Art. 6
 (Funzioni di polizia giudiziaria e di ordine e sicurezza pubblica)

   1.  Il Corpo della Guardia di finanza esercita funzioni di polizia
giudiziaria  secondo  le  leggi e i regolamenti vigenti e funzioni di
ordine   e  sicurezza  pubblica,  a  titolo  di  concorso,  ai  sensi
dell'articolo    16   della   legge   1o   aprile   1981,   n.   121.
Nell'espletamento  di  tale  attivita'  di  concorso  al mantenimento
dell'ordine   e   della   sicurezza   pubblica,   il   Corpo  dipende
funzionalmente dal Ministro dell'interno.
 
          Note all'articolo 6:

             L'articolo  16 della legge 1o aprile 1981, n. 121 (Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza),
          reca:
             "16.  Forze di polizia. Ai fini della tutela dell'ordine
          e  della  sicurezza  pubblica,  oltre alla polizia di Stato
          sono   forze   di  polizia,  fermi  restando  i  rispettivi
          ordinamenti e dipendenze:

          a) l'Arma  dei  carabinieri, quale Forza armata in servizio
             permanente di pubblica sicurezza;
          b) il  Corpo  della  guardia di finanza, per il concorso al
             mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

             Fatte  salve  le  rispettive attribuzioni e le normative
          dei  vigenti  ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
          possono  essere  chiamati a concorrere nell'espletamento di
          servizi  di  ordine  e  sicurezza  pubblica  il Corpo degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale del lo Stato.
             Le  forze di polizia possono essere utilizzate anche per
          il servizio di pubblico soccorso.".