Art. 9 (Disposizioni integrative e correttive riguardanti le norme di trattamento economico) 1. Dopo l'articolo 73 del decreto di inquadramento ("trattamento economico"), sono aggiunti i seguenti articoli: ""Art. 73-bis (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli appuntati scelti) 1. Agli appuntati scelti che abbiano compiuto otto anni di permanenza nel grado, abbiano riportato nell'ultimo triennio una valutazione caratteristica almeno di "nella media" o giudizio equivalente e non abbiano riportato nell'ultimo biennio una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore, e' attribuito uno scatto aggiuntivo, rimanendo immutato il livello retributivo assegnato. 2. Per il personale di cui al comma 1, che, all'atto della maturazione del requisito temporale, si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c) ovvero dell'articolo 55, lettere a), b) e c) del decreto di inquadramento, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al presente articolo, avviene, con effetto retroattivo, al venir meno della causa impeditiva, salvo che la stessa non comporti la cessazione dal servizio. Art. 73-ter (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai brigadieri capo e di un emolumento pensionabile ai vice brigadieri) 1. Ai brigadieri capo che abbiano compiuto otto anni di permanenza nel grado, abbiano riportato nell'ultimo triennio una valutazione caratteristica almeno di "nella media" o giudizio equivalente e non abbiano riportato nell'ultimo biennio una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore, e' attribuito uno scatto aggiuntivo rimanendo immutato il livello retributivo assegnato. Tale scatto e' attribuito come assegno ad personam, riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto per lo stesso livello retributivo, in caso di accesso ai ruoli superiori. 2. Ai vice brigadieri che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a "nella media" e che non abbiano riportato, nello stesso periodo, una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore, e' attribuito un emolumento pensionabile determinato nella somma di £. 370.000 annuo lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore. 3. Per il personale di cui ai commi 1 e 2 che, all'atto della maturazione del requisito temporale, si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto di inquadramento, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al presente articolo, avviene, con effetto retroattivo, al venir meno della causa impeditiva, salvo che la stessa non comporti la cessazione dal servizio. Art. 73-quater (Clausola di salvaguardia economica per i marescialli capo e attribuzione di un emolumento pensionabile ai marescialli ordinari e ai marescialli) 1. Ai marescialli capo e' attribuito un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento e il livello retributivo superiore, a condizione che: a) abbiano maturato dieci anni di permanenza nel grado. Ai fini del computo di tale periodo, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei ovvero e' stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, all'avanzamento al grado di maresciallo aiutante, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianita' in conseguenza di interruzioni dal servizio, nel medesimo grado; b) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nel triennio antecedente all'anno di maturazione del requisito temporale, una qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente; c) non abbiano riportato nell'ultimo triennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna di rigore. 2. Ai marescialli ordinari che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato, nello stesso periodo, una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore, e' attribuito un emolumento pensionabile determinato nella somma di £. 500.000 annuo lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita. 3. Ai marescialli che abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado, che nell'anno precede abbiano riportato un giudizio non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato, nello stesso periodo una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore, e' attribuito un emolumento pensionabile determinato nella somma di £. 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita. 4. Il trattamento economico di cui ai commi 1, 2 e 3 viene attribuito con decorrenza dal giorno successivo al compimento del requisito temporale ed e' riassorbito all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore. 5. Per il personale di cui ai commi 1, 2 e 3 che, all'atto della maturazione del requisito temporale, si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto di inquadramento, l'attribuzione del relativo trattamento economico di cui al presente articolo, avviene, con effetto retroattivo al venire meno della causa impeditiva, salvo che la stessa non comporti la cessazione dal servizio. Art. 73-quinques (Emolumento ex articolo 3, comma 2 della legge 28 marzo 1997, n. 85) 1. A partire dal 1o gennaio 2001, ai marescialli aiutanti del Corpo della Guardia di finanza, compresi coloro che rivestono la qualifica di luogotenente, con almeno due anni e quattro mesi di anzianita' nel grado, e' attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo, valido anche per la tredicesima mensilita', per l'indennita' di buonuscita e per la determinazione della base pensionabile, pari alla differenza tra il proprio livello retributivo ed il livello retributivo superiore, riassorbibile in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello. 2. Ai sottotenenti e tenenti provenienti dal ruolo "ispettori", con almeno venti anni di servizio comunque prestato, e' attribuito l'emolumento pensionabile di cui al comma 1. 