Art. 8
(Disposizioni   integrative   e   correttive   riguardanti  le  norme
                            transitorie)

   1.  All'articolo  69 del decreto di inquadramento ("Modifiche alla
legge  10  maggio  1983,  n.  212"), dopo il comma 1, sono aggiunti i
seguenti commi:
   ""1-bis  All'articolo  32  della  legge 10 maggio 1983, n. 212, e'
aggiunto infine il seguente comma:
   "Per  il Corpo della Guardia di finanza, la commissione permanente
di  avanzamento  di  cui  all'articolo  31  della  presente  legge e'
costituita come segue:
   presidente: un ufficiale generale;
   membri  ordinari: 3 ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano
assume  il  ruolo  di  vice  presidente  e  il meno anziano quello di
segretario;  un  maresciallo  aiutante o un brigadiere capo ovvero un
appuntato  scelto,  rispettivamente  se  trattasi  di  valutazione di
personale  del  ruolo  ispettori,  sovrintendenti ovvero "appuntati e
finanzieri",  che  possa  far  parte  della  commissione  almeno  per
l'intero   anno  solare  a  cui  si  riferiscono  le  valutazioni  da
effettuare.".
   1-ter  Gli articoli 16 e 17 della, legge 18 gennaio 1952, n. 40, e
gli  articoli  21,  22,  23  e  24  del  decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, sono abrogati."".
 
          Note all' art 8:

