Art. 9
         (Disposizioni integrative e correttive riguardanti
                 le norme di trattamento economico)

   1.  Dopo  l'articolo 73 del decreto di inquadramento ("trattamento
economico"), sono aggiunti i seguenti articoli:

   ""Art.   73-bis   (Attribuzione  di  uno  scatto  aggiuntivo  agli
appuntati scelti)
   1.  Agli  appuntati  scelti  che  abbiano  compiuto  otto  anni di
permanenza  nel  grado,  abbiano  riportato  nell'ultimo triennio una
valutazione   caratteristica  almeno  di  "nella  media"  o  giudizio
equivalente  e non abbiano riportato nell'ultimo biennio una sanzione
disciplinare  piu'  grave della consegna di rigore, e' attribuito uno
scatto   aggiuntivo,   rimanendo   immutato  il  livello  retributivo
assegnato.
   2.  Per  il  personale  di  cui  al  comma  1, che, all'atto della
maturazione del requisito temporale, si trovi in una delle condizioni
di  cui  all'articolo  11,  comma  1,  lettere  a),  b)  e  c) ovvero
dell'articolo  55,  lettere a), b) e c) del decreto di inquadramento,
l'attribuzione  dello  scatto aggiuntivo di cui al presente articolo,
avviene,   con   effetto  retroattivo,  al  venir  meno  della  causa
impeditiva,  salvo  che  la  stessa  non  comporti  la cessazione dal
servizio.

                             Art. 73-ter
      (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai brigadieri capo
         e di un emolumento pensionabile ai vice brigadieri)

   1. Ai brigadieri capo che abbiano compiuto otto anni di permanenza
nel  grado,  abbiano  riportato  nell'ultimo triennio una valutazione
caratteristica  almeno  di "nella media" o giudizio equivalente e non
abbiano  riportato nell'ultimo biennio una sanzione disciplinare piu'
grave  della  consegna di rigore, e' attribuito uno scatto aggiuntivo
rimanendo  immutato  il livello retributivo assegnato. Tale scatto e'
attribuito  come  assegno ad personam, riassorbibile e non cumulabile
con  lo scatto gerarchico previsto per lo stesso livello retributivo,
in caso di accesso ai ruoli superiori.
   2.  Ai vice brigadieri che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di
permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano riportato un
giudizio  non  inferiore a "nella media" e che non abbiano riportato,
nello  stesso  periodo,  una  sanzione  disciplinare piu' grave della
consegna   di   rigore,  e'  attribuito  un  emolumento  pensionabile
determinato  nella  somma di £. 370.000 annuo lorde, valido anche per
la   tredicesima   mensilita'   per   l'indennita'   di   buonuscita,
riassorbibile  con  lo  scatto  gerarchico  attribuito  nello  stesso
livello   retributivo   ovvero   all'atto   dell'accesso  al  livello
retributivo superiore.
   3.  Per  il  personale  di  cui ai commi 1 e 2 che, all'atto della
maturazione del requisito temporale, si trovi in una delle condizioni
di  cui  all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto di
inquadramento,  l'attribuzione  dello  scatto  aggiuntivo  di  cui al
presente  articolo,  avviene,  con effetto retroattivo, al venir meno
della   causa  impeditiva,  salvo  che  la  stessa  non  comporti  la
cessazione dal servizio.

                           Art. 73-quater
     (Clausola di salvaguardia economica per i marescialli capo
     e attribuzione di un emolumento pensionabile ai marescialli
                     ordinari e ai marescialli)

   1.  Ai  marescialli  capo e' attribuito un emolumento pensionabile
pari  alla  differenza  tra  il proprio livello di inquadramento e il
livello retributivo superiore, a condizione che:

a) abbiano  maturato  dieci anni di permanenza nel grado. Ai fini del
   computo  di tale periodo, non vanno calcolati gli anni per i quali
   gli  interessati  sono  stati giudicati non idonei ovvero e' stato
   espresso  parere  contrario  ai sensi dell'articolo 15 del decreto
   legislativo  28  luglio  1989, n. 271, all'avanzamento al grado di
   maresciallo   aiutante,   nonche'   i  periodi  di  detrazione  di
   anzianita' subiti per effetto di condanne penali o sospensioni dal
   servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati,
   oltre  ai  periodi  di  riduzione  di anzianita' in conseguenza di
   interruzioni dal servizio, nel medesimo grado;
b) abbiano  riportato  in  sede  di  valutazione  caratteristica, nel
   triennio   antecedente   all'anno  di  maturazione  del  requisito
   temporale,  una  qualifica  di  almeno  "nella  media"  o giudizio
   equivalente;
c) non  abbiano  riportato nell'ultimo triennio sanzioni disciplinari
   piu' gravi della consegna di rigore.

