ventesimi per gli ufficiali e i sottufficiali provenienti da altre Forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza; 8) 0,50 ventesimi ai concorrenti aventi i gradi di finanziere scelto o finanziere nonche' per i militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze attuate (esclusa l'Arma dei carabinieri) quali elettricisti magnetisti, specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di automezzi, radiomontatori, operatori meccanografrici, piloti di elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici, incursori e sommozzatori in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito: 9) 1 ventesimo per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino ad un massimo di 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato e' considerato anche il tempo trascorso, per infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa; d) concorrenti per il contingente di mare iscritti nelle matricole della gente di mare di 1a categoria: 0,25 ventesimi; d-bis) 2 ventesimi per il diploma di laurea. 4. A parita' di merito e' data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel soccorso alpino della Guardia di finanza, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 5. Con decreto ministeriale vengono approvate le graduatorie e dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. 6. Entro venti giorni dall'inizio del corso di cui all'art. 44 con decreto ministeriale possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire: a) i posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori; b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel ruolo "ispettori" per l'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado, di maresciallo". - Il testo dell'art. 44 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 44. (Svolgimento del corso). 1. Il corso per il conferimento della nomina a maresciallo, di cui all'art. 37, comma 1, lettera g) ha la durata di due anni accademici e si svolge con le modalita' e in base ai programmi stabiliti dal comandante generale della Guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare. 2. Sono ammessi al secondo anno di corso i frequentatori dichiarati idonei al termine del primo anno di corso. 3. Ai frequentatori dichiarati idonei al termine del secondo anno di corso viene conferito il grado di maresciallo nell'ordine determinato dalle graduatorie finali del corso, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami di idoneita', di prima ovvero di seconda sessione. 4. Le graduatorie finali del contingente ordinario e del contingente di mare sono determinate dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al termine del primo e del secondo anno di corso. 5. I frequentatori del corso che al termine del secondo anno di corso conseguono l'idoneita' nella seconda sessione sono iscritti in graduatoria dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione. Il frequentatore dichiarato non idoneo al termine del primo o del secondo anno di corso, puo' ripetere un solo anno di corso. 6. Il conferimento della nomina al grado di maresciallo e' sospeso con determinazione ministeriale nel caso in cui il frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del comma 3, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 55, comma 2, del presente decreto. 7. Al venir meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 6, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il frequentatore del corso deve vedersi attribuire la nomina a maresciallo con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora tale nomina non fosse stata sospesa. - Il Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000. - Il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 45. (Rinvio dal corso). 1. I frequentatori del corso possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dal corso per rinunzia. 2. Sono rinviati dal corso, d'autorita', i frequentatori che: a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano; b) riportino un punto caratteristico inferiore a 10 ventesimi: c) vengano riprovati agli esami dopo aver gia' ripetuto un anno di corso. 3. Sono anche rinviati dal corso coloro che, per infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta', ne siano rimasti assenti per oltre 90 giorni, per ciascun anno di corso. Essi, pero', sono ammessi, per una sola volta, a frequentare, nell'anno scolastico successivo a quello di cessazione della causa impeditiva, il primo e il secondo anno di corso senza essere considerati ripetenti ai sensi del comma 5 dell'art. 44. 4. Il provvedimento di rinvio per i motivi di cui al comma 2, lettera a), e' adottato con decreto ministeriale, mentre i rimanenti provvedimenti di rinvio sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza". - Il testo del comma 1, dell'art. 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 46. (Bando di concorso). 1. Nel bando di concorso di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), indetto con decreto ministeriale, sono stabiliti: a) i posti a concorso, distinti per ruolo e contingente, la composizione della commissione per l'accertamento dei requisiti e della commissione esaminatrice, l'indicazione dei titoli da valutare, le prove d'esame con relativi programmi e le norme di svolgimento degli esami: b) la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, nonche' dei titoli da valutare; c) la durata del corso". - Il testo dell'art. 48 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 48. (Modalita' del corso). 1. Per lo svolgimento del corso, per l'esclusione e per il rinvio dallo stesso, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27 e 29 del presente decreto. 2. Al termine del corso ai relativi frequentatori: a) se dichiarati idonei in prima sessione, e' conferita la nomina a maresciallo nell'ordine determinato dalle graduatorie finali, con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneita' di prima sessione al corso. Gli stessi, secondo il medesimo ordine, sono iscritti a ruolo, dopo l'ultimo dei parigrado nominati nello stesso anno, anche in seconda sessione, maresciallo al termine del corso di cui all'art. 44 del presente decreto; b) se dichiarati idonei in seconda sessione, e' conferita la nomina a maresciallo con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneita' di seconda sessione al corso, nell'ordine determinato dalle graduatorie finali. Gli stessi sono iscritti a ruolo secondo il medesimo ordine e, comunque, dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione. 3. Il conferimento della nomina a maresciallo e' sospeso nel caso in cui il frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del comma 2, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 55, comma 2, del presente decreto. 