             -  Il  testo  dell'art.  69  del  decreto legislativo 12
          maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
             "Art. 69. (Modifiche alla legge 10 maggio 1983, n. 212).
          1.  Gli articoli 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38,
          40,  41  e 42 della legge 10 maggio 1983, n.212, a far data
          dal   lo   settembre   1995,  ad  eccezione  delle  deroghe
          espressamente   previste   nel  presente  decreto,  non  si
          applicano agli appartenenti alla Guardia di finanza.
             2.  La  commissione  permanente  di  avanzamento  per  i
          sottufficiali   del  Corpo  della  guardia  di  finanza  e'
          competente  a  pronunciarsi sulle idoneita' degli appuntati
          scelti,  degli  appuntati,  dei  finanzieri  scelti  o  dei
          finanzieri,  aspiranti al conseguimento della nomina a vice
          brigadiere  di  complemento e della riserva, ai sensi delle
          disposizioni di legge regolanti i rispettivi conseguimenti.
             3.  I  sottufficiali  di  cui all'art. 18 della legge 20
          dicembre  1973,  n.  824, che cessano dal servizio per aver
          raggiunto i limiti di eta', sono collocati nell'ausiliaria,
          nella   riserva   o   in   congedo   assoluto   a   seconda
          dell'idoneita' fisica".
             -  La  legge  18  gennaio  1952,  n.  40, recante "Norme
          d'avanzamento  per  i  sottufficiali  e  militari di truppa
          della  Guardia  di  finanza",  e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  33 dell'8 febbraio 1952, si riporta il testo
          degli artt. 16 e 17:
             "Art.  16.  Gli  aiutanti  di battaglia ed i marescialli
          maggiori   possono   essere   nominati,   previo   apposito
          esperimento  annuale  e  nel  limite di un quinto dei posti
          previsti  per il grado di maresciallo maggiore dal relativo
          organico,  alle  seguenti  cariche  speciali: comandante di
          sezione   o   di   squadriglia  del  naviglio  avente  alla
          dipendenza unita' di crociera; comandante di plotone presso
          la  Legione  allievi;  capo  scrivano presso gli uffici del
          Comando  generale  dei  Comandi  di zona, dei Comandi delle
          ioni    territoriali,   della   Accademia   e   Scuola   di
          applicazione,  della  Scuola  sottufficiali,  della Legione
          allievi e dei Comandi di circolo.
             Le  nomine  alle  cariche  speciali suddette non possono
          superare  ogni  anno  il  numero  di un venticinquesimo dei
          posti  d'organico  previsti  per  il  grado  di maresciallo
          maggiore".
             "Art.  17. All'esperimento di cui al precedente articolo
          sono   ammessi   a  domanda,  su  parere  favorevole  delle
          autorita' incaricate di esprimere i giudizi di avanzamento,
          gli  aiutanti  di  battaglia  ed i marescialli maggiori che
          contino  cinque  anni  di  grado  e siano in possesso degli
          altri requisiti stabiliti dal regolamento. Per gli aiutanti
          di  battaglia  i predetti cinque anni di grado sono ridotti
          del   periodo   corrispondente   all'anzianita'   da   essi
          eventualmente maturata nel grado di maresciallo maggiore.
             L'esperimento consiste in una prova scritta ed una prova
          orale   di   cultura   tecnico-professionale.  Il  giudizio
          sull'esperimento   e'   devoluto   ad  una  Commissione  di
          ufficiali  del  Corpo,  nominata  dal comandante generale e
          presieduta dal generale di divisione comandante in seconda,
          o,  in  sua  vece,  da un generale di brigata comandante di
          zona, la quale decide sulla idoneita' alla nomina".
             -  Il  Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
          1959,  n.  1088,  recante "Approvazione del regolamento per
          l'avanzamento  dei sottufficiali e militari di truppa della
          Guardia di finanza", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  310  del  23  dicembre  1959, si riporta il testo degli
          artt. 21, 22, 23 e 24:
             "Art.  21.  Agli  esami per l'avanzamento a scelta, agli
          esperimenti    per    l'avanzamento    ad    anzianita'   e
          all'esperimento  per  la  nomina alle cariche speciali sono
          ammessi, nei casi previsti dalla legge, i sottufficiali che
          ne siano giudicati meritevoli dalle autorita' incaricate di
          esprimere i giudizi di avanzamento.
             Le  norme  ed  i  programmi  relativi  agli esami e agli
          esperimenti  di  cui al precedente comma sono stabiliti con
          decreto Ministeriale".
             "Art.  22.  Gli  aiutanti  di  battaglia e i marescialli
          maggiori  che  superano  l'esperimento  per  la nomina alle
          cariche  speciali  sono  iscritti in un elenco in ordine di
          grado  e  di  anzianita'  e  conseguono  la nomina, secondo
          l'ordine   anzidetto,   quando   si  verifica  vacanza  nel
          contingente  delle  cariche  speciali,  nei  limiti fissati
          dalla legge.
             La nomina e' conferita con decreto ministeriale".
             "Art.  23.  Le  disposizioni  concernenti  i  quadri  di
          avanzamento   si   applicano  anche  per  gli  elenchi  dei
          sottufficiali da nominare alle cariche speciali.
             Il  sottufficiale  che,  dopo  aver conseguito la nomina
          alle cariche speciali, si dimostri immeritevole, per motivi
          disciplinari   o  inettitudine,  di  ricoprire  le  cariche
          stesse,  puo'  esserne  esonerato dal Ministro, su proposta
          delle   autorita'   incaricate  di  esprimere  il  giudizio
          sull'avanzamento e previo parere del comandante generale".
             "Art.  24.  La  Commissione  cui e' devoluto il giudizio
          sull'esperimento  per  la  nomina  alle cariche speciali e'
          composta  oltre  che dal presidente, previsto dall'art. 17,
          ultimo  comma,  della  legge 18 gennaio 1952, n. 40, da due
          ufficiali superiori, membri.
             E'  dichiarato idoneo dalla Commissione il candidato che
          riporti almeno dodici ventesimi in ciascuna prova.
             Le  Commissioni  cui e' devoluto il giudizio sugli esami
          per   l'avanzamento   a  scelta  e  sugli  esperimenti  per
          l'avanzamento ad anzianita' sono composte da un colonnello,
          presidente, da due ufficiali superiori e da un capitano".