3. Il beneficio di cui al comma 1, non compete in caso di passaggio al livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti stipendiali. 4. L'emolumento di cui ai commi 1 e 2, con la stessa decorrenza del 1o gennaio 2001, e' corrisposto, ai soli fini pensionistici; anche al personale collocato in quiescenza nel periodo 2 gennaio 1998-1o gennaio 2001. 5. Contestualmente alla corresponsione dell'emolumento di cui ai commi 1, 2 e 4, e' riassorbito quello attribuito per effetto dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254. Art. 73-sexies (Trattamento economico del personale in ausiliaria) 1. Al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova nella posizione di ausiliaria, non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennita' prevista rispettivamente dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 12 della legge 1o febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione delle indennita' di ausiliaria spettate al medesimo personale, sono confermati i livelli retributivi di cui al decreto legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 marzo 1992, n. 216, ovvero del combinato disposto di cui all'articolo 73 e alla tabella "I" allegata al decreto di inquadramento. 2. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1963, n. 252, sono estese a tutto il personale in ausiliaria del Corpo della Guardia di finanza.""
Note all'art. 9: - Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, vgs. le note all'art. 2. - La legge 28 marzo 1997, n. 85, recante "Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 1997, si riporta il testo dell'art. 3: "Art. 3. 1. A decorrere dal 10 gennaio 1996, ai vice commissari, ai commissari della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonche' agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, sono attribuiti i trattamenti stipendiali corrispondenti ai seguenti livelli retributivi: a) ai vice commissari ed ai tenenti, il livello VII-bis, calcolato a norma dell'articolo 43-bis della legge 1o aprile 1981, n. 121: b) ai commissari ed ai capitani, il livello VIII. 2. Agli ispettori superiori delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento militare, nonche' ai marescialli aiutanti delle Forze armate, con maggiore anzianita' di servizio nella qualifica o nel grado e' attribuito un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento e il livello retributivo superiore, secondo decorrenza, modalita' e sulla base di requisiti da determinare in sede di contrattazione collettiva, ovvero nell'ambito delle procedure di concertazione ivi previste, ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Il medesimo emolumento e' inoltre attribuito, evitando sperequazioni con altro personale o adottando misure perequative occorrenti, ai tenenti e al personale di grado e qualifica corrispondente, aventi pari anzianita' di servizio comunque prestato. 3. Fino a quando non si provvedera' al riordinamento dei ruoli degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, il trattamento stipendiale corrispondente al livello VII-bis e' attribuito agli ufficiali del Corpo che rivestono la qualifica iniziale e quello corrispondente al livello VIII agli ufficiali aventi una anzianita' di servizio effettivo nel ruolo pari a quella dei commissari della Polizia di Stato. 4. Fino a quando non si provvedera' al riordinamento dei ruoli direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, da attuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, trovano applicazione nei confronti del personale appartenente ai profili professionali ascrivibili all'ex carriera direttiva, di qualifica corrispondente a quella dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato. 5. I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione del presente articolo, compresi quelli derivanti dall'attribuzione di uno scatto gerarchico in applicazione degli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai commissari capo ed ai maggiori ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, assorbono l'autonoma maggiorazione stipendiale corrisposta dal 1o gennaio 1996 al medesimo personale, in attesa del riordino degli inquadramenti retributivi". - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, recante "Recepimento del raccordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999", pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1999, si riporta il testo dell'art. 65: "Art. 65. (Emolumento ex articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85). 1. Ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con almeno due anni e quattro mesi di anzianita' nel grado, maturata a partire da data non anteriore al 1o settembre 1995, e' attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, non superiore nel triennio 1998-2000 alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore. 2. L'emolumento di cui al comma 1 e' corrisposto per ciascun anno del triennio 1998-2000 nella misura annua lorda di lire 660.000 non cumulabili. 3. Ai tenenti provenienti dai marescialli, con almeno venti anni di servizio comunque prestato, e' attribuito l'emolumento pensionabile di cui al comma 1, con le modalita' e le decorrenze previste nel comma 2. 4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono fra loro cumulabili, non competono in caso di passaggio al livello retributivo superiore e non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di stipendio". - La legge 10 maggio 1983, n. 212, (per l'argomento vgs. nota all'art. 2), si riporta il testo dell'art. 46: "Art. 46. Al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennita' integrativa speciale, ne' della quota di aggiunta di famiglia. Le disposizioni di cui agli artt. 67, terzo comma, e 69 primo e terzo comma, della L. 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle di cui all'articolo 55 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sono estese al sottufficiale dell'ausiliaria. Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata in ragione del 7 per cento, e' liquidato al sottufficiale un nuoto trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente o dal richiamo, maggiorati degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria non altrimenti computato in precedenti eventuali liquidazioni, nonche' dell'indennita' di cui al precedente primo comma. Al sottufficiale, che sia stato richiamato dall'ausiliaria per almeno un anno, e' liquidato all'atto della cessazione dal richiamo un nuovo trattamento di quiescenza, sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali maturati nel periodo trascorso in ausiliaria prima del richiamo stesso". La legge 1o febbraio 1989, n. 53, recante "Modifiche alle norme sullo stato giuridico sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato", e' pubblicata in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1989, si riporta il testo dell'art. 12: "Art. 12. 1. Al personale di cui alla presente legge collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennita' integrativa speciale, ne' della quota di aggiunta di famiglia. 2. Ai fini di quanto stabilito nel comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 della L. 10 maggio 1983, n. 212. A tal fine al primo comma dell'art. 46 della L. 10 maggio 1983, n. 212, dopo la parola: "spettante", sono aggiunte le seguenti: "nel tempo"". - Per l'argomento del decreto legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 maggio 1992, n. 216, vgs. note alle premesse. - La legge 21 febbraio 1963, n. 252, recante "Facolta' degli ufficiali in ausiliaria di contrarre prestiti verso cessione del quinto del trattamento di pensione in loro godimento", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 22 marzo 1963, si riporta il testo: "Art. 1. Gli ufficiali in ausiliaria possono, con la osservanza, in quanto applicabili, delle norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, contrarre prestiti da estinguersi mediante la cessione del trattamento di pensione loro spettante, escluso ogni assegno o indennita' di carattere accessorio, fino al quinto del relativo ammontare ed entro il limite delle quote mensili corrispondenti al numero dei mesi che mancano alla scadenza del periodo massimo di ausiliaria. A tal fine il trattamento suindicato spettante agli ufficiali in ausiliaria e' assoggettato al contributo dello 0,50 per cento di cui all'art. 11 della legge 8 aprile 1952. n. 212, e successive modificazioni. Detto contributo e' rimborsabile d'ufficio all'atto della cessazione del periodo di ausiliaria, secondo le norme del menzionato articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212. Art. 2. La facolta' prevista dal precedente articolo e' subordinata al preventivo nulla-osta del comandante militare territoriale o del comandante del dipartimento marittimo o del comandante di regione aerea, dal quale l'ufficiale dipende per ragioni di impiego o di residenza. Se trattasi di ufficiale assegnato per l'impiego all'Amministrazione centrale militare o ad enti, comandi o reparti di altra forza armata, il nulla osta e' rilasciato dal Ministero. Art. 3. Per gli ufficiali in servizio permanente il periodo di dieci anni previsto dall'articolo 23 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e' riferito alla scadenza del periodo massimo di ausiliaria. L'ammontare del prestito non puo' essere superiore all'importo delle quote cedibili determinato in relazione allo stipendio e al trattamento di pensione spettanti all'atto della presentazione della domanda. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".