   2.  Ai  marescialli  ordinari  che abbiano compiuto tre anni e sei
mesi  di  permanenza  nel  grado,  che nel biennio precedente abbiano
riportato  un  giudizio  non  inferiore a "nella media" e non abbiano
riportato, nello stesso periodo, una sanzione disciplinare piu' grave
della  consegna  di  rigore, e' attribuito un emolumento pensionabile
determinato  nella  somma di £. 500.000 annuo lorde, valido anche per
la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita.
   3.  Ai  marescialli che abbiano compiuto un anno di permanenza nel
grado,  che  nell'anno  precede  abbiano  riportato  un  giudizio non
inferiore  a  "nella  media"  e  non  abbiano riportato, nello stesso
periodo  una  sanzione  disciplinare  piu'  grave  della  consegna di
rigore,  e'  attribuito  un emolumento pensionabile determinato nella
somma  di  £.  500.000  annue  lorde, valido anche per la tredicesima
mensilita' e per l'indennita' di buonuscita.
   4.  Il  trattamento  economico  di  cui  ai  commi  1, 2 e 3 viene
attribuito  con  decorrenza  dal  giorno successivo al compimento del
requisito  temporale  ed  e'  riassorbito  all'atto  dell'accesso  al
livello retributivo superiore.
   5.  Per  il personale di cui ai commi 1, 2 e 3 che, all'atto della
maturazione del requisito temporale, si trovi in una delle condizioni
di  cui  all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto di
inquadramento,  l'attribuzione  del relativo trattamento economico di
cui  al presente articolo, avviene, con effetto retroattivo al venire
meno  della  causa  impeditiva,  salvo  che la stessa non comporti la
cessazione dal servizio.

                          Art. 73-quinques
(Emolumento ex articolo 3, comma 2 della legge 28 marzo 1997, n. 85)

   1.  A  partire  dal  1o  gennaio 2001, ai marescialli aiutanti del
Corpo  della  Guardia  di  finanza,  compresi coloro che rivestono la
qualifica  di  luogotenente,  con  almeno  due anni e quattro mesi di
anzianita'  nel grado, e' attribuito un emolumento pensionabile annuo
lordo,  valido  anche per la tredicesima mensilita', per l'indennita'
di  buonuscita  e per la determinazione della base pensionabile, pari
alla  differenza  tra  il  proprio  livello retributivo ed il livello
retributivo  superiore,  riassorbibile  in  caso  di  passaggio ad un
livello  retributivo  superiore  e non costituisce presupposto per la
determinazione degli scatti gerarchici di livello.
   2.  Ai  sottotenenti  e tenenti provenienti dal ruolo "ispettori",
con  almeno  venti  anni di servizio comunque prestato, e' attribuito
l'emolumento pensionabile di cui al comma 1.
   3.  Il  beneficio  di  cui  al  comma  1,  non  compete in caso di
passaggio   al   livello  retributivo  superiore  e  non  costituisce
presupposto per la determinazione degli scatti stipendiali.
   4.  L'emolumento  di  cui ai commi 1 e 2, con la stessa decorrenza
del  1o  gennaio  2001,  e'  corrisposto, ai soli fini pensionistici;
anche  al  personale  collocato  in  quiescenza nel periodo 2 gennaio
1998-1o gennaio 2001.
   5.  Contestualmente  alla corresponsione dell'emolumento di cui ai
commi  1,  2  e  4,  e'  riassorbito  quello  attribuito  per effetto
dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999, n. 254.