4. Al venir meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 3, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il frequentatore del corso deve essere nominato con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la nomina al grado di maresciallo non fosse stata sospesa". - Il testo dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 49. (Posizione di Stato dei frequentatori dei corsi per il conferimento della nomina a maresciallo). 1. I frequentatori del corso di cui all'art. 44: a) se provenienti dai civili, assumono lo stato, il grado e il trattamento economico di allievo finanziere e sono promossi finanzieri dopo sei mesi dalla data di arruolamento, con l'osservanza della disposizione di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del presente decreto. I militari in servizio e in congedo delle altre Forze armate e quelli in congedo della Guardia di finanza, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile perdono, rispettivamente, il grado e la qualifica; b) se provenienti dagli allievi finanzieri, conseguono la promozione a finanziere dopo sei mesi dalla data di arruolamento nel Corpo, con osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del presente decreto; c) se provenienti dal ruolo "appuntati e finanzieri", mantengono lo stato giuridico della categoria di appartenenza; d) se provenienti dal ruolo "sovrintendenti" mantengono lo stato giuridico della categoria di appartenenza. 2. I frequentatori del corso di cui al comma 1, lettere a) e b): a) contraggono una ferma volontaria di quattro anni, con decorrenza dalla data di arruolamento: b) al termine del corso, i dichiarati idonei, vengono nominati maresciallo in ferma volontaria e inviati ai reparti di impiego. 3. Al termine del complessivo periodo di ferma volontaria previsto dalle rispettive norme di stato giuridico, i marescialli di cui al comma 2 ed il personale di cui al comma 1, lettera c) che ha conseguito la nomina a maresciallo, che conservino l'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato e siano meritevoli, per qualita' morali e culturali, per buona condotta, per attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nel Corpo sono ammessi, salvo esplicita rinunzia, al servizio permanente con determinazione del comandante generale, o dell'autorita' da esso delegata. 4. La domanda di rinunzia al passaggio in servizio permanente, di cui al comma 3, va presentata, almeno 60 giorni prima della scadenza della permanenza volontaria, al reparto in cui e' in forza il militare. 5. L'ufficiale che ha alle dirette dipendenze il sottufficiale di cui al comma 3, qualora ritenga che il medesimo non sia meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al comandante generale, che decide, sentito il parere della commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali, di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, integrata - nel solo caso di parere da esprimere sul conto del personale di cui al titolo II del presente decreto - da tre appuntati dallo stesso comandante generale designati. Avverso tale decisione l'interessato puo' esperire le impugnative di legge. 6. Il personale di cui al comma 3 che non sia ammesso in servizio permanente cessa dalla ferma volontaria ed e' collocato in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria e' considerato servizio prestato in ferma volontaria. 7. All'atto del congedo, al personale di cui al comma 6 e' corrisposto un premio pari all'ultimo stipendio mensile percepito per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato. Tale premio non e' comunque cumulabile con la indennita' di anzianita' di servizio che dovesse essere corrisposta per effetto di altra normativa. 8. Il sottufficiale che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneita' fisica al servizio incondizionato o perche' imputato in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di Stato, anche se sospeso dal servizio, puo' ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria. 9. La durata complessiva del prolungamento della ferma: a) per il sottufficiale temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, non puo' superare il periodo massimo previsto per l'aspettativa; b) per il sottufficiale sottoposto a procedimento penale o disciplinare di Stato, non puo' protrarsi oltre la data entro la quale viene definito il procedimento stesso. 10. Il sottufficiale che abbia riacquistato l'idoneita' fisica incondizionata e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare di stato si sia concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta. 11. La domanda di cui al comma 10 deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneita' fisica o della notificazione dell'esito del procedimento penale o disciplinare di stato. 12. Il sottufficiale che, allo scadere del periodo massimo di cui al precedente comma 9, lettera a), non abbia riacquistato l'idoneita' fisica incondizionata o che venga riconosciuto temporaneamente non idoneo, viene collocato in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio. 13. I frequentatori comunque rinviati dal corso per il conseguimento della nomina a maresciallo cessano dalla ferma volontaria, a meno che all'atto dell'ammissione al corso non fossero in servizio nella Guardia di finanza e salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Coloro che sono rinviati dal corso ai sensi del comma 2 del precedente art. 45 non possono partecipare a successivi concorsi per il reclutamento di personale del ruolo "ispettori" della Guardia di finanze. Coloro che rivestivano un grado all'atto dell'ammissione al corso sono reintegrati nel grado medesimo, sempre che non sussistano cause di impedimento. 14. I frequentatori provenienti dai civili che non abbiano superato gli esami del primo o del secondo anno di corso possono chiedere, attraverso apposita domanda, di continuare a prestare servizio nella Guardia di finanza nel ruolo "appuntati e finanzieri". In merito all'accoglimento della domanda, decide, con propria determinazione, il comandante generale della Guardia di finanza. 15. Ai frequentatori del corso di cui all'art. 48, provenienti dai ruoli "sovrintendenti" e "appuntati e finanzieri", sino al conferimento della nomina a maresciallo, continuano ad applicarsi, rispettivamente, le norme di stato di cui all'art. 30, comma l, e all'art. 9 del presente decreto".