Art. 8 (Disposizioni integrative e correttive riguardanti le norme transitorie) 1. All'articolo 69 del decreto di inquadramento ("Modifiche alla legge 10 maggio 1983, n. 212"), dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi: ""1-bis All'articolo 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' aggiunto infine il seguente comma: "Per il Corpo della Guardia di finanza, la commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della presente legge e' costituita come segue: presidente: un ufficiale generale; membri ordinari: 3 ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; un maresciallo aiutante o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero "appuntati e finanzieri", che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.". 1-ter Gli articoli 16 e 17 della, legge 18 gennaio 1952, n. 40, e gli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, sono abrogati."".
Note all' art 8: - Il testo dell'art. 69 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 69. (Modifiche alla legge 10 maggio 1983, n. 212). 1. Gli articoli 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 41 e 42 della legge 10 maggio 1983, n.212, a far data dal lo settembre 1995, ad eccezione delle deroghe espressamente previste nel presente decreto, non si applicano agli appartenenti alla Guardia di finanza. 2. La commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali del Corpo della guardia di finanza e' competente a pronunciarsi sulle idoneita' degli appuntati scelti, degli appuntati, dei finanzieri scelti o dei finanzieri, aspiranti al conseguimento della nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, ai sensi delle disposizioni di legge regolanti i rispettivi conseguimenti. 3. I sottufficiali di cui all'art. 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, che cessano dal servizio per aver raggiunto i limiti di eta', sono collocati nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita' fisica". - La legge 18 gennaio 1952, n. 40, recante "Norme d'avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1952, si riporta il testo degli artt. 16 e 17: "Art. 16. Gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori possono essere nominati, previo apposito esperimento annuale e nel limite di un quinto dei posti previsti per il grado di maresciallo maggiore dal relativo organico, alle seguenti cariche speciali: comandante di sezione o di squadriglia del naviglio avente alla dipendenza unita' di crociera; comandante di plotone presso la Legione allievi; capo scrivano presso gli uffici del Comando generale dei Comandi di zona, dei Comandi delle ioni territoriali, della Accademia e Scuola di applicazione, della Scuola sottufficiali, della Legione allievi e dei Comandi di circolo. Le nomine alle cariche speciali suddette non possono superare ogni anno il numero di un venticinquesimo dei posti d'organico previsti per il grado di maresciallo maggiore". "Art. 17. All'esperimento di cui al precedente articolo sono ammessi a domanda, su parere favorevole delle autorita' incaricate di esprimere i giudizi di avanzamento, gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori che contino cinque anni di grado e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dal regolamento. Per gli aiutanti di battaglia i predetti cinque anni di grado sono ridotti del periodo corrispondente all'anzianita' da essi eventualmente maturata nel grado di maresciallo maggiore. L'esperimento consiste in una prova scritta ed una prova orale di cultura tecnico-professionale. Il giudizio sull'esperimento e' devoluto ad una Commissione di ufficiali del Corpo, nominata dal comandante generale e presieduta dal generale di divisione comandante in seconda, o, in sua vece, da un generale di brigata comandante di zona, la quale decide sulla idoneita' alla nomina". - Il Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, recante "Approvazione del regolamento per l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 23 dicembre 1959, si riporta il testo degli artt. 21, 22, 23 e 24: "Art. 21. Agli esami per l'avanzamento a scelta, agli esperimenti per l'avanzamento ad anzianita' e all'esperimento per la nomina alle cariche speciali sono ammessi, nei casi previsti dalla legge, i sottufficiali che ne siano giudicati meritevoli dalle autorita' incaricate di esprimere i giudizi di avanzamento. Le norme ed i programmi relativi agli esami e agli esperimenti di cui al precedente comma sono stabiliti con decreto Ministeriale". "Art. 22. Gli aiutanti di battaglia e i marescialli maggiori che superano l'esperimento per la nomina alle cariche speciali sono iscritti in un elenco in ordine di grado e di anzianita' e conseguono la nomina, secondo l'ordine anzidetto, quando si verifica vacanza nel contingente delle cariche speciali, nei limiti fissati dalla legge. La nomina e' conferita con decreto ministeriale". "Art. 23. Le disposizioni concernenti i quadri di avanzamento si applicano anche per gli elenchi dei sottufficiali da nominare alle cariche speciali. Il sottufficiale che, dopo aver conseguito la nomina alle cariche speciali, si dimostri immeritevole, per motivi disciplinari o inettitudine, di ricoprire le cariche stesse, puo' esserne esonerato dal Ministro, su proposta delle autorita' incaricate di esprimere il giudizio sull'avanzamento e previo parere del comandante generale". "Art. 24. La Commissione cui e' devoluto il giudizio sull'esperimento per la nomina alle cariche speciali e' composta oltre che dal presidente, previsto dall'art. 17, ultimo comma, della legge 18 gennaio 1952, n. 40, da due ufficiali superiori, membri. E' dichiarato idoneo dalla Commissione il candidato che riporti almeno dodici ventesimi in ciascuna prova. Le Commissioni cui e' devoluto il giudizio sugli esami per l'avanzamento a scelta e sugli esperimenti per l'avanzamento ad anzianita' sono composte da un colonnello, presidente, da due ufficiali superiori e da un capitano".