                           Art. 73-sexies
         (Trattamento economico del personale in ausiliaria)

   1.  Al  personale  che alla data di entrata in vigore del presente
decreto  si  trova nella posizione di ausiliaria, non si applicano le
disposizioni   del   presente   decreto   ai   fini  dell'adeguamento
dell'indennita' prevista rispettivamente dall'articolo 46 della legge
10  maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni, e
dell'articolo  12  della  legge 1o febbraio 1989, n. 53, e successive
modificazioni  ed  integrazioni.  Ai  fini della determinazione delle
indennita'   di  ausiliaria  spettate  al  medesimo  personale,  sono
confermati  i  livelli  retributivi di cui al decreto legge 7 gennaio
1992,  n.  5,  convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6
marzo 1992, n. 216, ovvero del combinato disposto di cui all'articolo
73 e alla tabella "I" allegata al decreto di inquadramento.
   2.  Le  disposizioni  di  cui alla legge 21 febbraio 1963, n. 252,
sono  estese  a  tutto  il  personale  in  ausiliaria del Corpo della
Guardia di finanza.""
 
          Note all'art. 9:


             -  Per  il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 28
          luglio 1989, n. 271, vgs. le note all'art. 2.
             -  La  legge 28 marzo 1997, n. 85, recante "Disposizioni
          in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento
          del  trattamento  economico  degli  ufficiali  delle  Forze
          armate  e qualifiche equiparate delle Forze di polizia", e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  76 del 2 aprile
          1997, si riporta il testo dell'art. 3:
             "Art.  3.  1.  A  decorrere dal 10 gennaio 1996, ai vice
          commissari,  ai  commissari  della  Polizia  di Stato ed al
          personale    delle    Forze   di   polizia   di   qualifica
          corrispondente, nonche' agli ufficiali delle Forze armate e
          delle  Forze  di  polizia  ad ordinamento militare di grado
          corrispondente  ed al personale rispettivamente equiparato,
          sono attribuiti i trattamenti stipendiali corrispondenti ai
          seguenti livelli retributivi:

          a) ai  vice  commissari  ed ai tenenti, il livello VII-bis,
             calcolato  a  norma  dell'articolo 43-bis della legge 1o
             aprile 1981, n. 121:
          b) ai commissari ed ai capitani, il livello VIII.

             2.  Agli  ispettori  superiori delle Forze di polizia ad
          ordinamento  civile,  ai  marescialli aiutanti di quelle ad
          ordinamento militare, nonche' ai marescialli aiutanti delle
          Forze  armate,  con  maggiore  anzianita' di servizio nella
          qualifica   o   nel   grado  e'  attribuito  un  emolumento
          pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di
          inquadramento  e  il livello retributivo superiore, secondo
          decorrenza,   modalita'   e  sulla  base  di  requisiti  da
          determinare  in  sede  di contrattazione collettiva, ovvero
          nell'ambito  delle procedure di concertazione ivi previste,
          ed  in  relazione  alle risorse finanziarie disponibili. Il
          medesimo   emolumento   e'   inoltre  attribuito,  evitando
          sperequazioni   con  altro  personale  o  adottando  misure
          perequative  occorrenti, ai tenenti e al personale di grado
          e  qualifica  corrispondente,  aventi  pari  anzianita'  di
          servizio comunque prestato.
             3. Fino a quando non si provvedera' al riordinamento dei
          ruoli  degli  ufficiali del Corpo forestale dello Stato, il
          trattamento  stipendiale  corrispondente al livello VII-bis
          e'  attribuito  agli  ufficiali  del Corpo che rivestono la
          qualifica  iniziale e quello corrispondente al livello VIII
          agli  ufficiali aventi una anzianita' di servizio effettivo
          nel  ruolo  pari  a  quella dei commissari della Polizia di
          Stato.
             4. Fino a quando non si provvedera' al riordinamento dei
          ruoli   direttivi  dell'Amministrazione  penitenziaria,  da
          attuare  entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  le  disposizioni  dell'articolo 40
          della  legge 15 dicembre 1990, n. 395, trovano applicazione
          nei   confronti   del  personale  appartenente  ai  profili
          professionali  ascrivibili  all'ex  carriera  direttiva, di
          qualifica  corrispondente  a  quella  dei  commissari e dei
          dirigenti della Polizia di Stato.
             5. I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione
          del    presente   articolo,   compresi   quelli   derivanti
          dall'attribuzione  di uno scatto gerarchico in applicazione
          degli  articoli  138  e  140 della legge 11 luglio 1980, n.
          312,  ai  commissari  capo  ed  ai maggiori ed al personale
          delle   Forze   di  polizia  di  qualifica  corrispondente,
          assorbono  l'autonoma maggiorazione stipendiale corrisposta
          dal  1o  gennaio  1996 al medesimo personale, in attesa del
          riordino degli inquadramenti retributivi".
             -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 16 marzo
          1999,  n.  254, recante "Recepimento del raccordo sindacale
          per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  e del
          provvedimento  di  concertazione  delle Forze di polizia ad
          ordinamento  militare  relativi  al  quadriennio  normativo
          1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999", pubblicato in
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3
          agosto 1999, si riporta il testo dell'art. 65:
             "Art.  65.  (Emolumento  ex  articolo  3, comma 2, della
          legge  28  marzo  1997,  n. 85). 1. Ai marescialli aiutanti
          dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo della guardia di
          finanza,  con  almeno due anni e quattro mesi di anzianita'
          nel  grado,  maturata a partire da data non anteriore al 1o
          settembre  1995,  e'  attribuito un emolumento pensionabile
          annuo  lordo  valido  anche per la tredicesima mensilita' e
          per  l'indennita' di buonuscita, non superiore nel triennio
          1998-2000   alla  differenza  tra  il  proprio  livello  di
          inquadramento ed il livello retributivo superiore.
             2.  L'emolumento  di  cui  al comma 1 e' corrisposto per
          ciascun  anno  del  triennio  1998-2000  nella misura annua
          lorda di lire 660.000 non cumulabili.
             3.  Ai  tenenti  provenienti dai marescialli, con almeno
          venti  anni  di  servizio  comunque prestato, e' attribuito
          l'emolumento  pensionabile  di  cui  al  comma  1,  con  le
          modalita' e le decorrenze previste nel comma 2.
             4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono fra loro
          cumulabili,  non  competono in caso di passaggio al livello
          retributivo  superiore  e non costituiscono presupposto per
          la determinazione degli scatti gerarchici di stipendio".
             - La legge 10 maggio 1983, n. 212, (per l'argomento vgs.
          nota all'art. 2), si riporta il testo dell'art. 46:
             "Art.  46.  Al  sottufficiale  in ausiliaria compete, in
          aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua
          lorda  pari  all'80  per  cento  della  differenza  tra  il
          trattamento   normale   di   quiescenza   percepito  ed  il
          trattamento  economico onnicomprensivo spettante nel tempo,
          da  attribuire  virtualmente ai soli fini pensionistici, al
          pari  grado  in  servizio  e  con  anzianita'  di  servizio
          corrispondente   a   quella   posseduta  dal  sottufficiale
          all'atto  del  collocamento  in  ausiliaria. Per il calcolo
          della    predetta    differenza    non   si   tiene   conto
          dell'indennita'  integrativa  speciale,  ne' della quota di
          aggiunta di famiglia.
             Le  disposizioni di cui agli artt. 67, terzo comma, e 69
          primo  e  terzo  comma,  della L. 10 aprile 1954, n. 113, e
          successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle di
          cui  all'articolo  55 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,
          sono estese al sottufficiale dell'ausiliaria.
             Allo  scadere  del  periodo di permanenza in ausiliaria,
          durante  il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene
          operata  in  ragione  del  7  per  cento,  e'  liquidato al
          sottufficiale   un   nuoto  trattamento  di  quiescenza  in
          relazione  a  detto  periodo  e  sulla  base  degli assegni
          pensionabili  che  servirono ai fini della liquidazione del
          trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio
          permanente   o   dal  richiamo,  maggiorati  degli  aumenti
          biennali  di  cui all'articolo 1 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  11  gennaio  1956,  n.  19,  relativi al
          periodo trascorso in ausiliaria non altrimenti computato in
          precedenti  eventuali liquidazioni, nonche' dell'indennita'
          di cui al precedente primo comma. Al sottufficiale, che sia
          stato  richiamato  dall'ausiliaria  per  almeno un anno, e'
          liquidato  all'atto  della cessazione dal richiamo un nuovo
          trattamento   di   quiescenza,  sulla  base  degli  assegni
          pensionabili  percepiti  durante  il  richiamo,  maggiorati
          degli  aumenti  biennali  maturati nel periodo trascorso in
          ausiliaria prima del richiamo stesso".
             La  legge  1o  febbraio  1989, n. 53, recante "Modifiche
          alle  norme  sullo  stato  giuridico  sull'avanzamento  dei
          vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma
          dei  carabinieri  e  del  Corpo  della  guardia  di finanza
          nonche'  disposizioni  relative  alla  Polizia di Stato, al
          Corpo  degli  agenti di custodia e al Corpo forestale dello
          Stato",   e'   pubblicata  in  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  n. 43 del 21 febbraio 1989, si riporta
          il testo dell'art. 12:
             "Art.  12.  1.  Al  personale di cui alla presente legge
          collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento
          di  quiescenza,  una indennita' annua lorda pari all'80 per
          cento  della  differenza  tra  il  trattamento  normale  di
          quiescenza    percepito   ed   il   trattamento   economico
          onnicomprensivo   spettante   nel   tempo,   da  attribuire
          virtualmente  ai  soli fini pensionistici, al pari grado in
          servizio  e  con  anzianita'  di  servizio corrispondente a
          quella  posseduta  all'atto del collocamento in ausiliaria.
          Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto
          dell'indennita'  integrativa  speciale,  ne' della quota di
          aggiunta di famiglia.
             2.  Ai fini di quanto stabilito nel comma 1 si applicano
          le  disposizioni  di cui all'articolo 46 della L. 10 maggio
          1983,  n. 212. A tal fine al primo comma dell'art. 46 della
          L.  10  maggio  1983,  n. 212, dopo la parola: "spettante",
          sono aggiunte le seguenti: "nel tempo"".
             -  Per  l'argomento del decreto legge 7 gennaio 1992, n.
          5,  convertito  in  legge  con  modificazioni dalla legge 6
          maggio 1992, n. 216, vgs. note alle premesse.
             -  La  legge 21 febbraio 1963, n. 252, recante "Facolta'
          degli  ufficiali  in ausiliaria di contrarre prestiti verso
          cessione  del  quinto  del  trattamento di pensione in loro
          godimento",  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 78
          del 22 marzo 1963, si riporta il testo:
             "Art.  1.  Gli  ufficiali  in ausiliaria possono, con la
          osservanza,  in  quanto  applicabili, delle norme contenute
          nel  testo unico approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica  5  gennaio  1950, n. 180, contrarre prestiti da
          estinguersi   mediante   la  cessione  del  trattamento  di
          pensione  loro spettante, escluso ogni assegno o indennita'
          di  carattere  accessorio,  fino  al  quinto  del  relativo
          ammontare   ed   entro   il   limite  delle  quote  mensili
          corrispondenti al numero dei mesi che mancano alla scadenza
          del periodo massimo di ausiliaria.
             A  tal  fine  il  trattamento  suindicato spettante agli
          ufficiali in ausiliaria e' assoggettato al contributo dello
          0,50  per  cento  di  cui  all'art. 11 della legge 8 aprile
          1952. n. 212, e successive modificazioni.
             Detto  contributo  e'  rimborsabile  d'ufficio  all'atto
          della  cessazione  del  periodo  di  ausiliaria, secondo le
          norme del menzionato articolo 11 della legge 8 aprile 1952,
          n. 212.
             Art.  2. La facolta' prevista dal precedente articolo e'
          subordinata   al   preventivo   nulla-osta  del  comandante
          militare  territoriale  o  del  comandante del dipartimento
          marittimo  o  del  comandante  di  regione aerea, dal quale
          l'ufficiale  dipende per ragioni di impiego o di residenza.
          Se   trattasi   di   ufficiale   assegnato   per  l'impiego
          all'Amministrazione  centrale militare o ad enti, comandi o
          reparti  di altra forza armata, il nulla osta e' rilasciato
          dal Ministero.
             Art.  3.  Per  gli  ufficiali  in servizio permanente il
          periodo  di  dieci anni previsto dall'articolo 23 del testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          5  gennaio  1950,  n.  180,  e'  riferito alla scadenza del
          periodo massimo di ausiliaria.
             L'ammontare  del  prestito  non  puo'  essere  superiore
          all'importo  delle  quote cedibili determinato in relazione
          allo  stipendio  e  al  trattamento  di  pensione spettanti
          all'atto della presentazione della domanda.
             La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
          inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
          della  Repubblica  Italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque
          spetti  di osservarla e di farla osservare come legge dello
          Stato".